CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l' inammissibilita del ricorso udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]', quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 maggio 2020, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata in data 2 luglio 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo condannava, previa riqualificazione della imputazione di cui agli artt.81 cpv., 56, 624-bis, 625 comma 1 n.2 cod. pen. nella meno grave ipotesi di cui agli artt. 56,624, 625 comma 1 n.2 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante contestata, alla pena di mesi quattro di reclusione e centocinquanta euro di multa. Il Tribunale concedeva al Ferdico il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo ex art.165 cod. pen. alla prestazione di attività lavorativa non retribuita per mesi tre. L'accusa, diversamente qualificata, attiene ad un tentativo di furto, posto in essere con un complice rimasto sconosciuto, di materiale ferroso all'interno di un capanno per attrezzi sito in un fondo rurale nei pressi di Bagheria, evento non verificatosi per l'intervento del proprietario del capannone [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett c) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali di cui alla normativa cd. emergenziale (art.83 decreto-legge 18/20 conv. in legge 27/20) in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen. In particolare, secondo il ricorrente, essendo il giudizio di appello fissato per il giorno 19 maggio 2020, il termine ultimo per la eventuale presentazione dei motivi nuovi ex art. 585 comma 4 cod. proc. pen. ricadeva in data 3 maggio 2020 e dunque, in base all'art.83 della citata disciplina emergenziale, nel periodo di sospensione di ogni atto processuale indicato nel citato articolo. In ragione di siffatta sospensione che avrebbe dovuto comportare il differimento di ufficio dell'udienza, la difesa del ricorrente non era intervenuta all'udienza che era stata egualmente celebrata senza la presenza del difensore di fiducia, determinandosi una violazione del diritto di difesa. Tale violazione, secondo il ricorrente, è riconducibile ad una ipotesi di nullità assoluta insanabile ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in quanto riguardante "l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato". 2.2.11 ricorrente ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. 2.Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), risulta che la prima udienza dinanzi alla Corte di appello era fissata per la data del 14 novembre 2019. In quella data il difensore di fiducia avv. R. Delisi, rappresentato da un sostituto processuale, dichiarava di aderire all'astensione dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] e il processo era rinviato all'udienza del 19 maggio 2020, con sospensione dei termini di prescrizione e con avviso alle parti.All'udienza del 19 maggio 2020 si celebrava l'udienza alla presenza di un difensore di ufficio. Dalle circostanze di fatto descritte, risulta che il ricorrente in relazione alla data del 19 maggio 2020, era già decaduto dalla facoltà di presentare nei 15 giorni precedenti motivi nuovi ai sensi dell'art.585 comma 4 cod. proc. pen.. Giova al riguardo richiamare l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte in base al quale in tema di impugnazioni, il termine per la presentazione dei motivi nuovi deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato viene ritualmente citato, a nulla rilevando che successivamente detta udienza sia rinviata sia pure per legittime esigenze di difesa. (Sez. 2, n. 47108 del 04/11/2021 Rv. 282323; Sez. 6, n. 25677 del 16/03/2016 Rv. 266965; Sez. 5, n.29604 del 17/06/2014 Rv.263426). Non può dunque ravvisarsi nella celebrazione della udienza del 19 maggio 2020 alcuna violazione del diritto di difesa; alcun termine era riservato al ricorrente nel periodo di sospensione compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020. 2.1.Va comunque evidenziato che, qualora l'udienza del 19 maggio 2020 fosse stata la prima udienza di comparizione, lo specifico motivo di doglianza relativo alla asserita necessità di rinviare l'udienza, atteso che i termini per depositare eventuali nuovi motivi di appello erano ricompresi nel periodo di sospensione dell'art.83 decreto-legge 18/20 conv. in legge 27/20), risulta comunque inammissibile. La citata disciplina ha previsto, dal 9 marzo 2020 all'Il. maggio 2020, il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (comma 1); nonché la sospensione, nello stesso lasso di tempo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali (puntualizzando che, ove il decorso del termine ha avuto inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è stato differito alla fine di detto periodo; comma 2); ed ha statuito che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 è altresì sospeso, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione (oltre ai termini di cui agli artt. 303 e 308 cod. proc. pen.: comma 4). L'esegesi di tale normativa è stata resa dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno chiarito che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, «la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 (dep. 2021, Sanna, Rv.280432).Nel caso di specie l'udienza del 19 maggio 2020 cadeva in un periodo non compreso nella sospensione ex lege; era stata regolarmente fissata con avviso alle parti e alcun rinvio di ufficio era stato disposto. La difesa, che era stata regolarmente avvisata, aveva la possibilità di comparire nel corso della stessa e rappresentare in quella sede eventuali motivi di doglianza sui quali il collegio avrebbe dovuto pronunziarsi. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 11 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere t