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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 02956/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2) cod. pen. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un televisore e di un I-Pad sottraendoli dall'abitazione della persona offesa, nella quale si introduceva mediante effrazione di una finestra, poi allontanandosi in bicicletta.

Formula quattro motivi di impugnazione.

Con il primo si duole del vizio di motivazione per non avere la Corte di appello dato alcuna risposta al motivo di gravame con il quale ci si doleva dell'assenza di un valido compendio probatorio da cui desumere la colpevolezza dell'imputato.

Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione dei criteri di valutazione delle prove.

Con il terzo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, non essendo dimostrato che quanto trasportato dall'imputato sulla bicicletta fossero proprio i beni sottratti dall'abitazione della persona offesa, posto che l'oggetto era ricoperto da un lenzuolo.

Con il quarto motivo si duole del vizio di motivazione per non avere il giudice di appello argomentato sull'inattendibilità delle prove contrarie, né sui criteri adottati ai fini della commisurazione della pena.

Il ricorso è inammissibile.

Tutte le doglianze si risolvono, infatti, nella richiesta di un nuovo vaglio del compendio probatorio, valutazione estranea al sindacato di questa Corte di legittimità.

D'altro canto, la Corte territoriale motiva adeguatamente la ricostruzione del fatto, dando atto che D'Angelo -riconosciuto dagli inquirenti- è stato ritratto dalle telecamere di videosorveglianza del condominio mentre entrava scavalcando la recinzione, per poi uscire con degli oggetti involti in un lenzuolo ed allontanarsi sulla sua bicicletta.

Sulla pena il giudice di appello, motiva adeguatamente, rideterminando in senso più favorevole la sanzione inflitta.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm de.

Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] D E O 5 Tim iele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2) cod. pen. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un televisore e di un I-Pad sottraendoli dall'abitazione della persona offesa, nella quale si introduceva mediante effrazione di una finestra, poi allontanandosi in bicicletta. Formula quattro motivi di impugnazione. Con il primo si duole del vizio di motivazione per non avere la Corte di appello dato alcuna risposta al motivo di gravame con il quale ci si doleva dell'assenza di un valido compendio probatorio da cui desumere la colpevolezza dell'imputato. Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione dei criteri di valutazione delle prove. Con il terzo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, non essendo dimostrato che quanto trasportato dall'imputato sulla bicicletta fossero proprio i beni sottratti dall'abitazione della persona offesa, posto che l'oggetto era ricoperto da un lenzuolo. Con il quarto motivo si duole del vizio di motivazione per non avere il giudice di appello argomentato sull'inattendibilità delle prove contrarie, né sui criteri adottati ai fini della commisurazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Tutte le doglianze si risolvono, infatti, nella richiesta di un nuovo vaglio del compendio probatorio, valutazione estranea al sindacato di questa Corte di legittimità. D'altro canto, la Corte territoriale motiva adeguatamente la ricostruzione del fatto, dando atto che D'Angelo -riconosciuto dagli inquirenti- è stato ritratto dalle telecamere di videosorveglianza del condominio mentre entrava scavalcando la recinzione, per poi uscire con degli oggetti involti in un lenzuolo ed allontanarsi sulla sua bicicletta. Sulla pena il giudice di appello, motiva adeguatamente, rideterminando in senso più favorevole la sanzione inflitta. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm de. Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] D E O 5 Tim iele [OSCURATO:PERSONA]
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