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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 21864/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12185/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 6798/2015 depositata il17/12/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio che ha accolto l’appello del contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma che aveva respinto il ricorso del contribuente contro cartella di pagamento.

2. La CTR, in accoglimento di uno dei motivi di gravame, ha ritenuto che la notifica della cartella, eseguita in Pomezia presso il domicilio fiscale del Bellia in data 30.12.2010, fosse invalida, in quanto doveva essere eseguita nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., con affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e non già all’albo comunale; pertanto, non potendo valere il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica tra notificante e destinatario, l’Ufficio era decaduto non avendo rispettato il termine decadenziale del 31.12.2010.

3. Il ricorso è fondato su un motivo.

4. Resiste con controricorso il contribuente, che deposita memoria, mentre l’Agenzia delle entrate deposita “atto di costituzione” al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Considerato che

1. Con l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] spa deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.156 c.p.c. in riferimento all’art. 140 c.p.c. in quanto l’errore relativo all’affissione dell’avviso era stato sanato dalla successiva comunicazione della notifica con raccomandata ricevuta dal destinatario in data 15.1.2011.

2. Il motivo è infondato.

3. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo a questi nella disciplina tributaria.

Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.

Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento (Cass. sez. un. 19854 del 2004; Cass. n. 12153 del 2005; Cass. n. 2272 del 2011; Cass. n. 1088 del 2013; Cass. n. 8374 del 2015; Cas. n. 26310 del 2021).

4. In questo caso, però, l ’accadimento sanante, consistente nella ricezione della raccomandata da parte del destinatario, si è verificato oltre il termine di decadenza scaduto il 31.12.2010.

5. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dei soccombenti.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente e la resistente in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12185/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 6798/2015 depositata il17/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio che ha accolto l’appello del contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma che aveva respinto il ricorso del contribuente contro cartella di pagamento. 2. La CTR, in accoglimento di uno dei motivi di gravame, ha ritenuto che la notifica della cartella, eseguita in Pomezia presso il domicilio fiscale del Bellia in data 30.12.2010, fosse invalida, in quanto doveva essere eseguita nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., con affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e non già all’albo comunale; pertanto, non potendo valere il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica tra notificante e destinatario, l’Ufficio era decaduto non avendo rispettato il termine decadenziale del 31.12.2010. 3. Il ricorso è fondato su un motivo. 4. Resiste con controricorso il contribuente, che deposita memoria, mentre l’Agenzia delle entrate deposita “atto di costituzione” al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Considerato che 1. Con l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] spa deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.156 c.p.c. in riferimento all’art. 140 c.p.c. in quanto l’errore relativo all’affissione dell’avviso era stato sanato dalla successiva comunicazione della notifica con raccomandata ricevuta dal destinatario in data 15.1.2011. 2. Il motivo è infondato. 3. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo a questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento (Cass. sez. un. 19854 del 2004; Cass. n. 12153 del 2005; Cass. n. 2272 del 2011; Cass. n. 1088 del 2013; Cass. n. 8374 del 2015; Cas. n. 26310 del 2021). 4. In questo caso, però, l ’accadimento sanante, consistente nella ricezione della raccomandata da parte del destinatario, si è verificato oltre il termine di decadenza scaduto il 31.12.2010. 5. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dei soccombenti. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente e la resistente in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
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