CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2014
Cassazione n. 09289/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14245/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia –sezione staccata di Brescia n. 1839 / 66 / 20 1 4 , depositata l’8.04.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale dellaLombardia – sezione staccata di Brescia rigettava sia l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, sia quello incidentale proposto dal contribuente avverso la sentenz a emess a Oggetto: Tributi, Avvisodi accertamento, anno 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, con la qual e era stato parzialmente accolt o i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2002; - dalla sentenza impugnata si evince , per quanto ancora qui interessa,che: -la rettifica riguardava il maggior reddit o accertat o con il metodo c.d. sintetico ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e mediante applicazione degli studi di settore; - il primo giudice aveva annullato gli avvisi impugnati, limitatamente alla rideterminazione del reddito d’impresa mediante l’applicazione degli studi di settore e alle sanzioni, mentre aveva conferma to il maggior reddito accertato mediante il metodo c.d. sintetico; - l’appello principale proposto da ll’Ufficio era infondato, in quanto l’Agenzia, nel rideterminare il reddito mediante l’applicazione degli studi di settore, non aveva consideratole deduzioni del contribuente; - anche la disapplicazione delle sanzio ni era corretta, “attesa l’accertata sussistenza di fondate ragioni giustificatrici in proposito, ed in particolare ritenendo sussistente nella fattispecie l’incertezza normativamente richiesta”; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -[OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato; [OSCURATO:PERSONA] - c on i l prim o motiv o , la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dolendosi del fatto che la CTR aveva errato nel ravvisare il difetto di motivazione dell’atto impositivo, atteso che l’Agenzia aveva esplicitato le ragioni della rettifica del reddito, non avendo il contribuente prodotto alcun documento giustificativ o , a seguito de ll’invito al contraddittorio, inviato dall’Ufficioai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973; - con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non avendo il contribuente giustificato gli elementi posti alla base dell’accertamento sintetico; - i predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi l’asserito difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, sono fondati nei termini di seguito indicati; - dal contenuto dell’avviso di accertamento, riprodotto per autosufficienza nel ricorso, si evincono chiaramente le ragioni per le quali si è proceduto all’accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e alla rideterminazione del reddito d’impresa mediante l’applicazione dello studio di settore, non avendo il contribuente risposto all’invito al contraddittorio, previsto dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973; - dall’archivio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione e dai dati in possesso dell’Anagrafe tributaria, infatti, erano stati rilevati diversi elementi fiscalmente rilevanti (disponibilità di immobili e di veicoli) , incompatibili con il reddito dichiarato, non avendo il contribuente compilato e presentato gli studi di settore in allegato alla dichiarazione dei redditi, pur essendovi obbligato, ed essendo emerso un sensibile scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertati mediante l’applicazione dello studio di settore; -la stessa CTR ha, peraltro, evidenziato, nonostante l’asserito difetto di motivazione dell’atto impositivo,che il contribuente “non ha fornito idonee prove della mancata disponibilità dei beni e/o servizi –indici di capacità contributiva che, ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 citato, hanno valore di prova relativa – suscettibili di applicazione retroattiva perché hanno valore procedimentale (conforme Cassazione sent. n. 6753/2010) – sui quali si fonda la ricostruzione c.d. sintetica del reddito”; - la Commissione regionale non ha considerato che il contribuente non aveva esibito alcun documento nel corso dell’accertamento, a seguito dell’invito di cui all’art. 32 cit., né potevano essere pres i in considerazione i documenti prodotti solo in sede giudiziaria, se la mancata esibizionenella fase endoprocedimentale non dipendeva d a cause non imputabili al contribuente; - con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR disapplicato le sanzioni, senza chiarire le “fondate ragioni giustificatrici” e quale fosse l’asserita incertezza delle norme che le disciplinavano, non avendo il contribuente – che ne aveva l’onere -allegato alcuna giustificazione al riguardo; -anche questo motivo è fondato; - questa Corte ha più volte affermato che il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, sussiste solo quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. L'onere di allegazione e di prova della ricorrenza di siffatti elementi di confusione, laddove esistenti, grava, tuttavia, sul contribuentee non può essere rilevata d’ufficio dall’autorità giudiziaria (Cass. 440 del 14/01/2015);-la CTR ha, invece, disapplicato le sanzioni irrogate senza indicare le ragioni addotte dal contribuente in ordine alla loro incertezza interpretativa; - il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza va cassata , con rinvio , per nuovo esame e anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della