CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 19467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte di Cassazione letti gli atti, la richiesta e la sentenza; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nel ruolo di udienza camerale del 23 febbraio 2023 nel proc. 363/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per mero errore materiale, sono state omesse nel dispositivo: a) dopo la parola "impugnata" l'inciso "limitatamente al reato di cui al capo 1"; b) nel secondo periodo, prima della parola "manda" l'inciso "dichiara inammissibile nel resto il ricorso e"; ritenuto che trattasi di mero errore materiale, emendabile senza formalità, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. P. Q. M. Letto l'art. 625-bis, comma 3, prima parte, cod. proc. pen. dispone correggersi il dispositivo del ruolo di udienza camerale del 23 febbraio 2023 nel proc. 363/2023 nel senso che, dopo la parola "impugnata", debba essere inserito l'inciso "limitatamente al reato di cui al capo 1", e nel secondo periodo, prima della parola "manda" debba essere inserito l'inciso "dichiara inammissibile nel resto il ricorso e". Così deciso il 28 marzo 2023 La Consigliera estensora Presidente