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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 25289/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 5 maggio 1972; avverso l'ordinanza del 7 maggio 2021, emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'8 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] avanzava istanza di revoca della confisca di due immobili siti in Milano, a lei intestati, precedentemente disposta nel procedimento a carico del marito, [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 16 giugno 2010.

A fondamento dell'istanza, veniva posta un'ordinanza irrevocabile, emessa dalla Corte di assise d'appello di Messina il 6 luglio 2010, con la quale, ritenendo che i redditi percepiti dai coniugi Piromalli-Sciacca fossero sufficienti ad assicurare un tenore di vita decoroso ad una famiglia di quattro persone, residente a Milano, e adeguati a garantire un risparmio tale da consentire il pagamento delle rate di mutuo, era stata respinta la richiesta di confisca, proposta ai sensi dell'art. 12- sexies, d.l. n. 306 del 1992, afferenti agli stessi beni poi oggetto della confisca di prevenzione.

Il Tribunale rigettava la richiesta di revoca rilevando come l'elemento addotto non fosse "sopravvenuto" e, quindi, non potesse legittimare l'istanza.

La decisione veniva confermata dalla corte d'appello.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.

Con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, si deduce che alla fattispecie, introdotta prima della vigenza della nuova normativa, sarebbe applicabile non già l'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, ma l'art. 7 della legge n. 1423 del 1956; norma che precluderebbe, ai fini della revocazione della misura, solo la possibilità di rivalutare elementi già esaminati nel procedimento di prevenzione, ma non già quella di sottoporre elementi ulteriori che, pur esistendo al momento del giudizio, non furono portati a conoscenza del giudice.

Ebbene, l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Messina, fondata su elementi fattuali non inferiori a quelli esaminati del procedimento di prevenzione, non sarebbe stata valutata in questo procedimento e, pertanto, legittimamente potrebbe essere sottoposta quale elemento di valutazione ai fini della revocazione.

E, nel merito, la definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12-sexies d.l. 306 del 1992, in mancanza di fatti nuovi dedotti, impedirebbe l'adozione, nel procedimento di prevenzione, di un nuovo provvedimento di confisca avente per oggetto i medesimi beni.

Queste stesse circostanze di fatto fondano anche il secondo motivo di ricorso, formulato sotto il profilo della violazione dell'art. 649 del codice di rito.

Per le ragioni esposte in precedenza, infatti, il provvedimento applicativo della misura di prevenzione (oggetto dell'istanza di revoca), divenuto definitivo, entrerebbe in conflitto con il precedente provvedimento di rigetto della misura patrimoniale richiesta ai sensi del citato art. 12-sexies.

E tanto in violazione dell'art. 669 cod. proc. pen., principio generale applicabile anche oltre l'ambito del giudicato penale, all'interno del procedimento di prevenzione.

Con memoria del 20 maggio 2022, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, è inammissibile.

È preliminare ed assorbente la valutazione del profilo della legittimazione della ricorrente a chiedere la revocazione della misura.

Questa Corte ha già avuto modo di osservare che, nel caso di confisca di prevenzione avente per oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione.

Questa Corte ha già avuto modo di ritenere che l'interpretazione sistematica dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen, coordinato con le norme che disciplinano le impugnazioni in materia di misure di prevenzione (artt. 10 e 27 d.lgs. 159/2011), "consente di affermare che il terzo intestatario dei beni confiscati ha un interesse concreto all'impugnazione se, assolvendo i relativi oneri 'di allegazione, rivendica l'effettiva titolarità dei beni, contestando esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, atteso che, in caso di accoglimento, la restituzione dei beni non spetterebbe al proposto, bensì al terzo intestatario.

Al contrario, il terzo intestatario dei beni non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, per carenza di interesse concreto, in quanto, in caso di accoglimento dell'impugnazione, i beni dovrebbero essere restituiti al. proposto - che dimostri l'insussistenza della condizione di pericolosità, o la proporzione del valore dei beni confiscati rispetto ai redditi dichiarati e la legittima provenienza delle risorse, non certo al fittizio intestatario" (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280249).

Rimangono, quindi, del tutto irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es., la sussistenza della condizione di pericolosità, il valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza delle risorse) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere (Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, non massimata).

Nel merito, comunque, il ricorso è anche manifestamente infondato.

La revoca ex art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come la revocazione prevista dall'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non possono costituire lo strumento per riaprire la sequenza procedimentale sfociata nell'emissione di decreto di confisca definitivo in ragione dell'allegazione di prove che il proposto ed i terzi interessati avrebbero potuto e dovuto allegare tempestivamente.

Cosicché le nuove prove che rendono ammissibile il rimedio straordinario sono quelle che non era stato possibile dedurre nel procedimento, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli all'epoca ignoti, e non anche quelle che, pur accessibili e dunque sottoponibili alla valutazione del giudice nel procedimento, abbiano assunto consistenza dopo la sua conclusione anche semplicemente con l'esperimento delle corrispondenti iniziative difensive (Sez. 1, n. 1649 del 28/09/2021, dep. 2022, Rv. 282485).

In applicazione di questi principi, correttamente la corte territoriale ha escluso la valutabilità dell'ordinanza invocata, in quanto emessa dalla Corte di assise d'appello di Messina il 6 luglio 2010 e, quindi già formatasi all'epoca del procedimento conclusosi con la confisca.

Per cui, non apprezzandosi la sussistenza di cause di forza maggiore, la prova non può essere valutata.

In ultimo, seppur con riferimento alla revocazione della misura, ai sensi dell'art. 28 del d.l.gs n. 159 del 2011, la prova nuova è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente, ma incolpevolmente scoperta dopo che a misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez.

U. 26 maggio 2022, inf. provvisoria n. 9/2022).

In conclusione, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 5 maggio 1972; avverso l'ordinanza del 7 maggio 2021, emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'8 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] avanzava istanza di revoca della confisca di due immobili siti in Milano, a lei intestati, precedentemente disposta nel procedimento a carico del marito, [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 16 giugno 2010. A fondamento dell'istanza, veniva posta un'ordinanza irrevocabile, emessa dalla Corte di assise d'appello di Messina il 6 luglio 2010, con la quale, ritenendo che i redditi percepiti dai coniugi Piromalli-Sciacca fossero sufficienti ad assicurare un tenore di vita decoroso ad una famiglia di quattro persone, residente a Milano, e adeguati a garantire un risparmio tale da consentire il pagamento delle rate di mutuo, era stata respinta la richiesta di confisca, proposta ai sensi dell'art. 12- sexies, d.l. n. 306 del 1992, afferenti agli stessi beni poi oggetto della confisca di prevenzione. Il Tribunale rigettava la richiesta di revoca rilevando come l'elemento addotto non fosse "sopravvenuto" e, quindi, non potesse legittimare l'istanza. La decisione veniva confermata dalla corte d'appello. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura. Con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, si deduce che alla fattispecie, introdotta prima della vigenza della nuova normativa, sarebbe applicabile non già l'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, ma l'art. 7 della legge n. 1423 del 1956; norma che precluderebbe, ai fini della revocazione della misura, solo la possibilità di rivalutare elementi già esaminati nel procedimento di prevenzione, ma non già quella di sottoporre elementi ulteriori che, pur esistendo al momento del giudizio, non furono portati a conoscenza del giudice. Ebbene, l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Messina, fondata su elementi fattuali non inferiori a quelli esaminati del procedimento di prevenzione, non sarebbe stata valutata in questo procedimento e, pertanto, legittimamente potrebbe essere sottoposta quale elemento di valutazione ai fini della revocazione. E, nel merito, la definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12-sexies d.l. 306 del 1992, in mancanza di fatti nuovi dedotti, impedirebbe l'adozione, nel procedimento di prevenzione, di un nuovo provvedimento di confisca avente per oggetto i medesimi beni. Queste stesse circostanze di fatto fondano anche il secondo motivo di ricorso, formulato sotto il profilo della violazione dell'art. 649 del codice di rito. Per le ragioni esposte in precedenza, infatti, il provvedimento applicativo della misura di prevenzione (oggetto dell'istanza di revoca), divenuto definitivo, entrerebbe in conflitto con il precedente provvedimento di rigetto della misura patrimoniale richiesta ai sensi del citato art. 12-sexies. E tanto in violazione dell'art. 669 cod. proc. pen., principio generale applicabile anche oltre l'ambito del giudicato penale, all'interno del procedimento di prevenzione. Con memoria del 20 maggio 2022, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, è inammissibile. È preliminare ed assorbente la valutazione del profilo della legittimazione della ricorrente a chiedere la revocazione della misura. Questa Corte ha già avuto modo di osservare che, nel caso di confisca di prevenzione avente per oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione. Questa Corte ha già avuto modo di ritenere che l'interpretazione sistematica dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen, coordinato con le norme che disciplinano le impugnazioni in materia di misure di prevenzione (artt. 10 e 27 d.lgs. 159/2011), "consente di affermare che il terzo intestatario dei beni confiscati ha un interesse concreto all'impugnazione se, assolvendo i relativi oneri 'di allegazione, rivendica l'effettiva titolarità dei beni, contestando esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, atteso che, in caso di accoglimento, la restituzione dei beni non spetterebbe al proposto, bensì al terzo intestatario. Al contrario, il terzo intestatario dei beni non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, per carenza di interesse concreto, in quanto, in caso di accoglimento dell'impugnazione, i beni dovrebbero essere restituiti al. proposto - che dimostri l'insussistenza della condizione di pericolosità, o la proporzione del valore dei beni confiscati rispetto ai redditi dichiarati e la legittima provenienza delle risorse, non certo al fittizio intestatario" (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280249). Rimangono, quindi, del tutto irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es., la sussistenza della condizione di pericolosità, il valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza delle risorse) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere (Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, non massimata). Nel merito, comunque, il ricorso è anche manifestamente infondato. La revoca ex art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come la revocazione prevista dall'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non possono costituire lo strumento per riaprire la sequenza procedimentale sfociata nell'emissione di decreto di confisca definitivo in ragione dell'allegazione di prove che il proposto ed i terzi interessati avrebbero potuto e dovuto allegare tempestivamente. Cosicché le nuove prove che rendono ammissibile il rimedio straordinario sono quelle che non era stato possibile dedurre nel procedimento, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli all'epoca ignoti, e non anche quelle che, pur accessibili e dunque sottoponibili alla valutazione del giudice nel procedimento, abbiano assunto consistenza dopo la sua conclusione anche semplicemente con l'esperimento delle corrispondenti iniziative difensive (Sez. 1, n. 1649 del 28/09/2021, dep. 2022, Rv. 282485). In applicazione di questi principi, correttamente la corte territoriale ha escluso la valutabilità dell'ordinanza invocata, in quanto emessa dalla Corte di assise d'appello di Messina il 6 luglio 2010 e, quindi già formatasi all'epoca del procedimento conclusosi con la confisca. Per cui, non apprezzandosi la sussistenza di cause di forza maggiore, la prova non può essere valutata. In ultimo, seppur con riferimento alla revocazione della misura, ai sensi dell'art. 28 del d.l.gs n. 159 del 2011, la prova nuova è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente, ma incolpevolmente scoperta dopo che a misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U. 26 maggio 2022, inf. provvisoria n. 9/2022). In conclusione, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
Decreto Cassazione n. 25289/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris