Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 68/1984
ECLI:IT:COST:1984:68
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza emessa il 20 aprile 1977 il TAR per la Calabria - nel
corso di un giudizio promosso dalla Soc. SICE contro il Comune di
[OSCURATO:PERSONA] - ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 15 e 21 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in riferimento
all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, in quanto non
escludono espressamente l'applicazione retroattiva delle nuove sanzioni
amministrative introdotte.
Nell'ordinanza si espone quanto segue.
La SICE aveva in corso la costruzione di due corpi di fabbricati
nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], i cui lavori erano stati sospesi con
ordinanza sindacale. Successivamente il sindaco di [OSCURATO:PERSONA]
aveva ordinato la demolizione dei due corpi di fabbrica anzidetti, ai
sensi degli artt. 31 e 32 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 e
successive modificazioni, e dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, recante norme per la edificabilità dei suoli, nel presupposto
che la Soc. SICE avesse eseguito abusivamente le opere edilizie da
demolire.
Contestualmente il sindaco avvertiva che nel caso di mancata
demolizione le opere sarebbero state acquisite gratuitamente al
patrimonio indisponibile del comune, onde essere utilizzate ai fini
pubblici ai sensi dell'art. 15 della legge n. 10 del 1977.
La SICE ricorreva al TAR chiedendo l'annullamento del
provvedimento, deducendo in particolare la erronea e falsa applicazione
dell'art. 15 della legge n. 10 del 1977, in quanto il nuovo sistema
sanzionatorio pievisto dalla legge n. 10 non sarebbe stato applicabile
alla fattispecie, verificatasi prima dell'entrata in vigore della legge
suddetta.
Nell'ordinanza di rimessione, premesso quanto sopra, si afferma che
gli artt. 15 e 21 della legge n. 10 del 1977 danno carattere
retroattivo alle nuove sanzioni previste, così ponendosi in contrasto
con l'art. 25 della Costituzione che vieterebbe la retroattività non
soltanto delle norme penali, ma di tutte le norme punitive.
Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
o, comunque, infondata.
Nell'atto di intervento si osserva che l'art. 15 impugnato contiene
solo una elencazione di sanzioni amministrative, senza affatto disporne
l'applicabilità a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della l.
n. 10/1977. L'art. 21, a sua volta, detta una normativa transitoria di
collegamento fra la nuova e la vecchia disciplina, senza stabilire la
retroattività delle nuove sanzioni.
La questione sarebbe, pertanto, inammissibile, attenendo unicamente
alla interpretazione delle norme impugnate.
Nel merito, comunque, la questione sarebbe infondata, giacché il
principio d'irretroattività stabilito dall'art. 25, secondo comma,
della Costituzione, riguarderebbe solo le norme penali e non tutte le
norme punitive in generale.
:
1. - La Corte è chiamata a risolvere la questione se gli artt. 15
e 21 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per l'edificabilità
dei suoli"), non escludendo esplicitamente la loro applicabilità a
fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa,
siano in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost..
La questione non è fondata.
2. - La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato
(sentenze n. 29 del 1961; 46 del 1964 e, da ultimo, 194 del 1976 e 13
del 1977) che il principio della irretroattività delle leggi è stato
costituzionalizzato soltanto con riguardo alla materia penale, mentre
per le restanti materie la osservanza del principio stesso è rimessa
alla prudente valutazione del legislatore. Nel caso di specie si è al
di fuori della materia penale, dato che l'art. 15 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, prevede e disciplina esclusivamente sanzioni di
carattere amministrativo.
D'altro canto è anche da osservare che la giurisprudenza
amministrativa è consolidata nella affermazione che le sanzioni
amministrative di cui al ripetuto art. 15 non sono applicabili a
costruzioni portate a compimento prima della entrata in vigore della
legge n. 10 del 1977.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 15 e 21 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per
l'edificabilità dei suoli"), sollevata con ordinanza 20 aprile 1977
dal TAR per la Calabria, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere.