CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 35097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 10/01/2023, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta l'apparenza della motivazione in ordine all'attendibilità del riconoscimento dell'imputato effettuato dalla polizia giudiziaria è aspecifico in quanto meramente reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla Corte territoriale con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha argomentato in ordine alla piena attendibilità del riconoscimento effettuato in termini di certezza dagli operanti in considerazione del fatto che l'imputato era già noto alle forze dell'ordine in quanto già attenzionato nell'ambito di attività investigative inerenti furti di autoveicoli, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Ritenuto che l'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è aspecifico e manifestamente infondato. I giudici di appello sono giunti ad un giudizio prognostico negativo con percorso argomentativo, privo di illogicità ed aporie, fondato sugli accertati legami del ricorrente con ambienti criminali e sul precedente specifico giudicato dal Tribunale di Napoli con sentenza divenuta irrevocabile il 13/12/2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il