Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:92
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
9 luglio 2009
Causa F‑91/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Avviso di posto vacante – Atto che arreca pregiudizio – Ricevibilità – Qualificazioni richieste – Grado – Principio della tutela del legittimo affidamento – Interesse del servizio – Parità di trattamento»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento dell’avviso
di posto vacante 197/06, pubblicato al fine di coprire un posto di amministratore (AD 11‑8) nel settore «Protezione esterna»
della direzione «Ufficio di sicurezza» del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Avviso di posto vacante – Condizioni che escludono i funzionari trasferibili
o promuovibili – Ricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 29, 90 e 91)
2.
Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale – Diritto acquisito a rimanere nel posto di assegnazione
– Insussistenza
3.
Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale – Avviso di posto vacante – Condizioni aventi l’effetto
di escludere la candidatura di un funzionario che ha svolto le funzioni corrispondenti al posto oggetto dell’avviso di posto
vacante – Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento – Insussistenza
4.
Funzionari – Organizzazione dei servizi – Determinazione del livello di un posto da coprire – Criteri
(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)
5.
Funzionari – Organizzazione dei servizi – Determinazione del livello di un posto da coprire – Potere discrezionale dell’amministrazione
(Statuto dei funzionari, art. 7)
1.
Qualora le condizioni relative all’accesso al posto definite da un avviso di posto vacante abbiano l’effetto di escludere
la candidatura di funzionari trasferibili o promuovibili, tale avviso di posto vacante costituisce un atto che arreca pregiudizio
a tali funzionari. Questa conclusione non può essere rimessa in discussione per il semplice fatto che un candidato non ha
il grado richiesto dal detto avviso. Infatti, se solo i candidati inquadrati nel grado richiesto dall’avviso di posto vacante
fossero autorizzati a contestare la legittimità di quest’ultimo, ciò equivarrebbe a privare tutti i funzionari inquadrati
in un grado diverso da quello richiesto dall’avviso di posto vacante della possibilità di contestare la legittimità delle
condizioni poste da quest’ultimo. In tal modo, il carattere effettivo del controllo della legittimità di un avviso di posto
vacante sarebbe fortemente limitato poiché il diritto al controllo giurisdizionale sarebbe riservato ai funzionari che soddisfano
la condizione relativa al grado minimo richiesto per occupare il posto vacante. Orbene, tali funzionari non avrebbero interesse
ad agire contro un siffatto avviso di posto vacante, a meno che un’altra condizione prevista nell’avviso di posto vacante
avesse l’effetto di escludere la loro candidatura.
(v. punti 27, 30 e 31)
Riferimento:
Corte: 19 giugno 1975, causa 79/74, Küster/Parlamento (Racc. pag. 725, punti 5 e 6), e 11 maggio 1978, causa 25/77, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(Racc. pag. 1081, punti 7 e 8)
Tribunale della funzione pubblica: 18 maggio 2006, causa F‑13/05, Corvoisier e a./BCE (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑19 e II‑A‑1‑65,
punto 42)
2.
Un funzionario non dispone di un diritto acquisito a rimanere nel posto cui è stato assegnato. Infatti, tale permanenza restringerebbe
in maniera intollerabile la libertà di cui dispongono le istituzioni nell’organizzazione dei loro servizi e nel loro adeguamento
all’evoluzione delle esigenze.
(v. punto 74)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 28 gennaio 2003, causa T‑138/01, F/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑137, punto 43)
3.
In mancanza di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti date dall’amministrazione ad un funzionario, in base alle
quali quest’ultimo possa aver diritto di presentare la sua candidatura ad un posto e di veder accolta la sua candidatura ai
fini della copertura del detto posto, un avviso di posto vacante che fissi condizioni aventi l’effetto di escludere la candidatura
di tale funzionario non può essere considerato violare il principio della tutela del legittimo affidamento, per il solo motivo
che tale funzionario abbia svolto le funzioni corrispondenti al posto oggetto di tale avviso.
(v. punto 74)
4.
La nozione di interesse del servizio si riferisce al buon funzionamento dell’istituzione in generale e, in particolare, alle
esigenze specifiche del posto da coprire. Anche se l’istituzione dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda
l’organizzazione dei suoi servizi e la valutazione dei posti, è tuttavia l’importanza dei compiti e delle responsabilità attribuiti
ad un determinato posto che costituisce il criterio principale in forza del quale occorre determinare il livello di un posto
da coprire. Risulta da questo principio che l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta a fissare il livello di un posto
da coprire in relazione all’importanza di tale posto, indipendentemente dalle qualificazioni del candidato o dei candidati
eventuali che si sarebbero manifestati a seguito della pubblicazione dell’avviso di posto vacante.
(v. punto 77)
Riferimento:
Corte: 28 ottobre 1980, causa 2/80, Dautzenberg/Corte di giustizia (Racc. pag. 3107, punto 9)
Tribunale di primo grado: 9 febbraio 1994, causa T‑3/92, Latham/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑83, punto 45), e 19
febbraio 1998, causa T‑3/97, Campogrande/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑89 e II‑215, punto 41)
5.
La decisione con la quale un’istituzione fissa il livello di un posto non implica che l’istituzione si privi della possibilità
di rivedere successivamente l’inquadramento di tale posto, alla luce di un nuovo orientamento. L’esistenza di una diversa
valutazione precedente non può costituire di per sé la prova di un superamento dei limiti o di un’utilizzazione manifestamente
erronea dell’ampio potere discrezionale di cui l’amministrazione dispone quanto alla determinazione del livello di un posto
da coprire.
(v. punti 80 e 86)
Riferimento:
Corte: 4 febbraio 1987, causa 324/85, Bouteiller/Commissione (Racc. pag. 529, punto 6), e 12 febbraio 1987, causa 233/85,
Bonino/Commissione (Racc. pag. 739, punto 5)
Tribunale di primo grado: 16 dicembre 1999, causa T‑143/98, Cendrowicz/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑273 e II‑1341, punti 23
e 28)