CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43683/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], n. a Foggia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia [OSCURATO:PERSONA], n. a Foggia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia [OSCURATO:PERSONA], n. a Cerignola (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia [OSCURATO:PERSONA], n. a Cerignola (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2378/2019 del 10/02/2020 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il procedimento è definibile con le forme del giudizio de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di L'Aquila, in accoglimento del concordato tra le parti, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo in data 20/03/2019, con riferimento ai reati rispettivamente loro ascritti, rideterminava la pena nei confronti degli odierni ricorrenti nella seguente misura: -quanto a [OSCURATO:PERSONA], in anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di multa; -quanto a [OSCURATO:PERSONA], in anni sei di reclusione ed euro 20.000 di multa; -quanto a [OSCURATO:PERSONA], in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 6.000 di multa; -quanto a [OSCURATO:PERSONA], in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto segue. -Primo motivo: erronea applicazione degli artt. 599-bis cod. proc. pen. e 81 cod. pen., essendosi individuato nel capo 10 il reato più grave (porto illegale di esplosivo) invece che in quello di cui al capo A, rectius 1 (promozione e partecipazione ad associazione a delinquere). -Secondo motivo: manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della sanzione. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] quanto segue. -Primo motivo: erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., non essendosi operata la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato: pena detentiva finale che doveva essere pari ad anni due e mesi due di reclusione e non ad anni due e mesi quattro di reclusione. -Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] quanto segue. -Unico motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.133 cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. In premessa, va ribadito il costante orientamento giurisprudenziale per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. produce effetti preclusivi, anche sulle questioni , rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401). La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27738101, in motivazione): e, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità e l'accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità. In presenza di rinuncia ai motivi di appello e di accordo delle parti sulla pena, il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, né sulla corretta qualificazione giuridica del fatto. È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduce la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. o su circostanze aggravanti (Sez. 3, ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; v. anche, Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258, che ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato rinunciante ai motivi di appello in punto di qualificazione del reato). 3.1. Ricorsi di Furio e [OSCURATO:PERSONA]. Le censure involgono la pena concordata, sia in ordine alla sua determinazione che in concreto sia in ordine alla motivazione sottesa alla sua applicazione. Premessa l'inapplicabilità dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. alla sentenza emessa dalla Corte di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., evidenzia il Collegio come il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (cfr., Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Ciò anche per le differenze strutturali tra l'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. e quello ex art. 444 cod. proc. pen.; il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (cfr. Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; nello stesso senso, Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01 per cui in tema di «patteggiamento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione; v. anche, Sez. ir 33, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione giudiziale, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. Ciò premesso, evidenzia il Collegio come la pena inflitta agli imputati con il dispositivo risulti corretta, perché è quella concordata tra le parti, ed è anche quella riportata nelle pagine 10 e 11 della sentenza. È sulla pena oggetto dell'accordo che il controllo sulla legalità è stato effettuato, come emerge anche dai chiari riferimenti in più parti della sentenza. 3.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il giudice risulta aver applicato la pena nei precisi termini dell'accordo intervenuto tra le parti (v. foglio a parte allegato al verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3.2.2. Identiche conclusioni vanno tratte in relazione al secondo motivo: sul controllo di merito relativo alla congruità della pena concordata si è già detto (unico sindacato afferisce alla pena illegale originaria o sopravvenuta); sul giudizio di comparazione, salva l'ipotesi anche in questo caso di violazione di legge, non residuano margini di discrezionalità valutativi. 3.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. In ragione dei motivi proposti, si riprendono nell'integralità le valutazioni e le conclusioni esposte nel paragrafo 3.2.2. che precede. 4. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26/