CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2025
Cassazione n. 39113/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria sopravvenuta il 13 ottobre 2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di appello affermato la responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., nonostante fosse emerso dalle risultanze processuali la partecipazione dello stesso nella realizzazione del reato presupposto, non è consentito in questa sede, in quanto la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (pagg. 7 – 9), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso assorbimento del reato di cui all’art. 469 cod. pen. in quello di cui all’art. 648-bis cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già svolti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha fornito una motivazione che non è censurabile per congruenza logica e conformità ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi sottolineare che tra la condotta di riciclaggio e quella di contraffazione di impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ben può configurarsi un concorso formale, trattandosi di fattispecie tra le quali, per diversità sotto il profilo strutturale e cronologico, non ricorre un rapporto di specialità (per eadem ratio si veda Sez. 2, n. 27748 del 13/06/2024, Lettieri, Rv. 286701 – 0, correttamente richiamata dalla Corte di merito, a pag. 5 della impugnata sentenza); considerato che non può essere esaminata la memoria pervenuta in data 13/10/2025 in quanto tardiva, non avendo rispettato il termine di quindici giorni liberi previsto dall’art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen. per il deposito di memorie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso