CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 1969
Cassazione n. 33060/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA]- SEPPE e [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio in relazio- ne al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. uditi i difensori: l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte e nota spese; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di: [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso;l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]' che, in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]' e in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimen- to del ricorso; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di POTENZA in difesa di: CO- [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA]- SEPPE, ha chiesto l'annullamento con rinvio e si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi e a mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 07/01/2021 con cui la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza in data 16/12/2019 del Tribunale di Potenza, che li aveva condannati per il reato di estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis-1, cod.pen.. Deducono: 1.1. D'AFFUSO Giuseppe. 1.1.1. "Nullità della sentenza ex art. 606, lett. e) in relazione all'art. 629 c.p. e 192 c.p.p. per contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato". Il ricorrente -dopo avere sintetizzato le motivazioni della sentenza impugnata- sostiene che gli elementi valorizzati dai giudici di merito -ossia "la presenza al malmenato del Brancaccio ad opera del Rufrano il 20.12.2017", "la consegna nelle mani del D'Affuso dei titoli di credito" e "la restituzione dell'assegno di 500,00 euro al Brancaccio"- "non soddisfano dal punto di vista logico l'onere motivazionale che incombeva alla Corte, soprattutto alla luce della deposizione della persona offesa che aveva chiarito bene a dibattimento il ruolo assunto dal D'Affuso nella vicenda sin dall'inizio, sostenendo all'udienza del 05.06.2019, che il D'Affuso era un suo amico da sempre, poiché abitavano nello stesso quartiere, e che gli aveva riferito che alcune persone lo cercavano e che in virtù di ciò egli gli spiegava la situazione". Partendo da tale premessa il ricorrente spiega le ragioni per cui la condotta di D'Affuso doveva considerarsi neutrale rispetto alla vicenda estorsiva e sostiene la contraddittorietà della motivazione della Corte di appello rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, ampiamente pretermessa dai giudici di merito nella parte in cui spiegano la posizione e il ruolo del ricorrente. 1.1.2. "Nullità della sentenza ex art. 606 co. 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 416-bis.1, cod.pen.". Al,-,.....,...,_ ..„...., 2 In questo caso il ricorrente sostiene che mancano i tratti distintivi dell'aggravante del metodo mafioso, così come delineati dalla stessa giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte di appello. A sostegno dell'assunto illustrano le ragioni per cui il riferimento ai Cerignolani e la conoscenza dei fornitori di droga non potevano considerarsi elementi idonei a far configurare l'aggravante. 1.1.3. "Nullità della sentenza in relazione all'art. 606, lett. b) ed e) in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod.pen. e al trattamento sanzionatorio". Secondo il ricorrente la percezione di neutralità avuta dalla persona offesa circa la condotta di D'Affuso avrebbe dovuto condurre la Corte di appello a valutare il minimo grado di offensività della stessa e la possibilità di giudicare le riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti anche sull'aggravante del metodo mafioso, e non soltanto sulle altre circostanze aggravanti. 1.2. RUFRANO [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. "Violazione di cui all'art. 606 lett. c) ed e) in relazione all'art. 64, 210 e 178" c.p.p. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, dato che «per come risulta dal medesimo capo d'imputazione ove si contesta il delitto di estorsione al fine di conseguire "l'ingiusto profitto corrispondente all'importo che il [OSCURATO:PERSONA] doveva ai fornitori di sostanza stupefacente da lui ricevuta per spacciarla nella zona di Potenza"» e visto che lo stesso Brancaccio -sin dall'inizio- si era dichiarato responsabile del reato di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti e di avere subito richieste estorsive volte al pagamento del debito nascente da tale illecito commercio. Denuncia, pertanto, l'omessa somministrazione a Brancaccio degli avvisi di cui all'art. 64, cod.proc.pen., con conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, in quanto rese senza le garanzie imposte dalla norma menzionata. Segnala la decisività delle dichiarazioni di Brancaccio, in quanto le sentenze di merito «non evidenziano ulteriori elementi in grado di corroborare l'accusa». 1.2.2. "Violazione di cui All'art. 606, lett. b) ed e) in relazione all'art. 210, 192, co. 3, stesso codice ed in relazione all'art. 628-629, cod.pen.". Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge e la carenza assoluta di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da Brancaccio. A tal riguardo si assume che Brancaccio aveva la veste di imputato di reato connesso e/o collegato, così che andavano trovati dei riscontri al suo dichiarato, mentre la Corte di appello ha omesso di motivare sul punto, perché in maniera assertiva e apodittica riteneva la presenza di molteplici riscontri in realtà assenti e perché indicava elementi non qualificabili quali riscontri. Illustra, dunque, gli elementi valorizzati dalla Corte di appello non suscettibili di essere valutati alla stregua di riscontri. 1.2.3. "Violazione di cui all'art. 606, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 stesso codice ed in relazione all'art. 628-629, c.p.". Il terzo motivo viene esposto «subordinatamente ai motivi di censura prima rassegnati» perché «va comunque sottolineato che la sentenza della Corte di appello di Potenza merita censura anche laddove le dichiarazioni del Brancaccio vengano considerate dichiarazioni rese da parte offesa costituitasi parte civile». Il ricorrente sostiene che anche in tale ipotesi la Corte di appello ha omesso il controllo critico e fattuale delle circostanze riferite dalla persona offesa, «per come peraltro rilevato nel motivo precedente al cui contenuto ci si riporta anche ai fini del presente motivo di impugnazione di cui si chiede l'accoglimento subordinatamente a quello precedente». 1.2.4. "Violazione di cui all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 416-bis.1, cod.pen.". Secondo la difesa, anche in relazione all'aggravante del metodo mafioso la Corte di appello è incorsa nel vizio di violazione di legge e di omessa motivazione, non avendo indicato gli «elementi da cui ritiene che gli imputati abbiano ricorso al cosiddetto metodo mafioso ed in particolare abbiano prospettato il pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto invece che di un criminale comune»; aggiunge che «la circostanza che gli imputati abbiano [fatto n.d.e.] riferimento a soggetti cerignolani, noti per essere soggetti dotati di significativo spessore criminale, non implica che gli stessi abbiano evocato l'appartenenza di detti soggetti a organizzazione criminali di tipo mafioso». Precisa, ancora, il ricorrente che la motivazione è illogica perché anche la sentenza è altresì illogica perché il riferimento ai cerignolani era da riferire al creditore della somma di denaro, essendosi «fatto riferimento alla pericolosità di quel soggetto che, in quanto originario di Cerignola, centro noto per essere la patria di soggetti molto pericolosi, doveva essere considerato persona di particolare crisma criminale». Osserva, ancora, che il metodo mafioso deve essere caratteristica della condotta degli autori del reato e non dei beneficiari del profitto illecito; che Brancaccio non conosceva Rufrano e che degli altri concorrenti del reato era quasi amico; che Brancaccio aveva già subito richieste precedenti a quelle avanzate dagli imputati che non vennero mai percepite come provenienti da un gruppo mafioso.1.2.5. "Violazione di cui all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 62-bis, cod.pen.". Si assume l'illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche, pur concesse ai coimputati a fronte di una posizione del tutto a analoga a quella di Rufrano. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 1.3.1. Erronea applicazione di una norma processuale in relazione all'art. 23 decreto-legge n. 149 del 2000, violazione del diritto di difesa, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente premette che la Corte di appello ha ritenuto la tardività dell'istanza di trattazione orale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], così che la trattazione si è svolta in forma scritta nei suoi confronti e in forma orale con riguardo alle posizioni di D'Affuso e Rufrano. Sulla base di ciò, deduce la nullità assoluta della sentenza, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod.proc.pen., per radicale violazione del diritto di difesa e rintraccia l'errore di diritto nel fatto che la Corte di appello non ha ritenuto di estendere alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la trattazione orale ammessa per i coimputati, per come - invece- previsto dall'art. 23, del decreto-legge n. 149 del 2020, che viene compendiato. 1.3.2. Erronea applicazione della norma processuale in relazione agli artt. 64, 197 e 192, commi 3 e 4, c.p.p. nonché in relazione all'escussione di Brancaccio quale teste semplice; contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, visto che lo stesso Brancaccio -sin dall'inizio- si era dichiarato responsabile del reato di acquisto e detenzione di sostanza stupefacente e di avere subito richieste da tale illecito commercio. Denuncia, pertanto, l'omessa somministrazione a Brancaccio degli avvisi di cui all'art. 64, cod.proc.pen. e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Brancaccio senza le garanzie imposte dalla norma menzionata. 1.3.3. Erronea applicazione della norma processuale in relazione all'art. 192, cod.proc.pen.; violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 629, cod.pen., nonché violazione di legge, errata applicazione della norma processuale con riferimento all'art. 533, cod.proc.pen. nonché contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Il motivo è rivolto alla denuncia della violazione dei criteri di valutazione della prova e del principio del ragionevole dubbio.Il ricorrente assume che -diversamente da quanto affermato in sentenza- non vi è la prova certa della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'estorsione, in concorso con D'Affuso e Rufrano, con particolare riguardo alla messa a disposizione dei locali del Comitato di quartiere di [OSCURATO:PERSONA], dove il ricorrente avrebbe assistito al pestaggio. Denuncia l'omessa motivazione su tale circostanza decisiva, così come sulla successione cronologica tra pestaggio e messaggi e telefonate intercorse tra telefonate intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e i coimputati. Deduce l'insussistenza dei requisiti richiesti per il concorso nel reato, anche in ragione della mancata rigorosa disamina delle dichiarazioni delle persone offese. 1.3.4. Violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1, cod.pen. nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione. A tal riguardo il ricorrente sostiene che "nella fattispecie in esame non risulta che gli imputati abbiano mai detto di agire in rappresentanza di qualsivoglia clan criminale, non potendosi certo ritenere sufficiente a tal fine la frase che sarebbe stata pronunciata dal coimputato, con un generico riferimento a soggetti che se attivati non tornano indietro". Denuncia altresì l'omessa motivazione quanto alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della condotta realizzata dai coimputati, alla quale [OSCURATO:PERSONA] non ha preso parte direttamente. 1.3.5. Violazione di legge in relazione all'art. 114 c.p., cod.pen. nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione. In questo caso il ricorrente sostiene che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] può considerarsi alla stregua di una mera connivenza, così ricadendo in una zona grigia, collocata ai limiti della non punibilità. 1.3.5. Erronea applicazione di una norma processuale in relazione all'art. 81, cod.pen. violazione di legge e contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione. In questo caso il ricorrente sostiene che la Corte di appello confonde tra reato a consumazione prolungata e reato continuato e sottolinea che nel caso in esame era configurabile una sola fattispecie estorsiva, per come contestato anche nell'imputazione. 1.3.6. Erronea applicazione di una norma processuale in relazione agli artt. 132, 133 cod.pen., violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che la pena è stata determinata in violazione del principio di adeguatezza del trattamento sanzionatorio e dell'obbligo di motivazione, non essendo stata considerata la vita anteatta dell'imputato, la condotta processuale e, più in generale, per la mancanza di una corretta 6 A.. .9 kl'-- •-)"` \ __, applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133, cod.pen., che avrebbero condotto a un ridimensionamento della pena. (non devoluta se non in una generica richiesta di applicazione del minimo della pena). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché meramente reiterativo delle questioni esposte con il gravame, che la Corte di appello ha affrontato e risolto. 1.1. I magistrati dell'appello, infatti: a) Con riguardo al ruolo assunto da D'Affuso nella vicenda estorsiva, hanno spiegato che "dall'integrale lettura della deposizione resa da Brancaccio all'udienza del 05/06/2019" emergeva la piena attendibilità e credibilità di quanto da lui riferito in merito al ruolo di correo di D'Affuso. In particolare, la sua piena e consapevole partecipazione veniva tratta da una molteplicità di elementi, quali: l'attivazione di D'Affuso nel rintracciare Brancaccio per comunicargli che persone pericolose di Cerignola lo stavano cercando e mettendolo in contatto con Rufrano; la presenza di D'Affuso al pestaggio subito da Brancaccio a opera di Rufrano alla presenza -altresì- di altra persona rimasta ignota, che mostrava alla vittima un'arma; la consegna nelle mani di D'Affuso dei due assegni bancari costituenti l'ingiusto profitto dell'estorsione; la restituzione -sempre a opera di D'Affuso- di uno degli assegni non andato a buon fine; il contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali emergevano i continui e costanti contatti dei correi; l'ininfluenza della mancanza di documentazione attestante le lesioni subite nel pestaggio da Brancaccio, anche perché riferite dalla testimone [OSCURATO:PERSONA]. b) Con riguardo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., hanno rimarcato come l'atto di appello non si confrontasse con le motivazioni del tribunale sul punto, là dove evidenziava come la portata intimidatrice della minaccia fosse stata ammantata della mafiosità con il richiamo ai "cerignolesi", così evocando la criminalità organizzata di tipo mafioso, a cui venivano attribuite sia la titolarità del credito, sia la possibilità di gravi ritorsioni in caso di mancato adempimento, così esercitando una maggiore forza coercitiva in danno della vittima del reato. c) Con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante del metodo mafioso, hanno negato l'istanza difensiva risaltando come il ruolo di D'Affuso non fosse stato per nulla marginale e secondario. 1.2. A fronte di ciò, il ricorso si risolve nella riproposizione delle medesime questioni affrontate e risolte dalla Corte di appello con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria. 7 .... ,r,•—"Jús..., L—* Ebbene, questa Corte ha costantemente chiarito che «è inammissibile il ri- corso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quan- to non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massi- mate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di es- si come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a so- stegno di ogni richiesta. A ciò deve aggiungersi e rimarcare che le questioni sollevate con il ricorso non pongono questioni di diritto, ma offrono una valutazione delle emergenze dibattimentali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme. In mancanza di censure di legittimità e davanti alla proposta di una valuta- zione alternativa delle emergenze processuali, vale allora ricordare che «è inam- missibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamenta- re l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della de- cisione di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). 1.3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. D'Affuso va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso -con cui il ricorrente sostiene che Brancaccio andava sentito quale soggetto indagato per reato connesso o collegato- solleva una questione non devoluta da Rufrano alla Corte di appello con il gravame, con conseguente interruzione della catena devolutiva. 8 - A tal proposito va precisato che «la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito», (Sez. 1, Sentenza n. 49749 del 08/03/2017, Carbone, Rv. 271295 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269891 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 21877 del 24/05/2011, C. Rv. 250263 - 01). Nel caso in esame la verifica della correttezza dell'eccezione richiede un'approfondita valutazione dei fatti, visto che la questione viene proposta sulla base dell'esame delle dichiarazioni rese da Brancaccio quanto al suo coinvolgimento nell'attività di trasporto di sostanza stupefacente, così che da esse dovrebbe andare a ricavarsi il "collegamento probatorio e sostanziale" genericamente evocato dalla difesa. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è travolto dalla inammissibilità del primo motivo di ricorso, di cui suppone la fondatezza. A ciò si aggiunga che anche il secondo motivo di ricorso -in quanto strettamente collegato al primo- non è stato devoluto da Rufrano al giudice di appello. Anche in questo caso va rimarcato che «nel processo di legittimità non possono essere proposte per la prima volta questioni inerenti il giudizio di attendibilità espresso nei confronti delle dichiarazioni di un imputato di reato connesso, in quanto la loro valutazione richiede accertamenti di merito che devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti stabiliti dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Le medesime ragioni di inammissibilità riguardano anche il secondo motivo di ricorso, anch'esso non devoluto con l'atto di appello», (Sez. 1, Sentenza n. 49749 del 08/03/2017, Carbone, Rv. 271295 - 01). 2.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Con esso il ricorrente dubita dell'attendibilità di Brancaccio e censura la valutazione effettuata dai giudici di merito sul punto- A tal proposito va ribadito che «in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità», (Sez. 4 - , Sentenza n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). Nessuno di tali vizi viene sollevato con il motivo, dove si assume solo che la confessione resa da Brancaccio non è da sola sufficiente a giustificare il positivo giudizio di attendibilità espresso dalla Corte di appello. Tale assunto si colloca nell'alveo nelle valutazioni di merito alternative a quelle del giudice di merito e non è collocabile tra i vizi scrutinabili in sede di legittimità. 2.4. I restanti motivi di ricorso sono la mera reiterazione delle medesime questioni di merito sollevate con l'atto di appello e risolte dalla Corte di appello. I magistrati dell'appello, infatti: a) Hanno rimarcato la natura generica, assertiva e aspecifica delle deduzioni spese dalla difesa in relazione all'attendibilità e credibilità di Brancaccio, a fronte della molteplicità di riscontri emersi nel dibattimento. A tale ultimo proposito ha rimarcato l'ininfluenza della mancanza di documentazione attestante le lesioni subite nel pestaggio da Brancaccio a opera dello stesso Rufrano, anche perché riferite dalla testimone [OSCURATO:PERSONA]. b) Hanno confermato la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso sulla base di quanto già esposto al § 1.1.b) esaminando il ricorso di D'Affuso oltre che rimarcando l'assenza di confronto con la motivazione della sentenza di primo grado e la mancanza di argomentazioni difensive utili a superare quanto ritenuto da tribunale. c) Hanno confermato la negazione delle circostanze attenuanti generiche osservando che «il ruolo avuto da Rufrano nella consumazione del crimine in contestazione la sua condotta è connotata da maggiore gravità rispetto a quella tenuta dagli altri due correi, soprattutto considerando l'episodio di violenza dallo stesso posto in essere il giorno 20.12.2017 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], tanto da doversi confermare in questa sede l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche». d) Hanno confermato la congruità della pena in relazione alla tipologia e alle caratteristiche della vicenda delittuosa.2.2. A fronte di ciò, i motivi di ricorso si presentano come la mera reiterazione delle identiche questioni proposte con il gravame, affrontate e risolte dalla Corte di appello con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, in gran parte trascurata con l'odierna impugnazione. Da ciò discendono sia le cause di inammissibilità illustrate al § 1.2., sia l'ulteriore vizio di aspecificità per la mancanza di un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. Il vizio di aspecificità, infatti, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Rufrano va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. 3. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La Corte di cassazione si è già occupata del problema relativo al rito da applicare nel caso in cui, in presenza di una pluralità di impugnazioni avverso il medesimo provvedimento, soltanto alcuno tra i soggetti legittimati richieda la trattazione orale. A tal proposito questa Corte ha chiarito che «in tema di procedimenti in- nanzi alla Corte di cassazione regolati dagli artt. 127 e 614 cod. proc. pen., nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, di cui all'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve essere adottata la forma ordinaria di trattazione quando, nel caso di più ricorsi proposti avverso lo stesso provvedimen- to, l'istanza di trattazione orale sia stata formulata tempestivamente anche da una sola delle parti legittimate», (Sez. 1 - , Sentenza n. 8863 del 18/11/2020, dep. il 2021, S., Rv. 280605 - 01).Il principio fissato per il ricorso in cassazione è valido anche per l'appello, attesa l'identità di ratio legislativa e la sovrapponibilità delle norme che disciplina- no il rito applicabile in entrambe le impugnazioni. Invero, l'art. 23, comma primo del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 stabilisce che, in regime emergenziale, la Corte di appello definisce in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, gli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, "salvo che una delle parti private o il Pubblico ministero faccia ri- chiesta di discussione orale" entro quindici giorni liberi prima dell'udienza. Dalla clausola di riserva ora richiamata, si evince che la forma ordinaria di trattazione - ossia la trattazione orale con la partecipazione del Pubblico ministero e delle parti private- deve essere adottata qualora per essa tempestivamente optino anche so- lo una, o alcune, delle parti legittimate a contraddire in udienza. La trattazione orale, conseguente alla scelta così effettuata, non può che riguardare, in caso di più impugnazioni proposte avverso lo stesso provvedimento, contestualmente fissati, la totalità di essi. «Tale soluzione -spiega la Cassazione nella sentenza sopra richiamata- si impone a livello sistematico, perché -nel quadro del necessario svolgimento unita- rio del giudizio di impugnazione, derogabile solo a fronte di prevalenti esigenze processuali- essa è l'unica compatibile con la disciplina emergenziale ulteriore». Tanto anche perché la disciplina emergenziale, in caso di trattazione scritta, ha i- stituito speciali modalità di pubblicazione della decisione (non si procede, ancor- ché fosse prevista, alla lettura del dispositivo in udienza) e di comunicazione della stessa a opera della Cancelleria (adempimento normalmente non dovuto), insu- scettibili di applicazione differenziata. Nella sentenza già più volte richiamata si precisa, ancora, che «poiché la legge intende salvaguardare il contraddittorio orale, a fronte anche di una sola delle parti coinvolte che ne invochi il mantenimento, la relativa opzione condiziona l'intero giudizio di impugnazione, precludendo la differenziazione dei modelli pro- cedimentali». Da ciò discende che la Corte di appello è incorsa nel vizio di violazione di legge nel momento in cui -al contrario di quanto normativamente disposto- ha de- ciso di adottare moduli procedimentali differenziati (trattazione orale per D'Affuso e Rufrano e trattazione scritta per [OSCURATO:PERSONA]) nella trattazione della pluralità di impugnazioni avverso lo stesso provvedimento, con ciò provocando la lesione del principio di trattazione unitaria delle impugnazioni, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, deludendo -a tale ultimo riguardo- la legittima aspettativa della difesa di [OSCURATO:PERSONA] di partecipare alla discussione orale al pari degli altri appellan- ti.Da qui la fondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei re- stanti. Tanto importa l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro