CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03233/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 172 Lamberti NRG 27344/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che il primo motivo enuncia vizi del tutto aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, quanto alle prove utilizzate per la ricostruzione dei fatti (cfr. pagg. 3-4) e alla condotta ritenuta oggetto del reato di resistenza a pubblico ufficiale (cfr. pagg. 6-7), nonché di merito, in quanto volti a prefigurare, in modo anche generico, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processuali; che parimenti il secondo motivo, sulla esimente ex art. 393-bis cod. pen., propone una altrettanto autonoma e preclusa lettura del compendio indiziario, mentre la motivazione sul punto risulta congrua e corretta non solo rispetto alla ricostruzione dei fatti, ma anche in ordine all'utilizzo dello spray urticante da parte degli incaricati del pubblico servizio (cfr. pagg. 7-8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto che non si deve far luogo invece alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, in quanto ha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre te al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa ore della Cassa delle ammende. Così d