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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12139/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. uditi i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Palermo, ha confermato quella con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e al connesso reato di porto di arma utilizzata per la sua commissione, commessi il 12 marzo 2014.

2. I giudici della cautela hanno dato conto del compendio indiziario raccolto nei confronti dell'odierno ricorrente, appartenente alla criminalità organizzata e, segnatamente, al mandamento di [OSCURATO:PERSONA], raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ritenute riscontrate da alcune conversazioni ambientali, captate tra soggetti organici al medesimo sodalizio e a conoscenza dei fatti.

Il Tribunale ha condiviso l'impostazione del Giudice per le indagini preliminari, che ha difatti integralmente mutuato, con la precisazione di cui si dirà appresso, muovendo in primo luogo dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli intraneo al mandamento mafioso palermitano di [OSCURATO:PERSONA].

Questi ha in primo luogo riferito della causale dell'azione omicidiaria, indicandola nella esistenza di contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reggente il menzionato mandamento, che il primo reputava serbare un contegno eccessivamente autoritario.

Inoltre ha dichiarato che l'omicidio era stato commesso dall'odierno ricorrente, proprio su mandato di [OSCURATO:PERSONA] e che la fonte di tali informazioni era [OSCURATO:PERSONA], (fratello del) cognato di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricevuto direttamente da quest'ultimo le confidenze sulle modalità dell'omicidio e sul movente ed era stato altresì incaricato della distruzione del motociclo e dell'arma utilizzati per l'agguato.

Il colloquio tra Puccio e Pispicia, a detta del primo, era avvenuto nel 2014, in occasione di un periodo di comune detenzione, al rientro in cella di Pispicia dopo un'udienza per un processo penale a suo carico.

Il Tribunale del riesame ha poi indicato, a riscontro del narrato di Puccio, la cui intrinseca credibilità è stata valutata dal provvedimento impugnato, le conversazioni rispettivamente intercorse: i) il 30 ottobre 2021 tra l'associato mafioso [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia di Giuseppe di Giacomo, e [OSCURATO:PERSONA]Alba, titolare dell'omonimo bar, in occasione della quale quest'ultimo affermava di conoscere "Tony" [OSCURATO:PERSONA] «prima di nascere», che questi fin da ragazzo era una persona seria e che «poco prima di ammazzare a Giuseppe si era recato presso il suo bar alla ricerca di suo padre [OSCURATO:PERSONA]; il) il 10 marzo 2021 tra [OSCURATO:PERSONA], contiguo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gestore di un bar, luogo di ritrovo abituale di esponenti mafiosi, in occasione della quale Messina chiedeva se "Tony" fosse colui che «aveva ammazzato Giuseppe», ottenendo risposta affermativa dall'interlocutore che aggiungeva che «gli mancavano due anni per uscire».

Gli interlocutori, nella stessa conversazione, elogiava no la tempestività del fermo d'indiziato di delitto che aveva visto destinatario [OSCURATO:PERSONA], altrimenti vittima di rappresaglia («meno male che l'hanno arrestato... uno dice gli sbirri ... certe volte ti salvano la vita»); iii) 1'11 aprile 2014, captata in carcere, tra il detenuto Giovanni di Giacomo ed il fratello Marcello i quali, svolta una indagine interna al ma ndamento di [OSCURATO:PERSONA], avevano individuato in [OSCURATO:PERSONA] l'esecutore materiale del delitto del fratello Giuseppe; iv) il 28 dicembre 2021 tra [OSCURATO:PERSONA]Alba, Alfonso di Cara, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in occasione della quale, oltre alla sicura individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], gli interlocutori esprimevano preoccupazione per un'imminente scarcerazione del primo, indicando concordemente [OSCURATO:PERSONA] come prossimo bersaglio di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha, quindi, disatteso la prova d'alibi fornita da [OSCURATO:PERSONA] - che affermava di trovarsi in altro luogo (via [OSCURATO:PERSONA]) al momento dell'agguato - stante la piena compatibilità, avuto riguardo ai tempi di percorrenza, della sua presenza in detto luogo con la perpetrazione del fatto di sangue.

Ha, poi, ritenuto ininfluenti le segnalate discrasie tra le caratteristiche fisiche dell'esecutore materiale (come descritto dal figlio della vittima, presente ai fatti) e quelle dell'indagato, quindi ha confermato il giudizio di gravità indiziaria nonostante l'espunzione da ll'originario materiale investigativo di due conversazioni ambientali del 3 novembre 2022, erroneamente attribuite a [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a un unico, articolatissimo motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere, il Tribunale del riesame, ritenuti sussistenti a suo carico i gravi indizi di colpevolezza riguardo al delitto di omicidio aggravato e ai connessi reati di armi.

Erroneamente sarebbe stata riconosciuta attendibilità alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], propalante de relato la cui fonte è da individuarsi in Pispicia che avrebbe confessato di essersi occupato della distruzione dell'arma e del motociclo utilizzati per l'omicidio.

Il Tribunale non si è preoccupato di chiarire come avrebbe potuto [OSCURATO:PERSONA], in una così breve lasso temporale, disfarsi di tali beni consegnandoli a Pispicia.

Concorrente profilo di perplessità sarebbe rinvenibile nell'avere il Tribunale trascurato la conversazione avvenuta proprio il giorno dell'agguato tra l'indagato ed il padre che, con un breve scambio di battute, alludevano alla presenza di Forze dell'Ordine che stavano monitorando quest'ultimo; dialogo che - secondo la difesa - mal si concilierebbe con la possibilità che [OSCURATO:PERSONA], che aveva appena commesso l'omicidio, s'intrattenesse su questi temi con il padre.

Secondo il ricorrente le conversazioni ambientali ritenute riscontro alla parola del collaboratore di giustizia Pispicia altro non sarebbero che il frutto di «voci correnti e chiacchiere da bar» e, come tali, ininfluenti.

Si lamenta, inoltre, la mera assertività della motivazione in punto di fallimento della prova d'alibi.

Sarebbe, infine, affetta da illogicità l'affermazione, contenuta nell'ordinanza, in punto di compatibilità delle fattezze fisiche dell'aggressore che il figlio della vittima aveva descritto come soggetto «di poco più alto del padre, piuttosto grasso», mentre tale aggettivo non risponde alla corporatura dell'indagato.

Conclusivamente, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza che non sarebbe riuscita a dimostrare, a livello di probatio minor, l'effettiva realizzazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle condotte contestate ai capi 1) e 2) della contestazione provvisoria.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché deduce censure manifestamente infondate.

2. In via preliminare, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che l'hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in ordine ai reati ascrittigli nella incolpazione provvisoria.

Per quanto concerne, invero, l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame hanno tratto argomento, innanzitutto, dalle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], latore di un racconto dettagliato e circostanziato sul mandato a uccidere impartito da [OSCURATO:PERSONA] presti a "Tony" [OSCURATO:PERSONA], alle modalità esecutive e alla causale dell'omicidio.

Il Tribunale del riesame ha avallato (p. 7), al riguardo, il giudizio di piena attendibilità riconosciuto a Puccio con l'ordinanza genetica del titolo cautelare, che il ricorrente contesta sulla scorta di obiezioni che, a ben vedere, si rivelano inconsistenti.

Tale è l'affermazione, meramente generica e assertiva, contenuta nel ricorso che inferisce un'inverosimiglianza del narrato di Puccio quando indica quale fonte della sua informazione Pispicgi, poiché non vi sarebbe stato il tempo " necessario perché [OSCURATO:PERSONA], dopo l'agguato, consegnasse gli strumenti utilizzati per l'agguato a quest'ultimo per distruggerli.

Priva di pregio è, del pari, la doglianza che vorrebbe assertivamente depotenziare la patente di riscontro assegnata alle conversazioni captate e riportate in premessa, relegandole a «voci correnti» ovvero a «chiacchiere da bar».

In proposito il Tribunale del riesame, alle pag. da 8 a 12 dell'ordinanza impugnata, ha stimato l'attitudine di ciascuna di tali conversazioni a fungere da riscontro individualizzante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Pertinente si reputa, in proposito, l'arresto di legittimità secondo cui, in materia d'intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez.

U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez.3 n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

Meramente rivalutative sono, infine, le censure inerenti al fallimento della prova d'alibi e le assente distonie tra le fattezze fisiche di [OSCURATO:PERSONA] e l'autore dell'agguato, cui il Tribunale del riesame dedica le pag. 12 e 13 del provvedimento impugnato, rendendo una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria che, pertanto, resiste, anche sotto questo aspetto, alle a-specifiche censure difensive.

4. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Canceller

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. uditi i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Palermo, ha confermato quella con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e al connesso reato di porto di arma utilizzata per la sua commissione, commessi il 12 marzo 2014. 2. I giudici della cautela hanno dato conto del compendio indiziario raccolto nei confronti dell'odierno ricorrente, appartenente alla criminalità organizzata e, segnatamente, al mandamento di [OSCURATO:PERSONA], raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ritenute riscontrate da alcune conversazioni ambientali, captate tra soggetti organici al medesimo sodalizio e a conoscenza dei fatti. Il Tribunale ha condiviso l'impostazione del Giudice per le indagini preliminari, che ha difatti integralmente mutuato, con la precisazione di cui si dirà appresso, muovendo in primo luogo dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli intraneo al mandamento mafioso palermitano di [OSCURATO:PERSONA]. Questi ha in primo luogo riferito della causale dell'azione omicidiaria, indicandola nella esistenza di contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reggente il menzionato mandamento, che il primo reputava serbare un contegno eccessivamente autoritario. Inoltre ha dichiarato che l'omicidio era stato commesso dall'odierno ricorrente, proprio su mandato di [OSCURATO:PERSONA] e che la fonte di tali informazioni era [OSCURATO:PERSONA], (fratello del) cognato di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricevuto direttamente da quest'ultimo le confidenze sulle modalità dell'omicidio e sul movente ed era stato altresì incaricato della distruzione del motociclo e dell'arma utilizzati per l'agguato. Il colloquio tra Puccio e Pispicia, a detta del primo, era avvenuto nel 2014, in occasione di un periodo di comune detenzione, al rientro in cella di Pispicia dopo un'udienza per un processo penale a suo carico. Il Tribunale del riesame ha poi indicato, a riscontro del narrato di Puccio, la cui intrinseca credibilità è stata valutata dal provvedimento impugnato, le conversazioni rispettivamente intercorse: i) il 30 ottobre 2021 tra l'associato mafioso [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia di Giuseppe di Giacomo, e [OSCURATO:PERSONA]Alba, titolare dell'omonimo bar, in occasione della quale quest'ultimo affermava di conoscere "Tony" [OSCURATO:PERSONA] «prima di nascere», che questi fin da ragazzo era una persona seria e che «poco prima di ammazzare a Giuseppe si era recato presso il suo bar alla ricerca di suo padre [OSCURATO:PERSONA]; il) il 10 marzo 2021 tra [OSCURATO:PERSONA], contiguo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gestore di un bar, luogo di ritrovo abituale di esponenti mafiosi, in occasione della quale Messina chiedeva se "Tony" fosse colui che «aveva ammazzato Giuseppe», ottenendo risposta affermativa dall'interlocutore che aggiungeva che «gli mancavano due anni per uscire». Gli interlocutori, nella stessa conversazione, elogiava no la tempestività del fermo d'indiziato di delitto che aveva visto destinatario [OSCURATO:PERSONA], altrimenti vittima di rappresaglia («meno male che l'hanno arrestato... uno dice gli sbirri ... certe volte ti salvano la vita»); iii) 1'11 aprile 2014, captata in carcere, tra il detenuto Giovanni di Giacomo ed il fratello Marcello i quali, svolta una indagine interna al ma ndamento di [OSCURATO:PERSONA], avevano individuato in [OSCURATO:PERSONA] l'esecutore materiale del delitto del fratello Giuseppe; iv) il 28 dicembre 2021 tra [OSCURATO:PERSONA]Alba, Alfonso di Cara, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in occasione della quale, oltre alla sicura individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], gli interlocutori esprimevano preoccupazione per un'imminente scarcerazione del primo, indicando concordemente [OSCURATO:PERSONA] come prossimo bersaglio di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha, quindi, disatteso la prova d'alibi fornita da [OSCURATO:PERSONA] - che affermava di trovarsi in altro luogo (via [OSCURATO:PERSONA]) al momento dell'agguato - stante la piena compatibilità, avuto riguardo ai tempi di percorrenza, della sua presenza in detto luogo con la perpetrazione del fatto di sangue. Ha, poi, ritenuto ininfluenti le segnalate discrasie tra le caratteristiche fisiche dell'esecutore materiale (come descritto dal figlio della vittima, presente ai fatti) e quelle dell'indagato, quindi ha confermato il giudizio di gravità indiziaria nonostante l'espunzione da ll'originario materiale investigativo di due conversazioni ambientali del 3 novembre 2022, erroneamente attribuite a [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a un unico, articolatissimo motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere, il Tribunale del riesame, ritenuti sussistenti a suo carico i gravi indizi di colpevolezza riguardo al delitto di omicidio aggravato e ai connessi reati di armi. Erroneamente sarebbe stata riconosciuta attendibilità alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], propalante de relato la cui fonte è da individuarsi in Pispicia che avrebbe confessato di essersi occupato della distruzione dell'arma e del motociclo utilizzati per l'omicidio. Il Tribunale non si è preoccupato di chiarire come avrebbe potuto [OSCURATO:PERSONA], in una così breve lasso temporale, disfarsi di tali beni consegnandoli a Pispicia. Concorrente profilo di perplessità sarebbe rinvenibile nell'avere il Tribunale trascurato la conversazione avvenuta proprio il giorno dell'agguato tra l'indagato ed il padre che, con un breve scambio di battute, alludevano alla presenza di Forze dell'Ordine che stavano monitorando quest'ultimo; dialogo che - secondo la difesa - mal si concilierebbe con la possibilità che [OSCURATO:PERSONA], che aveva appena commesso l'omicidio, s'intrattenesse su questi temi con il padre. Secondo il ricorrente le conversazioni ambientali ritenute riscontro alla parola del collaboratore di giustizia Pispicia altro non sarebbero che il frutto di «voci correnti e chiacchiere da bar» e, come tali, ininfluenti. Si lamenta, inoltre, la mera assertività della motivazione in punto di fallimento della prova d'alibi. Sarebbe, infine, affetta da illogicità l'affermazione, contenuta nell'ordinanza, in punto di compatibilità delle fattezze fisiche dell'aggressore che il figlio della vittima aveva descritto come soggetto «di poco più alto del padre, piuttosto grasso», mentre tale aggettivo non risponde alla corporatura dell'indagato. Conclusivamente, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza che non sarebbe riuscita a dimostrare, a livello di probatio minor, l'effettiva realizzazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle condotte contestate ai capi 1) e 2) della contestazione provvisoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché deduce censure manifestamente infondate. 2. In via preliminare, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che l'hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in ordine ai reati ascrittigli nella incolpazione provvisoria. Per quanto concerne, invero, l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame hanno tratto argomento, innanzitutto, dalle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], latore di un racconto dettagliato e circostanziato sul mandato a uccidere impartito da [OSCURATO:PERSONA] presti a "Tony" [OSCURATO:PERSONA], alle modalità esecutive e alla causale dell'omicidio. Il Tribunale del riesame ha avallato (p. 7), al riguardo, il giudizio di piena attendibilità riconosciuto a Puccio con l'ordinanza genetica del titolo cautelare, che il ricorrente contesta sulla scorta di obiezioni che, a ben vedere, si rivelano inconsistenti. Tale è l'affermazione, meramente generica e assertiva, contenuta nel ricorso che inferisce un'inverosimiglianza del narrato di Puccio quando indica quale fonte della sua informazione Pispicgi, poiché non vi sarebbe stato il tempo " necessario perché [OSCURATO:PERSONA], dopo l'agguato, consegnasse gli strumenti utilizzati per l'agguato a quest'ultimo per distruggerli. Priva di pregio è, del pari, la doglianza che vorrebbe assertivamente depotenziare la patente di riscontro assegnata alle conversazioni captate e riportate in premessa, relegandole a «voci correnti» ovvero a «chiacchiere da bar». In proposito il Tribunale del riesame, alle pag. da 8 a 12 dell'ordinanza impugnata, ha stimato l'attitudine di ciascuna di tali conversazioni a fungere da riscontro individualizzante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Pertinente si reputa, in proposito, l'arresto di legittimità secondo cui, in materia d'intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez.3 n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Meramente rivalutative sono, infine, le censure inerenti al fallimento della prova d'alibi e le assente distonie tra le fattezze fisiche di [OSCURATO:PERSONA] e l'autore dell'agguato, cui il Tribunale del riesame dedica le pag. 12 e 13 del provvedimento impugnato, rendendo una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria che, pertanto, resiste, anche sotto questo aspetto, alle a-specifiche censure difensive. 4. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Canceller
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