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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 19467/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte di Cassazione letti gli atti, la richiesta e la sentenza; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nel ruolo di udienza camerale del 23 febbraio 2023 nel proc. 363/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per mero errore materiale, sono state omesse nel dispositivo: a) dopo la parola "impugnata" l'inciso "limitatamente al reato di cui al capo 1"; b) nel secondo periodo, prima della parola "manda" l'inciso "dichiara inammissibile nel resto il ricorso e"; ritenuto che trattasi di mero errore materiale, emendabile senza formalità, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

P. Q. M. Letto l'art. 625-bis, comma 3, prima parte, cod. proc. pen. dispone correggersi il dispositivo del ruolo di udienza camerale del 23 febbraio 2023 nel proc. 363/2023 nel senso che, dopo la parola "impugnata", debba essere inserito l'inciso "limitatamente al reato di cui al capo 1", e nel secondo periodo, prima della parola "manda" debba essere inserito l'inciso "dichiara inammissibile nel resto il ricorso e".

Così deciso il 28 marzo 2023 La Consigliera estensora Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte di Cassazione letti gli atti, la richiesta e la sentenza; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nel ruolo di udienza camerale del 23 febbraio 2023 nel proc. 363/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per mero errore materiale, sono state omesse nel dispositivo: a) dopo la parola "impugnata" l'inciso "limitatamente al reato di cui al capo 1"; b) nel secondo periodo, prima della parola "manda" l'inciso "dichiara inammissibile nel resto il ricorso e"; ritenuto che trattasi di mero errore materiale, emendabile senza formalità, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. P. Q. M. Letto l'art. 625-bis, comma 3, prima parte, cod. proc. pen. dispone correggersi il dispositivo del ruolo di udienza camerale del 23 febbraio 2023 nel proc. 363/2023 nel senso che, dopo la parola "impugnata", debba essere inserito l'inciso "limitatamente al reato di cui al capo 1", e nel secondo periodo, prima della parola "manda" debba essere inserito l'inciso "dichiara inammissibile nel resto il ricorso e". Così deciso il 28 marzo 2023 La Consigliera estensora Presidente