CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45944/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 giugno 2021 la Corte di appello di Roma ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta a ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dal 23 febbraio 2010 al 16 dicembre 2011 (custodia cautelare in carcere dal 23 febbraio al 7 agosto 2010; arresti domiciliari dall'8 agosto 2010 al 16 dicembre 2011). 1.1. Come emerge dagli atti, [OSCURATO:PERSONA] fu attinto da misura cautelare perché gravemente indiziato: - di aver fatto parte «quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]. e prestanome di [OSCURATO:PERSONA]» di una associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di evasione fiscale, contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica e contro il patrimonio (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione di pubblici ufficiali, rivelazione di segreto d'ufficio, favoreggiamento, falso, riciclaggio, intestazione fittizia di beni) (capo 1); - di aver violato gli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 concorrendo «quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]. e partecipe della associazione di cui al capo 1)» all'emissione di fatture per operazioni inesistenti volta a consentire l'evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (capo 9). L'ordinanza cautelare fu emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 3 febbraio 2010 e confermata, prima dal Tribunale per il riesame (con ordinanza del 17 marzo 2010), poi, con sentenza del 25 giugno 2010, dalla Corte di Cassazione. Il 7 agosto 2010, il G.i.p. del Tribunale di Roma sostituì la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. L'ordinanza fu impugnata dal Pubblico ministero di fronte al Tribunale per il riesame, che aggravò la misura, ma questa ordinanza fu annullata dalla Cassazione. Con ordinanza del 13 dicembre 2011 (notificata il 16 dicembre 2011) la misura degli arresti domiciliari fu sostituita con quella dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Roma. Anche questa misura fu revocata il 21 dicembre 2012. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal Tribunale di Roma con sentenza del 17 ottobre 2013: quanto al capo 1) per non aver commesso il fatto, quanto al capo 9) perché il fatto non costituisce reato. La sentenza di assoluzione è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale ed è stata confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 27 settembre 2017. L'ordinanza impugnata dà atto che la sentenza di appello sarebbe divenuta irrevocabile il 21 giugno 2018. L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione è stata depositata il 17 luglio 2019. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che la misura cautelare è stata applicata in presenza di un quadro indiziario «di elevata gravità» che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai contestato, avendo proposto impugnazione solo con riferimento all'intensità delle esigenze cautelari. La Corte territoriale sottolinea che, a fronte di una «ingente quantità di prove documentali», [OSCURATO:PERSONA] non ha «fornito alcun chiarimento» essendosi avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Censura tale comportamento come gravemente colposo rilevando che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai negato «di essere amministratore di diritto (mera testa di legno) della [OSCURATO:SOCIETA]»; non ha chiarito per quale ragione [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di fatto della società) gli pagò «un viaggio fino a Vienna» per consentirgli di operare su un conto corrente intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]; non ha spiegato «le ragioni della sua presenza» in Francia, nella villa di [OSCURATO:PERSONA], ove si tenne una riunione cui presero parte molte delle persone indagate (e poi condannate) per i fatti oggetto del procedimento. La Corte di appello osserva che, «in difetto di chiarimenti su tali elementi documentali, ben difficilmente avrebbe potuto prospettarsi la revoca della misura cautelare detentiva». Conclude che a tale grave quadro indiziario [OSCURATO:PERSONA] «ha contrapposto esclusivamente il proprio silenzio, essendo infine assolto, non già perché tale compendio documentale fosse risultato falsificato o inattendibile, ma esclusivamente per l'unica e sola ragione indicata nel fatto che, all'esito della perquisizione subita, egli si era dimostrato stupito e sbigottito». Sostiene che «il procedimento di riparazione non ha natura penale, bensì civilistica, di talché la facoltà di non rispondere - che non può costituire elemento a carico nell'ambito del procedimento penale in quanto costituisce esercizio del diritto di difesa - può, e anzi deve, essere valutata all'interno del procedimento di riparazione, al fine di verificare se tale silenzio abbia contribuito all'emissione e poi al mantenimento della misura». 3. Contro l'ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso articolato in tre motivi. 3.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge con riferimento all'accertamento dei presupposti del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Lamenta che l'ordinanza impugnata ha compiuto una disamina attenta degli elementi indiziari a carico di [OSCURATO:PERSONA] senza confrontarsi con le motivazioni delle sentenze di assoluzione se non per criticarle. Osserva che, ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen., nel procedimento per riparazione non si deve verificare se il quadro indiziario fosse grave e sussistessero i presupposti per l'applicazione della misura, ma se l'imputato abbia dato causa, o concorso a dar causa, con dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, la cui «ingiustizia» discende dalla irrevocabilità della sentenza di proscioglimento quando la stessa è pronunciata perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. 3.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta gravemente colposa del ricorrente e della incidenza causale di quella condotta sull'adozione del provvedimento privativo della libertà personale. Osserva che la Corte territoriale ha individuato come comportamento colposo l'essersi avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ma ha trascurato che tale comportamento costituisce legittimo esercizio delle prerogative difensive dell'indagato. Rileva che dall'istruzione dibattimentale e dalle sentenze di assoluzione non sono emerse circostanze sottaciute da [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero potuto in qualche modo chiarire o smentire il quadro indiziario. 3.3. Col terzo e ultimo motivo, il ricorrente lamenta mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, che si limita a sindacare l'operato dei giudici della cognizione, contestando la capacità dimostrativa degli elementi di prova valutati ai fini della assoluzione e l'idoneità degli stessi a contrastare gli elementi a carico individuati in sede cautelare. 4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che la domanda di riparazione sarebbe stata respinta, «essenzialmente» in ragione dei «comportamenti ambigui» e delle «frequentazioni» di [OSCURATO:PERSONA], «essendo stato il silenzio serbato un mero elemento per evidenziare l'omessa spiegazione alternativa dei fatti». Con memoria del 26 settembre l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono fondati e meritano accoglimento.2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata muove da una dettagliata descrizione degli elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini, ma non valuta, come avrebbe dovuto, se i dati di fatto ritenuti indizianti siano stati «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Neppure si chiede se le condotte descritte nell'ordinanza cautelare siano state o meno confermate dalla sentenza di assoluzione e - a differenza di quanto sostenuto dal Procuratore generale nella requisitoria scritta - non valuta se tali condotte siano connotate da colpa grave. Individua, invece, quale condotta gravemente colposa, causalmente rilevante ai fini del mantenimento della misura, la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia. A questa condotta se ne aggiungono altre di analogo contenuto: non aver contestato la gravità del quadro indiziario impugnando il provvedimento cautelare solo con riferimento alle esigenze cautelari; l'avere continuato a serbare silenzio, senza fornire una versione alternativa del proprio operato, durante tutto il corso del dibattimento.Tale ultimo dato, tuttavia, è meramente ipotetico atteso che la Corte territoriale riferisce di non averlo accertato. L'ordinanza impugnata richiama un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in base al quale potrebbe considerarsi gravemente imprudente o negligente il comportamento di chi scelga di esercitare il diritto al silenzio riconosciutogli dalla legge ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo in tal modo a ingenerare la falsa apparenza di un reato. Tale orientamento, tuttavia, deve ritenersi oggi superato dall'intervento del legislatore che, col d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, ha modificato il primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. L'opzione legislativa è chiara nel senso di adeguare la normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2016/343 con specifico riferimento all'emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (considerando n. 10 e considerando n. 24 della Direttiva). Si è stabilito, infatti, che «l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo» e non può assumere quindi esclusivo rilievo al fine di ritenere sussistente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017). Ancorché in vigore dal 14 dicembre 2021, la norma preclude la possibilità di individuare nel silenzio serbato dall'imputato (pur se idoneo ad ingenerare la falsa apparenza di un reato) una colpa ostativa al riconoscimento del diritto alla liquidazione dell'equa riparazione. Impone dunque, anche con riferimento ai procedimenti in corso, di abbandonare ogni interpretazione di segno diverso. Sancisce, infatti, che il diritto al silenzio è espressione di principi fondamentali che coinvolgono, oltre alla presunzione di non colpevolezza (espressamene citata nel considerando n. 24 della citata Direttiva), anche il diritto di difesa e il diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU, artt. 24 e 111 Cost.) e, così facendo, vincola l'interprete impedendogli di individuare profili di colpa nell'esercizio di un diritto di tale rilevanza. 4. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma cui deve essere demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle s