CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 16153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ci Con sentenza deliberata il 18/02/2020, la Corte di appello di Napoli - riconosciuto all'appellante il beneficio della non menzione - ha nel resto confermato la sentenza del 20/11/2013 con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede (19/01/2011) e del reato di furto di enercjia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose (26/01/2011) e - con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti e la continuazione - lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione e di euro 300 di multa. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., posto che l'aggravante non trova esplicita motivazione né nel capo di imputazione, né nel testo della sentenza impugnata. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del furto, in considerazione della volontà dell'imputato di regolarizzare la propria posizione e dell'impossibilità di farlo dato il carattere abusivo dell'occupazione dell'appartamento. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile in quanto non devoluto con i motivi di appello e, peraltro, del tutto generico, posto che, come si è detto, l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede risulta esplicitamente contestata con riferimento al fatto commesso il 19/01/2011 e non contestata per il secondo episodio, laddove il ricorso omette qualsiasi specificazione in ordine alla portata della doglianza. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto articola censure reiterative di quelle già dedotte in appello e disattese dalla Corte di merito (che ha puntualmente motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico e alla preclusione alla stipula di un contratto di fornitura accompagnata dalla prosecuzione della fruizione illecita di energia elettrica), dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708) Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso - che preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato (quello monoaggravato commesso il 26/01/2011) per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818) - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena [(-)'[./L [OSCURATO:PERSONA]