CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34498/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Consiglier e dott. [OSCURATO:PERSONA] TATANGELO Consiglier e relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier e A d. 17 / 12/2025 C . C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 14565 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14565del ruolo generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.:00646630558), in persona del legale rap- presentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] d i Calisto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 70A17 L117M ) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 73L19 L117G) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FNTMSM 68P04 L117K ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Emanuela (C.F.: CRCMNL 65E47 F935G ) rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RNL GNN65R28 L117M) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : RMO MHL58M23 G749L ) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 244/2024, pubblicatain data 15 aprile 20 24 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 14565/2024 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché i soci della medesima , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Calisto,hanno agito in giudizio nei confronti d ella commerciali- staEmanuela [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il risarcimento dei danni su- biti in conseguenza dell’inadempimento della stessa ad alcuni incarichi professionali che le avevano conferito.La convenuta, pur contestando il fondamento della domanda, ha, comunque, chiamato in giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile, [OSCURATO:SOCIETA]., per essere garantita in caso di eventuale soccombenza. La domandadegli attori è stata rigettata dal Tribunale di Terni . La Corte d’appello di Perugia, in accoglimento dell’appello pro- posto in via incidentale dalla compagnia chiamata in causa,ha confermato, pur con diversa motivazione,la decisione di primo gradodi rigetto della domanda principale. Ricorronola società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Calisto, sulla base di un unicomotivo. Resistono con distinti controricors i: a) [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:SOCIETA].. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.. A seguito del deposito di istanza di decisione della parte ricor- rente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente va respinta la richiesta di interruzione del giudizio di legittimità per il decesso di uno dei ricorrenti (che risulta anche legale rappresentante della società ricorrente), formulata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Ric. n. 14565/2024 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre e rimeditare, infatti, «nel giudizio dicassazione, in considerazione della particolare strut- tura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è ap- plicabile l’istituto dell’interruzionedel processo, con la conse- guenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la ri- tuale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 24635 del 03/12/2015; Sez. 1, Sentenza n. 22624 del 31/10/2011). 2.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «[OSCURATO:PERSONA].360 C.P.C. COMMA 1 N. 3) E N. 5): si deduce la violazione degli artt. 1218, 2229 c.c. e seguenti e degli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove il giudice d’appello ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine al nesso di causalità e al carattere lesivo dell’operato del professionista (in relazione alla redazione e deposito della dichiarazione dei redditi Unico 2005 per l’anno di imposta 2004). Nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla omessa/errata valutazione circa un fatto decisivo». 2.1Il motivo del ricorso è inammissibile, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata delricorso, che la Corte condivide integralmente e nella quale è stato rilevato quanto segue: «l’articolato motivo d’impugnazione è inammissibile; la censura poggia innanzi tutto sul mancato apprezzamento di alcuni do- cumenti ma: il primo di essi (pag. 43 del ricorso) è generica- menteriferito alla tenuta delle scritture contabili dal 1993, non misurandosi con l’individuazione della domanda relativamente alla presentazione del Modello UNICO 2005 per annod’imposta 2004; il secondo dei documenti (primo di quelli enumerati a pag. 44 del ricorso) discorre solo e diversamentedi tenuta della contabilità per il solo mese di dicembre2004; il terzo (secondo Ric. n. 14565/2024 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 di quelli enumerati alla suddettapag. 44) non si misura con la ragione decisoria della Corte territoriale sul punto, quale illu- strata a pag. 5 del provvedimentoimpugnato; il quarto (terzo di quelli enumerati apag. 44) è indicato come relativo al 2002; il quinto (quarto diquelli enumerati a pag. 44) è una fattura indicata come del 2004 ma riferita genericamente e diversa- mente di pratiche di sgravio; conclusivamente del compendio istruttorio viene sollecitata in via aspecifica una revisione, in tesi indiziaria, estraneaalla presente sede di legittimità; quanto alla rappresentanza davanti al giudice tributario la censura (pag. 47e seguenti del ricorso) non si misura con l’autonoma ragione decisoria inerente (anche) alla “mancanza di prove a favoredel più probabile che non esito positivo del contenzioso tributario”,neppure permettendo di apprezzare compiutamente quali siano state le complessive motivazioni delgiudice di me- rito in parola, del cui provvedimento viene riportato un seg- mento». Le considerazioni contenute nell’istanza di decisione avanzata da parte ricorrente, di cui non potrebbe, in verità, tenersi conto, in quanto tali (cfr. Cass. Sez. 2, o rdinanza n. 8303 del 27/03/2024), ma che sono state sostanzialmente reiterate nella successivamemoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. dalla stessa parte ricorrente, non sono idonee a giustifi- care conclusioni difformi rispetto a quelle di cui alla proposta di definizione accelerata. La parte ricorrente, anche nella indicata memoria, per un verso, ribadisce censure che si risolvono, nella sostanza, in inammis- sibili contestazioni di accertamenti di fatto fondati sulla valuta- zione del compendio istruttorio disponibile, sostenuti da ade- guata motivazione, non meramente apparente, né insanabil- mente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindaca- bile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel Ric. n. 14565/2024 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 giudizio di legittimità; per altro verso (in particolare, con ri- guardo alle contestazioni riguardanti la rappresentanza nel giu- dizio tributario), non coglie adeguatamente l’effettiva e com- pleta ratio decidendialla base della statuizione impugnata. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dei ricorrenti, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.. La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 4.000,00 (importo commisuratoa quell o più basso liquidatoper le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 1.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore deicontroricorrenti, liquidandole come segue: a) in favore di [OSCURATO:PERSONA]: complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre€ 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; b) in favore di [OSCURATO:SOCIETA].: complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre€ 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; Ric. n. 14565/2024 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 - condanna i ricorrent i a pagare l’importo di € 4.000,00 (quattromila/00) in favore di ciascuno dei controricor- renti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna i ricorrent i a pagare l’importo di € 1.000,00 (mille/00)in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; - d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e