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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26767/2026

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llo di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, SabrinaPassafiume, che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata in atti echiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla non menzione ed il rigettonel resto del ricorso;Udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostitutoprocessuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorsoinsistendo nell'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, emessa in data 24 novembre 2025, la Corte diAppello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, del 13 maggio2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato dibancarotta distrattiva per avere, in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di concorrente esterno e socio di minoranza della società EurolandiaS.r.l.,dichiarata fallita nel gennaio 2020, concorso nella distrazione della sommadi euro 526.733,54 attraverso una deliberazione assembleare, adottata il 20dicembre 2014, con la quale si stabiliva la restituzione ai soci del versamento dellasomma di euro 530.000, precedentemente effettuato in conto futuro aumento dicapitale, e la contestuale compensazione fra il relativo debito ed altro preesistentecredito della società, verso i medesimi soci, per un importo di euro 526.733,54.La Corte di appello ha confermato la natura distrattiva dell’operazione, attuataregolare, abbia determinato la rinuncia della società a crediti certi verso i soci, conconseguente sottrazione di risorse alla garanzia patrimoniale per i creditori, in unmomento di conclamata crisi, ritenendo, inoltre, che il precedente finanziamento,del 2009, non possa essere configurato come versamento in conto futuro aumentodi capitale, mancandone i relativi indici essenziali ( quanto a previsione di untermine, effettiva destinazione, condizione risolutiva).Relativamente all’imputato, ritenuto responsabile quale concorrenteextraneus, i profili concorsuali rispetto alla condotta del padre ( separatamentegiudicato che ha definito la sua posizione ex art. 444 cod. proc.pen.) sono statiindividuati nel suo voto favorevole alla delibera del 2014; nella circostanza che,essendo rimasto estraneo al precedente finanziamento in conto futuro aumento dicapitale del 2009, in quanto riconducibile ad un esclusivo versamento effettuatodal padre, non avrebbe dovuto risultare quale destinatario della deliberatarestituzione, ed essere configurato come creditore; nel successivo vantaggioderivato dalla compensazione indebita di suoi debiti personali verso la società conun credito in realtà inesistente; nella sua consapevolezza della situazione debitoriadella società, desunta anche da una fideiussione precedentemente prestata infavore della stessa.È stata ritenuta non credibile la tesi difensiva, su un ruolo da “merodipendente” che sarebbe stato assunto dall’imputato, alla luce del suocoinvolgimento in altre società collegate; è stata, inoltre, esclusa la circostanzamedesimo e negato il beneficio della non menzione, in ragione della gravità deifatti, dell’entità della distrazione e delle esigenze di trasparenza del mercato.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore,affidato a più motivi.2.1.

Con primo motivo denuncia vizio di motivazione, in quanto contraddittoriaed illogica, in relazione alla ritenuta sussistenza del fatto tipico di bancarotta.Deduce: che la stessa Corte di appello avrebbe ritenuto lecita la delibera socialedi restituzione del pregresso finanziamento ricevuto dai soci e ciò impedirebbe diconfigurare come distrattiva la contestuale delibera concernente la dispostacompensazione, fra il credito derivante da tale restituzione con preesistenti debitidei soci verso la società; la mancanza di prova di un’effettiva datio monetaria e diun effettivo depauperamento del patrimonio; la mancanza di prova che lacompensazione operata nell'anno 2014 sia riferibile anche all'imputato al di là deldato formale contenuto nella delibera assembleare; che la Corte di Appelloavrebbe travalicato l’oggetto dell’impugnazione, mutando la qualificazione delversamento dei soci, del 2009, senza riscontri istruttori.2.2.

Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione, per mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione al ritenuto concorsodell’imputato, quale extraneus.

Deduce l’assenza di efficienza causale delcontributo dell’imputato, in quanto socio di minoranza, il cui voto sarebbe statoirrilevante rispetto al socio di maggioranza il quale avrebbe potuto adottare in viaesclusiva la contestata delibera; la mancata considerazione del fatto che ladelibera era risalente all'anno 2014, a sei anni prima del fallimento, in un periodoin cui la società vantava un fatturato superiore a 11 milioni di euro ed un valorenetto della produzione positivo pari ad euro 153.496; la mancata considerazionedel fatto che, anche eliminando mentalmente la condotta dell’imputato, l’evento sisarebbe comunque verificato e l’erronea valorizzazione del ruolo ricoperto dalmedesimo in altre società operanti in settori affini, nonché della fideiussioneprestata alla società, configurata come indice di dolo, pur risultando nondocumentata in atti e logicamente inconferente, non essendosi considerato che ladistrazione avrebbe aumentato – non ridotto – l’esposizione del fideiussore.Deduce, inoltre, che la Corte di appello avrebbe attribuito all’imputato dichiarazionimai rese (attribuendogli un ruolo “determinante” nelle scelte strategiche) evalorizzato condotte successive ed estranee al capo di imputazione,sostanzialmente riproducendo la relazione del curatore senza autonomavalutazione critica.2.3.

Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancataconcessione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod.pen. e al beneficiodella non menzione.

Deduce che la mancata concessione della circostanza invocatasarebbe radicata su presupposti fattuali travisati e che l’apporto dell’imputatosarebbe stato meramente formale e comunque ininfluente.Quanto alla non menzione, si duole di motivazione apparente, dell’erroneaqualificazione dell’imputato come “imprenditore”, oltre che della reiteratavalutazione delle medesime ragioni poste a fondamento dell’applicazione dellepene accessorie fallimentari, così da realizzare una violazione del divieto di bis inidem sostanziale.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata limitatamente alla non menzione.Il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento integrale del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato limitatamente al motivo concernente la mancata concessionedel beneficio della non menzione per il quale deve essere disposto il rinvio a diversasezione della Corte di appello di Roma.1.Il primo motivo è infondato.Le doglianze espresse dalla difesa appaiono frutto di una lettura parcellizzatae segmentata della ricostruzione del fatto operata dalle sentenze di merito, oltreche non idonee ad assolvere una funzione di critica argomentata della sentenza.Per una migliore comprensione delle censure poste a fondamento nel ricorsoè opportuno rilevare che, dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalle sentenze dimerito, risulta che: in data 9 gennaio 2009, l’assemblea dei soci della Eurolandias.r.l., composta dal padre dell’odierno imputato, [OSCURATO:PERSONA] all’epoca socio al70%, e da [OSCURATO:PERSONA], all’epoca socio al 30%, deliberava un finanziamentosoci in conto di futuro aumento capitale per l’importo di euro 881.000,00 “al finedi migliorare la capitalizzazione della società ed il rating degli istituti di credito”; ilversamento veniva effettuato successivamente dal solo [OSCURATO:PERSONA] attraversola corresponsione di una somma pari all'importo oggetto della delibera; consuccessiva delibera del 20 dicembre 2014, l’assemblea dei soci deliberava diprocedere alla restituzione parziale ai soci dei versamenti in conto capitale pereuro 553.000,00 e, contestualmente, autorizzava la compensazione del relativodebito con i crediti diversi (verso entrambi i soci) presenti a bilancio per euro526.733,54.All'imputato è stato contestato di avere concorso nella distrazione dellasomma di euro 526.733,54, con il padre [OSCURATO:PERSONA], amministratore dellasocietà fallita, per avere partecipato all’adozione della suindicata delibera, volta arealizzare un’operazione ritenuta distrattiva.

A tale proposito è stato evidenziatoche la delibera di restituzione ai soci del precedente finanziamento era stataadottata in difetto dei presupposti per procedere a restituzione e considerato,peraltro, che il medesimo imputato non risultava avere effettuato alcun precedenteversamento, interamente operato invero dal padre, con la conseguenza che, neisuoi confronti, non era configurabile, in realtà, alcun credito suscettibile di essereopposto in compensazione con diversi preesistenti debiti.1.1.Le censure difensive sono focalizzate sul presupposto della ritenuta naturalecita dell’operazione “a monte” legata alla precedente delibera di finanziamentodei soci in conto futuro aumento di capitale sociale da cui deriverebbe la liceitàdella successiva operazione di compensazione, deliberata e compiuta “a valle” nel2014.Le doglianze difensive non si confrontano, tuttavia, con l'ordito motivazionaledella sentenza impugnata che ha evidenziato, piuttosto, il fatto che l'imputato nonaveva diritto alla restituzione di alcuna somma in ragione della deliberadell’assemblea sociale (del 2014), con cui è stata stabilita la restituzione delprecedente finanziamento ricevuto, in quanto rimasto estraneo alla precedenteoperazione di finanziamento riconducibile esclusivamente al suo genitore.Su tale premessa, non contestata in alcun modo dalla difesa ed anzidesumibile dalla consulenza di parte allegata dalla medesima al ricorso (all.6), èstata ritenuta fondata la prospettazione accusatoria legata alla contestazione dellanatura distrattiva della successiva operazione di compensazione, in quantol'imputato non aveva effettivamente alcun credito da opporre in compensazione.Attraverso la compensazione, pertanto, l'imputato ha sostanzialmente utilizzatoun credito che non poteva essergli riferito per estinguere indebitamente suoi propridebiti verso la società.

Una lettura sinottica delle due operazioni ha, pertanto,portato a ritenere del tutto indebita, ed operata a danno dei creditori, la successivaoperazione di compensazione.

Anche la sentenza di primo grado, sul punto, haevidenziato che la doppia delibera assembleare del 2014, avente ad oggetto larestituzione del finanziamento e contestuale autorizzazione alla compensazione,pur formalmente regolare, ha costituito nei fatti condotta distrattiva da imputareall'odierno ricorrente, in concorso con il padre, in quanto pienamente consapevoledei vantaggi derivanti dalla stessa e del pregiudizio per i creditori.E ciò a prescindere da ogni valutazione sulla natura del finanziamentoprecedentemente deliberato dai soci nel 2009 e sulla ravvisabilità degli elementicostitutivi dello stesso in quanto deliberato “in conto aumento di capitale”.1.2.A tale proposito, peraltro, la Corte territoriale con motivazione logica ecoerente ha ritenuto che, ai fini della configurazione di un versamento del socioquale finanziamento per futuro aumento di capitale, sia necessaria l'indicazione exante di elementi specifici e di dettaglio dai quali ritenere che il versamento abbiaun titolo e causa concreta proprio nella partecipazione al capitale sociale medianteun futuro conferimento, rilevando come già la mancanza di un termine costituiscaelemento essenziale che consente di dubitare della natura di versamento in contodi futuro aumento di capitale della delibera del 2009.Tale motivazione è coerente rispetto al consolidato insegnamento di questaCorte in materia secondo cui, in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme didenaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (oindicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta perdistrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso dellavita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamentioperati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale(, Sez. 5, n. 27446 del 08/03/2024 Rv. 286623 – 01; Sez. 5., n. 32930 del21/06/2021, Rv. 281872 – 01; Sez. 5 n. 8431 del 1/2/2019, Rv. 276031).1.3.

Con riferimento, inoltre, alla questione più complessa della restituzionedei versamenti in conto futuro aumento capitale, la giurisprudenza di legittimitàha avuto modo di chiarire con analiticità i termini della questione.In particolare, la sentenza del 9/10/2024 (Cass. pen. Sez. 5 n. 41536 del9/10/2024, Gorelli, inedita), in una ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva inrelazione alla quale si contestava la natura distrattiva della condotta in punto dirimborso al socio di versamenti in futuro aumento capitale - ha affrontato il temadella distinzione tra la natura dei versamenti in conto futuro aumento di capitalee dei finanziamenti a titolo di mutuo.Ha in primo luogo richiamato il consolidato insegnamento delle Sezioni civilidi questa Corte secondo cui i versamenti operati dai soci in conto di futuro aumentodi capitale, pur non incrementando immediatamente il capitale sociale, e pur nonrischio (non conseguendo essi ad una specifica deliberazione assembleare diaumento dello stesso, ma essendo effettuati in previsione di essa), hanno tuttaviauna causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quelladel capitale di rischio, imprimendo la destinazione a capitale di rischio - e non dicredito - sicché vanno iscritti in un'apposita riserva "in conto futuro aumentocapitale", che trova sede nel passivo dello stato patrimoniale, e non come debitidella società; essi non danno invero luogo a crediti esigibili da parte del socio,potendo essere chiesti in restituzione - stante il vincolo di destinazione - solo nelcaso in cui l'aumento di capitale non sia intervenuto entro il termine stabilito dalleparti o dal giudice - a cui può ricorrere il socio nel caso in cui il termine non siastato preventivamente stabilito - e, ove non sia stato fissato alcun termine, rimaneimpressa sulla somma versata la sua destinazione al futuro aumento di capitale.La pronuncia ha richiamato in particolare, condividendoli, i contenutidell'ordinanza Sez. 1 civ., ordinanza n. 24903 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 668858, che haaffermato che i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono privi dellanatura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso; vanno, quindi,iscritti nei passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea puòdiscrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite oper aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socioproporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale (senza che occorraobbligatoriamente tener conto del soggetto che abbia operato il versamento,proprio in ragione dell'inesistenza vuoi di un credito alla restituzione delle somme,vuoi di una anticipata dazione a titolo di conferimento).Ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quantoversato: non a titolo di rimborso di somma data a mutuo, ma per essere venutasuccessivamente meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da luieseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito.

Ciò in linea con laricostruzione, sopra descritta, della giurisprudenza civilistica.Analogamente in un'altra sentenza (Cass. pene Sez. 5, n. 39139 del 23/6/2023,Simeone, Rv. 285200) è stato evidenziato che, in tema di reati fallimentari,integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sia la restituzione ai socidei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale, prima dellascadenza del termine, pattuito o fissato dal giudice, per l'approvazionedell'aumento di capitale programmato, sia la restituzione operata, in assenza dellafissazione di tale termine, nel corso della vita della società.Ed invero, in quest'ultimo caso non nascerebbe un credito esigibile, se nonper effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo delbilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzionerispetto al soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. civ. n. 7919 del 2020, Rv.657564).I conferimenti in conto di aumento futuro di capitale, entrando a far parte delpatrimonio sociale, costituiscono, in caso di insolvenza della società, una garanziadel diritto dei creditori a poter contare e così essere informati sulle condizionifinanziarie della società, sicché soltanto a seguito del verificarsi della mancataadozione della delibera di aumento del capitale nel termine fissato sorge il dirittodei soci conferenti alla restituzione delle somme; mentre, qualora non sia stabilitoalcun termine, le somme devono restare vincolate alla copertura dell'aumento dicapitale.

Trattasi invero di somme che sono confluite nel patrimonio sociale e chedevono rimanere ad esso acquisite fino a quando non si verifica il mutamento incapitale sociale in conseguenza della deliberazione del relativo aumento - chemutamento non intervenga - per essere scaduto il termine fissato dalle parti o dalgiudice senza che l'aumento di capitale sia intervenuto - circostanza quest'ultimache fa sorgere il diritto alla restituzione secondo la regola dell'indebito.Sicché, ove non sia fissato un termine, tali somme rimangono indefinitamenteassoggettate al vincolo di destinazione che la volontà negoziale ha inteso - sinedie attribuirvi.[OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto stabilito da questa Cortesecondo cui l’eventuale dazione di denaro a favore dei soci a titolo di restituzionedi versamenti operati in conto capitale- o in conto futuro aumento di capitalesociale in difetto di elementi idonei ad imprimere al versamento un titolo e causaconcreta nella partecipazione al capitale sociale mediante un futuro conferimento,come pure in difetto di un termine- integra la fattispecie della bancarottafraudolenta per distrazione, poiché manca un credito esigibile nel corso della vitadella società.Nel caso in esame, pertanto, deve escludersi la fondatezza delle deduzionidifensive e confermarsi la natura distrattiva della condotta stante l’insussistenzadei presupposti per una restituzione del pregresso finanziamento e, comunque, lanon riferibilità del preteso credito all’odierno ricorrente, per essere rimasto ilmedesimo estraneo all’operazione in questione.2.Il secondo motivo è infondato.La Corte ‘d’appello ha ritenuto la responsabilità concorsuale dell’imputato peravere egli partecipato alle assemblee del 2014 esprimendo un voto favorevole allacompensazione e per essersi reso direttamente beneficiario dell’operazione postain essere a nocumento dei creditori sociali: in sostanza, l’imputato ha contribuitoa sottrarre all’attivo patrimoniale della società i crediti vantati dalla stessa neiconfronti dei soci, nella perfetta consapevolezza di non vantare alcun contro-credito giustificativo della compensazione.Le censure difensive volte a criticare la ritenuta efficacia causale della suapersonale condotta - attraverso la sottolineatura del fatto che, essendo ilmedesimo titolare soltanto del 30% delle quote, non avrebbe comunque potutoimpedire al padre di adottare la delibera - non tengono conto degli sviluppiargomentativi enunciati nella sentenza impugnata.

Invero, le doglianze espressesulla ritenuta efficienza causale della condotta dell'imputato si risolvono in unastratto richiamo alla necessità di un giudizio controfattuale e nella pretesa disterilizzare, comunque, il pregnante dato della partecipazione del ricorrenteall’approvazione della suindicata delibera; inoltre, la sentenza impugnata, sulpunto, ha sottolineato, con motivazione lineare ed immune da criticità logiche, che- al fine di apprezzare il pieno coinvolgimento del ricorrente nella condottadistrattiva contestata- deve tenersi conto anche della fideiussione prestata dalmedesimo in favore della società in quanto l'eliminazione della esposizionedebitoria verso la società fallita, attraverso la compensazione, lo esonerava dallapossibilità che creditori della società potessero in futuro rivalersi nei suoi confrontiutilizzando la suddetta garanzia.Le doglianze espresse dalla difesa, in ordine al presunto travisamento in cuisarebbe incorsa la Corte territoriale, sull’esistenza stessa della fideiussione, non siconfrontano con la motivazione della sentenza impugnata che evidenzia come lostesso ricorrente abbia fatto riferimento alla fideiussione prestata personalmentein favore della società della causa civile intentata contro le banche, per dolersidella natura anatocistica degli interessi pagati.

Le ulteriori doglianze espressesull’elemento soggettivo del reato.Risultano del pari obliterate dalla difesa le ulteriori circostanze fattuali indicatedalla sentenza impugnata- relative alla consapevolezza nel ricorrente in ordine alladelibera di liquidazione dei compensi al padre adottata in periodo di conclamatodissesto oltre che legate al ruolo assunto dal medesimo in altre società([OSCURATO:SOCIETA].) legate da intese commerciali con la società fallita ( pag. 14-16dell’impugnata sentenza)- dalle quali sono stata desunti ulteriori elementiindicativi di una piena consapevolezza volontà del ricorrente rispetto alla condottadistrattiva contestata.A tale proposito, deve ricordarsi che, in tema di concorso in bancarottafraudolenta per distrazione, il dolo dell'extraneus nel reato propriodell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto aquella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina undepauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo,invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società ( Sez. 5, n. 4710del 14/10/2019, dep.2020, Rv. 278156 – 02).

Ne consegue che ogni attodistrattivo assume rilievo, in caso di fallimento, indipendentemente dallarappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che,invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che,se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo dellaconsapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, ciò non significa che essanon possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entitàdell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (Sez. 5, n.16579 del 24/03/2010, Rv. 246879; Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Rv.243162).3.Il terzo motivo è infondato.

Costituisce principio consolidato quello secondoil quale l’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato (art. 114cod. pen.) comporta un esame dell'apporto causale delle condotte stesse (exmultis, Sez. 5, Sentenza n. 40092 del 06/07/2011 Rv. 251121 – 01).

Inquest’ottica, dunque, l’eventuale “ruolo meno rilevante” non equivale a contributodi minima partecipazione.

La Corte d’appello, in applicazione del principioanzidetto, ha escluso l’invocata “partecipazione di minima importanza” per averel’imputato fornito un contributo essenziale e indefettibile per la realizzazionedell’operazione distrattiva contestata, dalla quale ha tratto personale vantaggio,valorizzando, a tale proposito, le dichiarazioni rese dal medesimo imputato inordine al ruolo svolto nel raggiungimento degli obiettivi commerciali della societàe sulle sue “intuizioni imprenditoriali” (pag.17).

È stato altresì sottolineato che sitrattava di una società a conduzione familiare perché di fatto la delibera del 2014aveva avvantaggiato soprattutto l’odierno ricorrente.4.

Il quarto motivo è fondato.

Il giudice di merito, per giurisprudenza pacifica,nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione dellecircostanze di cui all'art. 133 cod. pen., può senz’altro concedere alcuni benefici dilegge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità deibenefici stessi.

Invero, il beneficio della non menzione persegue lo scopo difavorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicitàquale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensionecondizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole chepresenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità direvoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale.

Per questo,non è in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessionedell'altro (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, Rv. 274106 - 01).

Tuttavia, ove vengaconcesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta lasospensione condizionale della pena, e venga invece negato l'altro, taledeterminazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua epuntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmenteper la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altrobeneficio, oppure sottolinei l'emergere di altri elementi di segno negativonell'ottica del beneficio da negarsi (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787- 01).La sentenza impugnata non rispetta l’anzidetto onere motivazionale, stante ilgenerico richiamo all'art. 133 c.p. e a “commistioni” dell’imputato con altre societàcon il medesimo oggetto sociale della fallita (elemento che esula dal perimetrodell’art. 133 c.p.), oltre che all’entità del danno (evidentemente considerato nonostativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale); la Corteterritoriale, in definitiva, non ha spiegato perché le ragioni a fondamento dellaconcessione della sospensione condizionale della pena (riconosciuta dal primogiudice, che nulla aveva motivato in punto di non menzione) non possano esplicareefficacia nell'ottica della non menzione.5.In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamenteal beneficio della non menzione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Roma.

Vanno rigettati i restanti motivi.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione conrinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Rigettanel resto il ricorso.Così deciso il 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, SabrinaPassafiume, che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata in atti echiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla non menzione ed il rigettonel resto del ricorso;Udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostitutoprocessuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorsoinsistendo nell'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 24 novembre 2025, la Corte diAppello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, del 13 maggio2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato dibancarotta distrattiva per avere, in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di concorrente esterno e socio di minoranza della società EurolandiaS.r.l.,dichiarata fallita nel gennaio 2020, concorso nella distrazione della sommadi euro 526.733,54 attraverso una deliberazione assembleare, adottata il 20dicembre 2014, con la quale si stabiliva la restituzione ai soci del versamento dellasomma di euro 530.000, precedentemente effettuato in conto futuro aumento dicapitale, e la contestuale compensazione fra il relativo debito ed altro preesistentecredito della società, verso i medesimi soci, per un importo di euro 526.733,54.La Corte di appello ha confermato la natura distrattiva dell’operazione, attuataregolare, abbia determinato la rinuncia della società a crediti certi verso i soci, conconseguente sottrazione di risorse alla garanzia patrimoniale per i creditori, in unmomento di conclamata crisi, ritenendo, inoltre, che il precedente finanziamento,del 2009, non possa essere configurato come versamento in conto futuro aumentodi capitale, mancandone i relativi indici essenziali ( quanto a previsione di untermine, effettiva destinazione, condizione risolutiva).Relativamente all’imputato, ritenuto responsabile quale concorrenteextraneus, i profili concorsuali rispetto alla condotta del padre ( separatamentegiudicato che ha definito la sua posizione ex art. 444 cod. proc.pen.) sono statiindividuati nel suo voto favorevole alla delibera del 2014; nella circostanza che,essendo rimasto estraneo al precedente finanziamento in conto futuro aumento dicapitale del 2009, in quanto riconducibile ad un esclusivo versamento effettuatodal padre, non avrebbe dovuto risultare quale destinatario della deliberatarestituzione, ed essere configurato come creditore; nel successivo vantaggioderivato dalla compensazione indebita di suoi debiti personali verso la società conun credito in realtà inesistente; nella sua consapevolezza della situazione debitoriadella società, desunta anche da una fideiussione precedentemente prestata infavore della stessa.È stata ritenuta non credibile la tesi difensiva, su un ruolo da “merodipendente” che sarebbe stato assunto dall’imputato, alla luce del suocoinvolgimento in altre società collegate; è stata, inoltre, esclusa la circostanzamedesimo e negato il beneficio della non menzione, in ragione della gravità deifatti, dell’entità della distrazione e delle esigenze di trasparenza del mercato.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore,affidato a più motivi.2.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione, in quanto contraddittoriaed illogica, in relazione alla ritenuta sussistenza del fatto tipico di bancarotta.Deduce: che la stessa Corte di appello avrebbe ritenuto lecita la delibera socialedi restituzione del pregresso finanziamento ricevuto dai soci e ciò impedirebbe diconfigurare come distrattiva la contestuale delibera concernente la dispostacompensazione, fra il credito derivante da tale restituzione con preesistenti debitidei soci verso la società; la mancanza di prova di un’effettiva datio monetaria e diun effettivo depauperamento del patrimonio; la mancanza di prova che lacompensazione operata nell'anno 2014 sia riferibile anche all'imputato al di là deldato formale contenuto nella delibera assembleare; che la Corte di Appelloavrebbe travalicato l’oggetto dell’impugnazione, mutando la qualificazione delversamento dei soci, del 2009, senza riscontri istruttori.2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione, per mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione al ritenuto concorsodell’imputato, quale extraneus. Deduce l’assenza di efficienza causale delcontributo dell’imputato, in quanto socio di minoranza, il cui voto sarebbe statoirrilevante rispetto al socio di maggioranza il quale avrebbe potuto adottare in viaesclusiva la contestata delibera; la mancata considerazione del fatto che ladelibera era risalente all'anno 2014, a sei anni prima del fallimento, in un periodoin cui la società vantava un fatturato superiore a 11 milioni di euro ed un valorenetto della produzione positivo pari ad euro 153.496; la mancata considerazionedel fatto che, anche eliminando mentalmente la condotta dell’imputato, l’evento sisarebbe comunque verificato e l’erronea valorizzazione del ruolo ricoperto dalmedesimo in altre società operanti in settori affini, nonché della fideiussioneprestata alla società, configurata come indice di dolo, pur risultando nondocumentata in atti e logicamente inconferente, non essendosi considerato che ladistrazione avrebbe aumentato – non ridotto – l’esposizione del fideiussore.Deduce, inoltre, che la Corte di appello avrebbe attribuito all’imputato dichiarazionimai rese (attribuendogli un ruolo “determinante” nelle scelte strategiche) evalorizzato condotte successive ed estranee al capo di imputazione,sostanzialmente riproducendo la relazione del curatore senza autonomavalutazione critica.2.3. Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancataconcessione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod.pen. e al beneficiodella non menzione. Deduce che la mancata concessione della circostanza invocatasarebbe radicata su presupposti fattuali travisati e che l’apporto dell’imputatosarebbe stato meramente formale e comunque ininfluente.Quanto alla non menzione, si duole di motivazione apparente, dell’erroneaqualificazione dell’imputato come “imprenditore”, oltre che della reiteratavalutazione delle medesime ragioni poste a fondamento dell’applicazione dellepene accessorie fallimentari, così da realizzare una violazione del divieto di bis inidem sostanziale.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata limitatamente alla non menzione.Il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento integrale del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato limitatamente al motivo concernente la mancata concessionedel beneficio della non menzione per il quale deve essere disposto il rinvio a diversasezione della Corte di appello di Roma.1.Il primo motivo è infondato.Le doglianze espresse dalla difesa appaiono frutto di una lettura parcellizzatae segmentata della ricostruzione del fatto operata dalle sentenze di merito, oltreche non idonee ad assolvere una funzione di critica argomentata della sentenza.Per una migliore comprensione delle censure poste a fondamento nel ricorsoè opportuno rilevare che, dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalle sentenze dimerito, risulta che: in data 9 gennaio 2009, l’assemblea dei soci della Eurolandias.r.l., composta dal padre dell’odierno imputato, [OSCURATO:PERSONA] all’epoca socio al70%, e da [OSCURATO:PERSONA], all’epoca socio al 30%, deliberava un finanziamentosoci in conto di futuro aumento capitale per l’importo di euro 881.000,00 “al finedi migliorare la capitalizzazione della società ed il rating degli istituti di credito”; ilversamento veniva effettuato successivamente dal solo [OSCURATO:PERSONA] attraversola corresponsione di una somma pari all'importo oggetto della delibera; consuccessiva delibera del 20 dicembre 2014, l’assemblea dei soci deliberava diprocedere alla restituzione parziale ai soci dei versamenti in conto capitale pereuro 553.000,00 e, contestualmente, autorizzava la compensazione del relativodebito con i crediti diversi (verso entrambi i soci) presenti a bilancio per euro526.733,54.All'imputato è stato contestato di avere concorso nella distrazione dellasomma di euro 526.733,54, con il padre [OSCURATO:PERSONA], amministratore dellasocietà fallita, per avere partecipato all’adozione della suindicata delibera, volta arealizzare un’operazione ritenuta distrattiva. A tale proposito è stato evidenziatoche la delibera di restituzione ai soci del precedente finanziamento era stataadottata in difetto dei presupposti per procedere a restituzione e considerato,peraltro, che il medesimo imputato non risultava avere effettuato alcun precedenteversamento, interamente operato invero dal padre, con la conseguenza che, neisuoi confronti, non era configurabile, in realtà, alcun credito suscettibile di essereopposto in compensazione con diversi preesistenti debiti.1.1.Le censure difensive sono focalizzate sul presupposto della ritenuta naturalecita dell’operazione “a monte” legata alla precedente delibera di finanziamentodei soci in conto futuro aumento di capitale sociale da cui deriverebbe la liceitàdella successiva operazione di compensazione, deliberata e compiuta “a valle” nel2014.Le doglianze difensive non si confrontano, tuttavia, con l'ordito motivazionaledella sentenza impugnata che ha evidenziato, piuttosto, il fatto che l'imputato nonaveva diritto alla restituzione di alcuna somma in ragione della deliberadell’assemblea sociale (del 2014), con cui è stata stabilita la restituzione delprecedente finanziamento ricevuto, in quanto rimasto estraneo alla precedenteoperazione di finanziamento riconducibile esclusivamente al suo genitore.Su tale premessa, non contestata in alcun modo dalla difesa ed anzidesumibile dalla consulenza di parte allegata dalla medesima al ricorso (all.6), èstata ritenuta fondata la prospettazione accusatoria legata alla contestazione dellanatura distrattiva della successiva operazione di compensazione, in quantol'imputato non aveva effettivamente alcun credito da opporre in compensazione.Attraverso la compensazione, pertanto, l'imputato ha sostanzialmente utilizzatoun credito che non poteva essergli riferito per estinguere indebitamente suoi propridebiti verso la società. Una lettura sinottica delle due operazioni ha, pertanto,portato a ritenere del tutto indebita, ed operata a danno dei creditori, la successivaoperazione di compensazione. Anche la sentenza di primo grado, sul punto, haevidenziato che la doppia delibera assembleare del 2014, avente ad oggetto larestituzione del finanziamento e contestuale autorizzazione alla compensazione,pur formalmente regolare, ha costituito nei fatti condotta distrattiva da imputareall'odierno ricorrente, in concorso con il padre, in quanto pienamente consapevoledei vantaggi derivanti dalla stessa e del pregiudizio per i creditori.E ciò a prescindere da ogni valutazione sulla natura del finanziamentoprecedentemente deliberato dai soci nel 2009 e sulla ravvisabilità degli elementicostitutivi dello stesso in quanto deliberato “in conto aumento di capitale”.1.2.A tale proposito, peraltro, la Corte territoriale con motivazione logica ecoerente ha ritenuto che, ai fini della configurazione di un versamento del socioquale finanziamento per futuro aumento di capitale, sia necessaria l'indicazione exante di elementi specifici e di dettaglio dai quali ritenere che il versamento abbiaun titolo e causa concreta proprio nella partecipazione al capitale sociale medianteun futuro conferimento, rilevando come già la mancanza di un termine costituiscaelemento essenziale che consente di dubitare della natura di versamento in contodi futuro aumento di capitale della delibera del 2009.Tale motivazione è coerente rispetto al consolidato insegnamento di questaCorte in materia secondo cui, in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme didenaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (oindicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta perdistrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso dellavita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamentioperati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale(, Sez. 5, n. 27446 del 08/03/2024 Rv. 286623 – 01; Sez. 5., n. 32930 del21/06/2021, Rv. 281872 – 01; Sez. 5 n. 8431 del 1/2/2019, Rv. 276031).1.3. Con riferimento, inoltre, alla questione più complessa della restituzionedei versamenti in conto futuro aumento capitale, la giurisprudenza di legittimitàha avuto modo di chiarire con analiticità i termini della questione.In particolare, la sentenza del 9/10/2024 (Cass. pen. Sez. 5 n. 41536 del9/10/2024, Gorelli, inedita), in una ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva inrelazione alla quale si contestava la natura distrattiva della condotta in punto dirimborso al socio di versamenti in futuro aumento capitale - ha affrontato il temadella distinzione tra la natura dei versamenti in conto futuro aumento di capitalee dei finanziamenti a titolo di mutuo.Ha in primo luogo richiamato il consolidato insegnamento delle Sezioni civilidi questa Corte secondo cui i versamenti operati dai soci in conto di futuro aumentodi capitale, pur non incrementando immediatamente il capitale sociale, e pur nonrischio (non conseguendo essi ad una specifica deliberazione assembleare diaumento dello stesso, ma essendo effettuati in previsione di essa), hanno tuttaviauna causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quelladel capitale di rischio, imprimendo la destinazione a capitale di rischio - e non dicredito - sicché vanno iscritti in un'apposita riserva "in conto futuro aumentocapitale", che trova sede nel passivo dello stato patrimoniale, e non come debitidella società; essi non danno invero luogo a crediti esigibili da parte del socio,potendo essere chiesti in restituzione - stante il vincolo di destinazione - solo nelcaso in cui l'aumento di capitale non sia intervenuto entro il termine stabilito dalleparti o dal giudice - a cui può ricorrere il socio nel caso in cui il termine non siastato preventivamente stabilito - e, ove non sia stato fissato alcun termine, rimaneimpressa sulla somma versata la sua destinazione al futuro aumento di capitale.La pronuncia ha richiamato in particolare, condividendoli, i contenutidell'ordinanza Sez. 1 civ., ordinanza n. 24903 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 668858, che haaffermato che i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono privi dellanatura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso; vanno, quindi,iscritti nei passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea puòdiscrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite oper aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socioproporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale (senza che occorraobbligatoriamente tener conto del soggetto che abbia operato il versamento,proprio in ragione dell'inesistenza vuoi di un credito alla restituzione delle somme,vuoi di una anticipata dazione a titolo di conferimento).Ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quantoversato: non a titolo di rimborso di somma data a mutuo, ma per essere venutasuccessivamente meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da luieseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito. Ciò in linea con laricostruzione, sopra descritta, della giurisprudenza civilistica.Analogamente in un'altra sentenza (Cass. pene Sez. 5, n. 39139 del 23/6/2023,Simeone, Rv. 285200) è stato evidenziato che, in tema di reati fallimentari,integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sia la restituzione ai socidei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale, prima dellascadenza del termine, pattuito o fissato dal giudice, per l'approvazionedell'aumento di capitale programmato, sia la restituzione operata, in assenza dellafissazione di tale termine, nel corso della vita della società.Ed invero, in quest'ultimo caso non nascerebbe un credito esigibile, se nonper effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo delbilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzionerispetto al soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. civ. n. 7919 del 2020, Rv.657564).I conferimenti in conto di aumento futuro di capitale, entrando a far parte delpatrimonio sociale, costituiscono, in caso di insolvenza della società, una garanziadel diritto dei creditori a poter contare e così essere informati sulle condizionifinanziarie della società, sicché soltanto a seguito del verificarsi della mancataadozione della delibera di aumento del capitale nel termine fissato sorge il dirittodei soci conferenti alla restituzione delle somme; mentre, qualora non sia stabilitoalcun termine, le somme devono restare vincolate alla copertura dell'aumento dicapitale. Trattasi invero di somme che sono confluite nel patrimonio sociale e chedevono rimanere ad esso acquisite fino a quando non si verifica il mutamento incapitale sociale in conseguenza della deliberazione del relativo aumento - chemutamento non intervenga - per essere scaduto il termine fissato dalle parti o dalgiudice senza che l'aumento di capitale sia intervenuto - circostanza quest'ultimache fa sorgere il diritto alla restituzione secondo la regola dell'indebito.Sicché, ove non sia fissato un termine, tali somme rimangono indefinitamenteassoggettate al vincolo di destinazione che la volontà negoziale ha inteso - sinedie attribuirvi.[OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto stabilito da questa Cortesecondo cui l’eventuale dazione di denaro a favore dei soci a titolo di restituzionedi versamenti operati in conto capitale- o in conto futuro aumento di capitalesociale in difetto di elementi idonei ad imprimere al versamento un titolo e causaconcreta nella partecipazione al capitale sociale mediante un futuro conferimento,come pure in difetto di un termine- integra la fattispecie della bancarottafraudolenta per distrazione, poiché manca un credito esigibile nel corso della vitadella società.Nel caso in esame, pertanto, deve escludersi la fondatezza delle deduzionidifensive e confermarsi la natura distrattiva della condotta stante l’insussistenzadei presupposti per una restituzione del pregresso finanziamento e, comunque, lanon riferibilità del preteso credito all’odierno ricorrente, per essere rimasto ilmedesimo estraneo all’operazione in questione.2.Il secondo motivo è infondato.La Corte ‘d’appello ha ritenuto la responsabilità concorsuale dell’imputato peravere egli partecipato alle assemblee del 2014 esprimendo un voto favorevole allacompensazione e per essersi reso direttamente beneficiario dell’operazione postain essere a nocumento dei creditori sociali: in sostanza, l’imputato ha contribuitoa sottrarre all’attivo patrimoniale della società i crediti vantati dalla stessa neiconfronti dei soci, nella perfetta consapevolezza di non vantare alcun contro-credito giustificativo della compensazione.Le censure difensive volte a criticare la ritenuta efficacia causale della suapersonale condotta - attraverso la sottolineatura del fatto che, essendo ilmedesimo titolare soltanto del 30% delle quote, non avrebbe comunque potutoimpedire al padre di adottare la delibera - non tengono conto degli sviluppiargomentativi enunciati nella sentenza impugnata. Invero, le doglianze espressesulla ritenuta efficienza causale della condotta dell'imputato si risolvono in unastratto richiamo alla necessità di un giudizio controfattuale e nella pretesa disterilizzare, comunque, il pregnante dato della partecipazione del ricorrenteall’approvazione della suindicata delibera; inoltre, la sentenza impugnata, sulpunto, ha sottolineato, con motivazione lineare ed immune da criticità logiche, che- al fine di apprezzare il pieno coinvolgimento del ricorrente nella condottadistrattiva contestata- deve tenersi conto anche della fideiussione prestata dalmedesimo in favore della società in quanto l'eliminazione della esposizionedebitoria verso la società fallita, attraverso la compensazione, lo esonerava dallapossibilità che creditori della società potessero in futuro rivalersi nei suoi confrontiutilizzando la suddetta garanzia.Le doglianze espresse dalla difesa, in ordine al presunto travisamento in cuisarebbe incorsa la Corte territoriale, sull’esistenza stessa della fideiussione, non siconfrontano con la motivazione della sentenza impugnata che evidenzia come lostesso ricorrente abbia fatto riferimento alla fideiussione prestata personalmentein favore della società della causa civile intentata contro le banche, per dolersidella natura anatocistica degli interessi pagati. Le ulteriori doglianze espressesull’elemento soggettivo del reato.Risultano del pari obliterate dalla difesa le ulteriori circostanze fattuali indicatedalla sentenza impugnata- relative alla consapevolezza nel ricorrente in ordine alladelibera di liquidazione dei compensi al padre adottata in periodo di conclamatodissesto oltre che legate al ruolo assunto dal medesimo in altre società([OSCURATO:SOCIETA].) legate da intese commerciali con la società fallita ( pag. 14-16dell’impugnata sentenza)- dalle quali sono stata desunti ulteriori elementiindicativi di una piena consapevolezza volontà del ricorrente rispetto alla condottadistrattiva contestata.A tale proposito, deve ricordarsi che, in tema di concorso in bancarottafraudolenta per distrazione, il dolo dell'extraneus nel reato propriodell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto aquella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina undepauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo,invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società ( Sez. 5, n. 4710del 14/10/2019, dep.2020, Rv. 278156 – 02). Ne consegue che ogni attodistrattivo assume rilievo, in caso di fallimento, indipendentemente dallarappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che,invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che,se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo dellaconsapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, ciò non significa che essanon possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entitàdell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (Sez. 5, n.16579 del 24/03/2010, Rv. 246879; Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Rv.243162).3.Il terzo motivo è infondato. Costituisce principio consolidato quello secondoil quale l’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato (art. 114cod. pen.) comporta un esame dell'apporto causale delle condotte stesse (exmultis, Sez. 5, Sentenza n. 40092 del 06/07/2011 Rv. 251121 – 01). Inquest’ottica, dunque, l’eventuale “ruolo meno rilevante” non equivale a contributodi minima partecipazione. La Corte d’appello, in applicazione del principioanzidetto, ha escluso l’invocata “partecipazione di minima importanza” per averel’imputato fornito un contributo essenziale e indefettibile per la realizzazionedell’operazione distrattiva contestata, dalla quale ha tratto personale vantaggio,valorizzando, a tale proposito, le dichiarazioni rese dal medesimo imputato inordine al ruolo svolto nel raggiungimento degli obiettivi commerciali della societàe sulle sue “intuizioni imprenditoriali” (pag.17). È stato altresì sottolineato che sitrattava di una società a conduzione familiare perché di fatto la delibera del 2014aveva avvantaggiato soprattutto l’odierno ricorrente.4. Il quarto motivo è fondato. Il giudice di merito, per giurisprudenza pacifica,nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione dellecircostanze di cui all'art. 133 cod. pen., può senz’altro concedere alcuni benefici dilegge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità deibenefici stessi. Invero, il beneficio della non menzione persegue lo scopo difavorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicitàquale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensionecondizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole chepresenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità direvoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Per questo,non è in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessionedell'altro (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, Rv. 274106 - 01). Tuttavia, ove vengaconcesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta lasospensione condizionale della pena, e venga invece negato l'altro, taledeterminazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua epuntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmenteper la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altrobeneficio, oppure sottolinei l'emergere di altri elementi di segno negativonell'ottica del beneficio da negarsi (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787- 01).La sentenza impugnata non rispetta l’anzidetto onere motivazionale, stante ilgenerico richiamo all'art. 133 c.p. e a “commistioni” dell’imputato con altre societàcon il medesimo oggetto sociale della fallita (elemento che esula dal perimetrodell’art. 133 c.p.), oltre che all’entità del danno (evidentemente considerato nonostativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale); la Corteterritoriale, in definitiva, non ha spiegato perché le ragioni a fondamento dellaconcessione della sospensione condizionale della pena (riconosciuta dal primogiudice, che nulla aveva motivato in punto di non menzione) non possano esplicareefficacia nell'ottica della non menzione.5.In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamenteal beneficio della non menzione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Roma. Vanno rigettati i restanti motivi. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione conrinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigettanel resto il ricorso.Così deciso il 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26767/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris