CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27374/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/4/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso, con condanna alle spese sostenute come da nota depositata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 29 novembre 2019, ha confermato il giudizio di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Q Roberto in ordine al delitto di truffa, riducendo le pene inflitte, con concessione dei benefici di legge, condannando l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto dell'addebito era la condotta tenuta dall'imputato che, all'esito di trattative per l'alienazione di un immobile di proprietà della figlia, da egli condotte e seguite attraverso l'intermediazione di un'agenzia immobiliare, nel momento della stipula dell'atto definitivo aveva omesso di portare a conoscenza della parte acquirente l'avvenuta emanazione di un provvedimento amministrativo che aveva sospeso l'esecuzione dei lavori oggetto della segnalazione certificata, che era stata in precedenza presentata per regolarizzare dal punto di vista urbanistico la condizione giuridica dell'immobile. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione, per travisamento della prova, con riguardo al contenuto della corrispondenza trasmessa a mezzo posta elettronica, in epoca precedente e successiva rispetto alla stipula del rogito notarile, intercorsa tra la parte civile, l'intermediario immobiliare e il tecnico incaricato, oltre che con l'imputato; dal contenuto di quella corrispondenza risultava in modo evidente l'insussistenza dell'ipotizzata attività di induzione in errore della persona offesa, che era a conoscenza e consapevole della pendenza del procedimento amministrativo presso il Comune di Milano, avente ad oggetto la regolarità urbanistica dell'immobile, tanto da averla ripetutamente sollecitata per le richieste che giungevano dall'Istituto bancario per l'erogazione del mutuo finalizzato all'acquisto. Palese la decisività del denunciato travisamento, avendo la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato sull'assunto che la conoscenza da parte dell'acquirente prima della conclusione del contratto definitivo riguardasse unicamente il procedimento di aggiornamento della situazione catastale, e non anche quello della regolarità urbanistica 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione alle disposizioni sul procedimento riguardante la SCIA (in particolare, l'art. 19 I. 241/90) ed a quelle relative all'elemento soggettivo del contestato reato di truffa, oltre che vizio della motivazione per carenza ed illogicità. Rileva il ricorrente l'errata applicazione delle disposizioni che regolano il procedimento amministrativo - che ha inizio con la segnalazione certificata - ed il regime di efficacia del relativo titolo abilitativo, errore che inevitabilmente ha inciso sulla logicità e completezza della motivazione riguardante l'assunta consapevolezza e volontarietà della condotta del ricorrente che avrebbe dolosamente (e non, come nella realtà, in totale buona fede) omesso di informare la parte civile della comunicazione di sospensione dei lavori emessa dall'autorità amministrativa, condotta da egli tenuta nella sicura convinzione che la tardiva emissione dell'ordinanza di sospensione dei valori non fosse idonea a privare di efficacia il titolo abilitativo rappresentato dalla SCIA regolarmente depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è generico per difetto di specificità, nella misura in cui il denunciato travisamento, pur sussistente, non risulta decisivo. Dalla documentazione indicata dal ricorrente, infatti, risultava dimostrato che la parte acquirente fosse a conoscenza dell'avvio, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle richieste amministrative dirette ad adeguare lo stato dell'immobile oggetto della trattativa. Ciò che le sentenze di merito hanno messo in rilievo, però, è la mancata conoscenza (quale conseguenza del silenzio serbato dal ricorrente) non dell'esistenza di un procedimento amministrativo, avviato per regolarizzare dal punto di vista urbanistico la condizione giuridica dell'immobile, bensì dell'emanazione di un provvedimento amministrativo che, pur se in modo tardivo, aveva sospeso l'esecuzione dei lavori oggetto della segnalazione certificata inviata dalla parte alienante. Mentre sul primo aspetto effettivamente la ricostruzione della Corte territoriale si pone in contrasto con il contenuto della prova documentale, il denunziato travisamento lascia però impregiudicata la sicura assenza di informazioni rese alla parte acquirente nel momento della stipula notarile circa l'avvenuta notifica del provvedimento di sospensione, elemento che è stato apprezzato come dimostrativo dell'induzione in errore della parte civile prima della conclusione del contratto e, quindi, decisivo nella predisposizione delle condizioni per conseguire l'atto dispositivo della parte lesa. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La prospettiva coltivata dal ricorrente, nel rassegnare la condizione di buona fede in cui egli agiva quando prese contezza dell'emanazione tardiva (e, a suo giudizio, in quanto tale ininfluente sul regime di validità della segnalazione certificata) del provvedimento di sospensione emesso dall'amministrazione comunale, non elide il carattere consapevolmente decettivo del silenzio tenuto con la controparte; già l'esistenza di un provvedimento amministrativo, pur se illegittimo, che impediva la regolarizzazione del bene immobile compravenduto (situazione che è risultata permanere anche sino al momento del giudizio) avrebbe costituito titolo per lamentare l'inadempimento della prestazione contrattuale dell'alienante (che aveva espressamente garantito, come attestato da specifica clausola contrattuale - 9.3. -, la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile:sentenza del Tribunale, VIII foglio) e determinare la parte civile a non procedere alla stipula del contratto definitivo. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; il ricorrente va inoltre condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio, in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]