CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 18912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssandro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2026 del Gip presso il Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta, per i reati allo stesso ascritti, ritenuta la continuazione con i più gravi fatti-reato giudicati con la sentenza del Gup del Tribunale di Firenze del 20/06/2024, irrevocabile il 16/09/2024, quale aumento per la continuazione sulla pena già irrogata con la predetta sentenza, la pena di anni 1 di reclusione ed euro 3000,00 di multa. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Ift2.1. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione perché omessa in relazione all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza circa la espressione del consenso, attesa la mancata sostituzione della pena per come concordata; la applicazione della pena era stata sin dall'inizio subordinata alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., atteso il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena, consenso espresso, e sentenza in ragione della illegalità della pena. La pena applicata rappresentava un aumento in continuazione rispetto al più grave reato giudicato dal Tribunale di Firenze per il quale era stata applicata una pena di un anno e mesi due di reclusione ed euro 4000,00 di multa a sua volta sostituita nel lavoro di pubblica utilità. La soluzione prescelta dal Tribunale di Roma, oltre che non rispettosa dell'accordo delle parti, si caratterizzava per illegalità della pena quanto alla diversità di pene applicate che invece avrebbero dovuto essere considerate unitariamente. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono, il secondo motivo di ricorso è assorbito. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. 2. Le allegazioni della parte ricorrente quanto alle caratteristiche dell'accordo tra le parti al fine della applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. hanno trovato pieno riscontro nella consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto. La difesa ha difatti prodotto per l'autosufficienza del ricorso (e a riscontro della propria doglianza) documentazione, già presente al fascicolo, dalla quale è possibile riscontrare, in relazione alla natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01),2 gl'effettiva pronuncia di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che non corrisponde all'accordo intervenuto tra le parti. In tal senso, si deve considerare come effettivamente la istanza di applicazione della pena su accordo delle parti, richiamata sinteticamente nel verbale di udienza, ivi depositata in data 28/01/2026 (come attestato da funzionario di cancelleria), evidenziava senza incertezza come la richiesta fosse subordinata alla sostituzione della pena ai sensi degli artt. 53 e 56 della I. n. 689 del 1981 con il lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso il Comune di Trana. 3. Il Tribunale non ha dato alcun conto della richiesta nella sua completa formulazione e, dunque, risulta omesso non solo il richiamo alla condizione predetta, ma anche una effettiva conversione della pena, elemento questo che aveva formato oggetto di esplicito accordo tra le parti. Questa Corte ha chiarito, con principio applicabile anche al caso di specie, che in tema di patteggiamento la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata ( Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961-01; Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, Figgini, Rv. 253770-01) In altri termini il giudice non può modificare unilateralmente l'accordo tra le parti, per cui se non lo condivide o è contra legem non può ratificarlo (Sez. 4, Sentenza n. 31441 del 09/07/2013, Sanzone, Rv. 256073-01). Nel caso di specie il giudice omettendo di ratificare l'accordo anche con riferimento alla condizione della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ha unilateralmente modificato, in violazione di legge, l'accordo intervenuto tra le parti. La sentenza deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso affinché valuti la possibilità di accogliere o meno l'istanza formulata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nella sua completa formulazione. P.Q. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così è deciso, 19/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA].s ECORTE SUPREMA riDEPOii-g\itigea [OSCURATO:PERSONA] 2573 0931, E ESPERTO C A, osima [OSCURATO:PERSONA].ssa