CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 31580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 18777/2017proposto da: Comune di Colognola ai Colli, in persona del S indaco pro tempore, autorizzato con la delibera del giunta comunale n. 64 del 22/5/2017, rappresentato e difes o, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato a margine del controricorso, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, elettivamente domiciliati presso quest’ultima in Roma, via Cicerone n. 49. - controricorrenti - avverso l’ordinanza della Corte di appello di Venezia, n. 79 /20 1 7 , depositata in data 16 gennaio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il Comune di Colognola ai Colli con decreto n. 10/2015, facendo seguito al vincolo espropriativo apposto con delibera della [OSCURATO:PERSONA] 115/2011, procedeva ad espropriazione del terreno dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – ciascuno proprietario di quota pari a 18/69 - e [OSCURATO:PERSONA], proprietario per la quota di 15/69, della superficie di mq. 7.064 (foglio 15, mappali 800 e 508, al fine di costruire una scuola primaria. I terreni oggetto di ablazione, coltivati a vigneto, rientravano nella destinazione urbanistica di zona F2 già dall’anno 2008. [OSCURATO:PERSONA] provinciale adita, con determinazione n. 714 del 20.01.2015, quantificava l’indennità di esproprio in € 169.536,00 – pari ad € 24,00 al mq –sulla scorta di metodo sintetico-comparativo fondato su atti di compravendita di aree simili nella medesima zona. 2. I signori Fiorini proponevano opposizione alla stima ritenendo incongrua l’indennità determinata dalla commissione. 3.La Corte d’appello di Venezia, per quel che ancora qui rileva, aderendo in totoall’espletata CTU, qualificava le aree come agricole, escludendo l’edificabilità legale e di fatto ad opera dei privati, come previsto dalle N.T.O. (norme tecniche operative) allegate ai certificati di destinazione urbanistiche per le zone F1 ed F2. Veniva altresì vagliata ed esclusa la fattispecie di espropriazione parziale. Il valore delle aree oggetto di esproprio, utilizzato il metodo sintetico comparativo, veniva fissato in € 37,00/mq quale media risultante da sei atti di compravendita del periodo 2011-2014 aventi ad oggetto terreni limitrofi e con destinazione analoga, nonché tenendo conto del valore pari ad € 36,98/mq indicato nella relazione generale allegata al progetto definitivo approvato con la suindicata delibera di G.C. 115/2011 e del valore di € 12,20/mq dei terreni a vigneto D.O.C. della tabella V.A.M.. Pertanto, la Corte d’appellodi Venezia quantificava l’indennità di espropriazione in complessivi € 261.368,00, oltre agli interessi dalla data del decreto di esproprio sulla maggior somma accertata. 4. Il Comune di Colognola ai Colli ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di ricorso e depositando memoria scritta. 5. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo ed unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione art. 40 D.P.R. n. 327 del 2001 per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360, I comma, n. 5) , c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] l’errata determinazione del valore venale dell’area in quanto fondata sul confronto di alcuni atti aventi ad oggetto terreni inconferenti con quello in esame, nonché sull’omessa valutazione delle caratteristiche del bene. Il Comune contesta, altresì, l’adesione acritica alla CTU ad opera della Corte d’appello, nonché l’omessa risposta alle eccezioni sollevate in tal senso.In particolare, il CTU non avrebbe dovuto considerare l’atto di compravendita del 17 dicembre 2012, per notaio [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un terreno ubicato in zona E1/B del Comune di Colognola ai Colli, il cui valore dichiarato pari ad euro 43,75 m² si riferiva ad un bene di soli 400 m², destinati all’ampliamento del giardino di un’abitazione confinante con la zona agricola; inoltre, analoga doglianza riguardava l’atto di compravendita del 26 giugno 2014, per notaio Pelosi di Soave, che riguardava la vendita di alcuni terreni entrambi ubicati in zona agricola E2/C, in quanto l’acquirente era la [OSCURATO:PERSONA] di Soave, edi terreni, confinanti con la sede della cantina, erano stati acquistati per l’ampliamento dell’opificio industriale. Inoltre, il terreno, coltivato a vigne to DOC, uliveto e frutteto, stimato in € 58,38 al mq, era sito nel diverso comune di Illasi, il cui territorio era incluso nella zona doc di Valpolicella, con un valore del vino più elevato. Tale terreno, peraltro, era rimasto invenduto. 2.Il motivo è infondato. 2.1.Invero, per questa Corte, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass, sez. 1, 13 ottobre 2020, n. 22056; Cass., sez. 1, 11 giugno 2018, n. 15147; Cass., sez. 5, 6 maggio 2021, n. 11917); pertanto, il giudice del merito, dunque, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento (Cass., 3 aprile 2007, n. 8355; Cass., sez. 6-3, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass., sez. 1, 24 dicembre 2013, n. 28647). 2.2. Si è chiarito, peraltro, che il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche. Inoltre se il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicando, dei rilievi dei consulenti di parte, l’obbligo della motivazione è soddisfatto con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., sez. 6-3, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass., sez. 1, 13 ottobre 2020, n. 22056; Cass., sez. 1, 3 aprile 2007, n. 8355). In tali casi, le critiche di parte che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. (Cass., sez. 1, 9 gennaio 2009, n. 282). 2.3.Per un diverso indirizzo giurisprudenziale, nell’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio fossero state mosse critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte, sia dei difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio di motivazione dovrebbe spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass., sez. 1, 11 giugno 2018, n. 15147; Cass., sez.1, 21 novembre 2016, n. 23637; Cass., sez. 1, 13 dicembre 2006, n. 26694). Va anche premesso che, in ogni caso, il ricorrente per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è tenuto ad indicare specificamente le circostanze e glielementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del preteso difetto di motivazione, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., sez. 1, 3 giugno 2016, n. 11482; Cas., sez. 1, 17 luglio 2014, n. 16368; Cass., sez. 3, 28 marzo 2006, n. 7078). 3.La giurisprudenza più recente di questa Corte ritiene tuttavia che tali assunti non siano conciliabili con il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e con lo specifico vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel quale non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 1, 18 ottobre 2018, n. 26305); si è in particolare affermato che non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationemle conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio della quale dichiara di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Cass., sez. 6-3, 14 febbraio 2019, n. 4352). Pertanto, il ricorrente non può limitarsi a dolersi del vizio di motivazione per omesso esame di fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d’ufficio, senza affrontare e confutare le specifiche critiche rivolte all’elaborato peritale dal difensore o dal consulente tecnico di parte, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico (o più precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l’esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. Non è la critica, in sé per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 e del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale, ma il fatto storico, decisivo, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all’elaborato del perito (Cass., sez. 1, 16 marzo 2022, n. 8584; Cass., sez. 1 13 ottobre 2020, n. 22056). 4.Tra l’altro, questa C orte, con riferimento all’omesso esame della stessa consulenza tecnica d’ufficio ha svolto un ragionamento analogo. Infatti, l’art. 360, primo comma, n. 5 , c.p.c., come riformulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio-atto processuale che svolge funzioni di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente (Cass., sez. 6-3, 24 giugno 2020, n. 12387). 5. V a, poi, anche premesso che, p er questa Corte, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il criterio cd. sintetico- comparativo, che è quello che meglio di ogni altro risponde alla perseguita finalità di accertamento del giusto prezzo in una libera contrattazione di compravendita (Cass., sez. 1, 9 maggio 2018, n. 11196), si risolve nell'attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili "omogenei", con riferimento non solo agli elementi materiali (quali la natura, la posizione o la consistenza morfologica), ma anche alla loro condizione giuridica urbanistica all'epoca del decreto ablativo, sicché il giudice per applicare correttamente detto criterio deve indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato (Cass., sez. 1, 31 dicembre 2019, n. 34743; Cass., sez. 1, 21 febbraio 2014, n. 4187). Si è chiarito che, in tema di indennità di espropriazione, per la corretta applicazione del c.d. criterio "sintetico-comparativo", ciò che rileva non è la categoria degli atti da cui desumere il probabile valore di mercato dell'area, bensì il preventivo motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione e cioè l'accertamento che essi riguardino terreni con caratteristiche analoghe, tanto con riferimento alla loro obbiettiva natura ed ubicazione, quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono soggetti; pertanto il prezzo di mercato può essere tratto anche da fonti diverse, quali cessioni volontarie, perizie giudiziarie, accertamenti di valore di natura fiscale, pubblicazioni specializzate di settore, negozi giuridici di natura privatistica, sempre che gli immobili che ne sono oggetto presentino indubbio carattere di omogeneità con l'immobile da stimare (Cass., sez. 1, 16 marzo 2012, n. 4210). 6. Nella specie, la Corte d’appellonon si è limitata ad aderire alle risultanze della CTU, ma ha in modo convincente giustificato le ragioni della determinazione dell’indennizzo nella misura di euro 37,00 m², richiamando gli elementi rilevanti ai fini di tale determinazione.In particolare, la Corte territoriale ha tenuto conto anche della «relazione generale allegata al progetto definitivo» approvato con delibera del G.M. n. 115 del 3 novembre 2011, che indicava un valore pari ad euro 36,98 m², oltre che della tabella V.A.M., che, per i terreni a vigneto DOC indica un valore di euro 12,20 a metro quadrato. Inoltre, sono stati esaminati «sei atti di compravendita, stipulati negli anni 2011 e 2012, avente ad oggetto terreni limitrofi e a destinazione analoga, nei quali il prezzo è oscillato tra euro 23,57 m² ed euro 58,00 al m², così pervenendo a determinare il valore unitario in euro 37,00/mq». 7. La doglianza di parte ricorrente, contenuta nell’unico motivo di ricorso, si palesa, allora, più quale lamentato vizio di motivazione piuttosto cheomesso esame di un fatto decisivo. Come detto, gli atti utilizzati ai fini del metodo comparativo sono saldamente collocati temporalmente, afferiscono a terreni limitrofi-come confermato del resto dalla parte ricorrente-nonché con caratteristiche analoghe. 7.1.Non ricorre, quindi, neppure il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Invero il ricorrente lamenta l’omessa considerazione delle proprie doglianze inerenti alla presunta inidoneità di alcuni atti oggetto di comparazione, in quanto presuntivamente afferenti ad aree con caratteristiche diverse da quella oggetto di giudizio. Le argomentazioni del Comune non si palesano fondate su dati obiettivi o su produzioni documentali tali da assurgere a fatto decisivo di cui si lamenta l’omesso esame, piuttosto devono qualificarsi quali mere osservazioni, argomentazioni difensive o presunzioni volte a contrastare la quantificazione dell’indennizzo ed incentrate sulle intenzioni e le finalità specifiche perseguite dall’acquirente nei contratti di compravendita di cui chiedeva l’esclusione. Il CTU, inoltre, nel proprio elaborato, ha dato conto e risposto alle osservazioni di entrambi i CTP, laddove ha evidenziato la particolare attenzione, ai fini della stima, alla concreta utilizzazione del terreno ed alla specifica localizzazione dello stesso, a ridosso di una zona residenziale ed in un contesto già dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria 8. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, quindi, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dei contro ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.800,00 , oltre euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pre