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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21260/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di illecita permanenza nel territorio dello Stato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che esso, con un unico motivo, censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancata applicazione della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 74 del 2000; ritenuto che la censura sia aspecifica e, in ogni caso, manifestamente infondata, alla luce della motivazione congrua e del tutto logica resa, sul punto, dalla sentenza impugnata, la quale ha evidenziato come l'imputato abbia utilizzato la sua illecita permanenza per commettere, adoperando numerosi alias, diversi reati, anche gravi e come egli non abbia nemmeno allegato l'esistenza di specifiche esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di illecita permanenza nel territorio dello Stato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che esso, con un unico motivo, censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancata applicazione della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 74 del 2000; ritenuto che la censura sia aspecifica e, in ogni caso, manifestamente infondata, alla luce della motivazione congrua e del tutto logica resa, sul punto, dalla sentenza impugnata, la quale ha evidenziato come l'imputato abbia utilizzato la sua illecita permanenza per commettere, adoperando numerosi alias, diversi reati, anche gravi e come egli non abbia nemmeno allegato l'esistenza di specifiche esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis