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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 1995

Cassazione n. 40744/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/02/1995 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/11/1967 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, in epigrafe indicata, che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania - per avere escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena per entrambi gli imputati e rimodulato in conseguenza le pene accessorie - ha confermato l'affermazione della penale responsabilità degli stessi per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Catania, 6 maggio 2015).

Il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire motivi nuovi (datati 10 aprile 2023), con i quali chiede dichiararsi prescritto il reato; Ritenuto che l'unico motivo dedotto (erronea applicazione della legge penale, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla denegata assoluzione perché il fatto non sussiste o comunque non costituisce reato) non è consentito in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, non ravvisandosi nel caso di specie specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito; Considerato che la Corte territoriale ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali gli imputati rispondono di concorso nel reato contestato, non ravvisandosi nei loro confronti un'ipotesi di connivenza non punibile (pp. 5, 6); Considerato che l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione preclude ogni possibilità di rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/02/1995 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/11/1967 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, in epigrafe indicata, che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania - per avere escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena per entrambi gli imputati e rimodulato in conseguenza le pene accessorie - ha confermato l'affermazione della penale responsabilità degli stessi per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Catania, 6 maggio 2015). Il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire motivi nuovi (datati 10 aprile 2023), con i quali chiede dichiararsi prescritto il reato; Ritenuto che l'unico motivo dedotto (erronea applicazione della legge penale, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla denegata assoluzione perché il fatto non sussiste o comunque non costituisce reato) non è consentito in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, non ravvisandosi nel caso di specie specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito; Considerato che la Corte territoriale ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali gli imputati rispondono di concorso nel reato contestato, non ravvisandosi nei loro confronti un'ipotesi di connivenza non punibile (pp. 5, 6); Considerato che l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione preclude ogni possibilità di rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 40744/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris