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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04992/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; gitoare re ione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1TPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo VI Owl-1(4,21931: iht/9 (5/lr: le ,R irc-25c-/ eQN Al,é2u,-1 rosIt n i ca,i (rn Ntf.

Z Di I /bio 3,,,cc 4..219g • [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del G.d.P. di Catania del 28 dicembre 2021, con la quale è stato condannato alla pena di euro 7.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, digs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 28 marzo 2017 si era trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato italiano, in violazione dell'ordine di lasciare il territorio italiano entro sette giorni dalla notifica dell'ordine del questore di Catania del 3 febbraio 2016, notificatogli in pari data.

2. Il ricorrente evidenzia che la giurisprudenza di legittimità avrebbe affermato che il reato in esame era da considerarsi abrogato in forza degli effetti della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europe nel caso [OSCURATO:PERSONA] per sostanziale incompatibilità della relativa fattispecie penale con la normativa europea.

Il giudice di merito, inoltre, avrebbe dovuto dichiarare l'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, considerando l'esiguità del danno e l'occasionalità della condotta.

3. Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 13 aprile 2022 ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo dell'impugnazione appare manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Infatti, in materia di reati concernenti l'immigrazione, la nuova formulazione del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., introdotta dall'art. 3 del d.l. n. 89 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 129 del 2011, è conforme alla direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri), come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso [OSCURATO:PERSONA], consistendo in una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore, che comporta l'applicazione di una pena pecuniaria, e non costituendo intralcio alla finalità primaria della direttiva di agevolare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri privi di valido titolo di permanenza (Sez. 1, n. 25533 del 27/03/2018, Rosca, Rv. 273047).

1.2. Il secondo motivo, invece, è generico.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure, circostanza non avvenuta nel caso di specie.

Per di più, dagli atti non risulta che l'imputato avesse avanzato richiesta ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000 nel corso del processo di merito, sicché non può essere lamentato per la prima volta in questa sede il mancato riconoscimento della causa di non punibilità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; gitoare re ione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1TPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo VI Owl-1(4,21931: iht/9 (5/lr: le ,R irc-25c-/ eQN Al,é2u,-1 rosIt n i ca,i (rn Ntf. Z Di I /bio 3,,,cc 4..219g • [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del G.d.P. di Catania del 28 dicembre 2021, con la quale è stato condannato alla pena di euro 7.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, digs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 28 marzo 2017 si era trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato italiano, in violazione dell'ordine di lasciare il territorio italiano entro sette giorni dalla notifica dell'ordine del questore di Catania del 3 febbraio 2016, notificatogli in pari data. 2. Il ricorrente evidenzia che la giurisprudenza di legittimità avrebbe affermato che il reato in esame era da considerarsi abrogato in forza degli effetti della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europe nel caso [OSCURATO:PERSONA] per sostanziale incompatibilità della relativa fattispecie penale con la normativa europea. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe dovuto dichiarare l'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, considerando l'esiguità del danno e l'occasionalità della condotta. 3. Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 13 aprile 2022 ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo dell'impugnazione appare manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Infatti, in materia di reati concernenti l'immigrazione, la nuova formulazione del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., introdotta dall'art. 3 del d.l. n. 89 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 129 del 2011, è conforme alla direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri), come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso [OSCURATO:PERSONA], consistendo in una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore, che comporta l'applicazione di una pena pecuniaria, e non costituendo intralcio alla finalità primaria della direttiva di agevolare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri privi di valido titolo di permanenza (Sez. 1, n. 25533 del 27/03/2018, Rosca, Rv. 273047). 1.2. Il secondo motivo, invece, è generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure, circostanza non avvenuta nel caso di specie. Per di più, dagli atti non risulta che l'imputato avesse avanzato richiesta ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000 nel corso del processo di merito, sicché non può essere lamentato per la prima volta in questa sede il mancato riconoscimento della causa di non punibilità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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