CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 1, cod. antimafia; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo, che l'obbligo di rivalutazione dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, scatta solo se l'esecuzione della relativa misura sia rimasta sospesa per effetto di detenzione, di durata almeno biennale, riferibile ad espiazione di pena (cfr. Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952-01); circostanza che nella specie non sussiste; che le censure afferenti al trattamento punitivo e al diniego delle attenuanti generiche, oggetto dei motivi secondo e terzo, investono profili sorretti da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame, ad opera del giudice a quo, delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i