CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, per l'indagato [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe (con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere e concorso in corruzione propria, aggravati dalla finalità mafiosa), per i motivi, che, come previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Nell'interesse del ricorrente risultano depositati anche motivi aggiunti, che reiterano ampiamente quelli articolati nel ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] L'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 5); vanno conseguentemente trasmessi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame dei provvedimenti cautelare, per nuova valutazione quanto ai profili inerenti alle esigenze cautelari. Il ricorso va, nel resto, rigettato. 1. E' opportuno premettere che, come già chiarito da questa Corte (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01), il principio generale concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate: ne consegue che i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata oggetto dei motivi che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.; l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione (Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Rv. 266441 - 01: in applicazione del principio, si è ritenuto che al ricorrente sia inibito dedurre, con motivi nuovi, una violazione di legge - nella specie, dell'art. 627, comma terzo, cod. proc. pen. - non dedotta nel ricorso originario). 1.1. Deve ancora premettersi che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, violazione di leggi e vizi di motivazione, ovvero due o più tra i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso - di indicare su quale profilo sussista violazione di quale legge processuale, su quale la motivazione asseritamente manchi, in quali parti essa sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 1.2. Per altro verso, non appare inopportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2. Ciò premesso, con il primo motivo, si deduce violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla ritenuta partecipazione dell'indagato all'enucleata associazione per delinquere, con contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione (sarebbe stata male interpretata la conversazione del 03/08/2008, valorizzata come genetica dell'enucteato patto criminale; sarebbero state male interpretate altre conversazioni, dalle quali si trarrebbe conferma della assoluta legittimità delle intese intervenute; l'ordinanza impugnata sarebbe del tutto silente quanto alla lamentata inconsapevolezza del ricorrente di aderire al sodalizio, adesione che non sarebbe dimostrata da alcuna condotta riferibile all'indagato, e non avrebbe considerato che egli è stato assolto in primo grado dal reato di bancarotta cui i giudici del merito pure fanno cenno perché il fatto non sussiste). 2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen., con contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione (poiché la configurazione della circostanza aggravante della finalità di agevolare le attività della 'ndrangheta sarebbe inficiata dall'erronea interpretazione delle conversazioni valorizzate; peraltro, nulla dimostra che l'indagato ne avesse consapevolezza). 2.2. Con il terzo motivo, si deduce violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 319 cod. pen. per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al ritenuto concorso dell'indagato nella corruzione di cui al capo 5, con contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione (sarebbero state anche in tal caso male interpretate le conversazioni valorizzate ad integrazione del necessario quadro indiziario; mancherebbe prova dell'accordo corruttivo; non sarebbe enucleabile alcun atto contrario ai doveri di ufficio del p.u. coinvolto; l'indagato non avrebbe offerto alcun contributo concorsuale di rilievo). 2.3. Difetterebbero, infine, esigenze cautelari attuali e concrete, e comunque nulla legittimerebbe la scelta della misura in atto applicata all'indagato. 2.4. Sono stati nelle more articolati quattro motivi aggiunti, ammissibili, come premesso, unicamente nella misura in cui contengono ulteriori argomentazioni supplementari devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata oggetto dei motivi che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.; 3. I primi due motivi (che deducono promiscuamente più violazioni di leggi e vizi eterogenei della motivazione) sono in parte non consentiti e comunque privi della necessaria specificità, in parte infondati. 3.1. Il ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni intercettate valorizzate ad integrazione del necessario quadro indiziario, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, con argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, sul reato associativo, pag. 10 ss. nonché, per quanto specificamente riguarda la posizione del ricorrente, pag. 29 ss. dell'ordinanza impugnata), senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la sua attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate. Si precisa che gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza indiziaria "piena". 3.1.1. Invero, l'ordinanza cautelare impugnata, dopo aver ricostruito la genesi del procedimento ed aver illustrato le illegittimità che hanno caratterizzato l'aggiudicazione da parte dell'ATI Helios dell'appalto dei servizi di pulizia dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA], la successiva proroga e l'affidamento delle operazioni straordinarie di igienizzazione legate alla situazione pandennica, ha evidenziato come le emergenze acquisite attestino la creazione, da parte di una cordata di imprenditori, di una consorteria criminale finalizzata all'illecita aggiudicazione ed esecuzione di una serie di appalti nel settore delle pulizie di strutture pubbliche sanitarie, tramite una diffusa attività corruttiva di pubblici funzionari, sottolineando la ricorrenza dei requisiti della stabilità e di una seppur rudimentale distribuzione dei compiti tra gli associati. L'accordo illecito risaliva al 2008, allorché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione intercettata, dialogarono in ordine all'appalto dei servizi di pulizie bandito nel 2004 dalla ASL n. 11 di [OSCURATO:PERSONA], convenendo sull'opportunità di mettere fine ai dissapori e recriminazioni del passato per unire le proprie forze e partecipare con unità di intenti ("come una famiglia") alle successive gare pubbliche, evitando di favorire la concorrenza e, nel contempo, esprimendo la volontà di forgiare e sponsorizzare elettoralmente un politico che rappresentasse gli interessi del gruppo a livello amministrativo. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, il progetto trovò pratica attuazione in occasione del bando dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA] aggiudicato all'ATI Helios, la cui composizione rispecchiava l'assetto di interessi oggetto del menzionato accordo; a sostegno della tendenziale stabilità del vincolo associativo, l'ordinanza impugnata ha richiamato i consolidati rapporti di natura corruttiva intrattenuti con vari pubblici funzionari, segnalando che, all'interno del sodalizio, il Valente operava essenzialmente quale uomo di fiducia del sodale [OSCURATO:PERSONA] (pag. 29 ss. dell'impugnata ordinanza); il Tribunale ha anche evidenziato che i numerosi elementi investigativi raccolti ed analizzati (tra i quali un notevole rilievo va riconosciuto alla partecipazione del Valente alla riunione del 15 aprile: f. 57 dell'ordinanza impugnata) "non ricevono alcuna smentita dalle dichiarazioni del Vitale in sede di interrogatorio di garanzia, non avendo fornito una spiegazione alternativa dei fatti in grado di scardinare l'impianto accusatorio" (f. 58 dell'ordinanza impugnata). E' emersa, quindi, l'elaborazione di un progetto criminoso di ampio respiro, avente ad oggetto la realizzazione di un monopolio nella gestione degli appalti dei servizi nel settore delle pulizie, non limitato all'assegnazione ed all'esecuzione dell'appalto del 2013: invero, nel corso della conversazione intercettata in data 3 luglio 2008, all'interno degli uffici della [OSCURATO:SOCIETA]. tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], titolari di diritto e di fatto della stessa, e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca rappresentante della SIPAM s.r.I., che i giudici del merito hanno concordemente considerato quale "momento genetico" dell'accordo criminoso che aveva portato alla nascita del sodalizio di cui al capo 1), il predetto [OSCURATO:PERSONA] spiegava che l'accordo doveva riguardare non una specifica gara, "ma tutto quello che viene dopo per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA]" ed eventualmente anche "fuori", ipotizzando, a seguito di un periodo di assestamento, la creazione di un consorzio s- di imprese ed individuando i "lavori più grossi qua a Reggio" in quelli relativi all'ospedale, alli "inservientato", all'Università ed al Consiglio Regionale. 3.1.2. Ciò premesso, risultano acquisiti e correttamente valorizzati elementi univoci nel dare conto, secondo i parametri propri della fase cautelare, dell'esistenza di una piattaforma indiziaria idonea a sostenere l'addebito associativo provvisoriamente elevato: - la natura e l'ampiezza del programma associativo ideato già nel 2008; - l'estensione temporale del vincolo; - la confluenza nell'ATI Helios di società riferibili agli originari promotori del progetto (secondo la dettagliata ricostruzione delle vicende succedutesi contenuta nell'ordinanza genetica); - la creazione ed alimentazione di un articolato reticolo di funzionari corrotti, capaci di intervenire manipolando non solo la fase genetica dell'assegnazione dell'appalto ma anche la sua esecuzione, attraverso il meccanismo delle proroghe (formali e di fatto) e di realizzare corsie preferenziali per il convogliamento ai corruttori dei proventi dei servizi; - la realizzazione di una cassa comune alimentata dai singoli imprenditori pro- quota per remunerare i pubblici ufficiali infedeli secondo consolidate scansioni temporali. 3.2. Sono infondate anche le doglianze riguardanti al configurazione della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. 3.2.1. Deve premettersi che, come già chiarito da questa Corte (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01), la predetta circostanza aggravante ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. 3.2.2. L'ordinanza impugnata (pagg. 55 ss.) ha passato in rassegna gli elementi fattuali valorizzati per configurare la circostanza aggravante de qua, valorizzando, in particolare, nell'ambito delle attività dell'enucleato sodalizio, i rapporti esistenti — a vario titolo - tra alcuni dei suoi componenti ed alcune famiglie di 'ndrangheta, interessate agli appalti nei settori delle pulizie e della sanificazione (osservando che "la metafora del 'matrimonio', utilizzata da uno dei coindagati, rende perfettamente l'idea di quello che gli 'imprenditori' operanti nel settore delle pulizie avevano in mente di realizzare e che poi hanno, in concreto, realizzato: quello che era solo un progetto, è diventato poi un sistema collaudato e stabilmente operante sul territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA]"); ed è apparsa emblematica "l'immagine di un appunto inviato da D'[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], sul quale vi erano indicati somme e destinatari delle stesse; destinatari che oltra ad essere i pubblici funzionari, erano la cosca di Melito CMELff)--- c e quella di Africo ('AFR'), a cui gli imprenditori versavano abitualmente somme derivanti dalla esecuzione del contratto di servizi, ricorrendo anche al meccanismo delle false fatturazioni per garantirsi all'occorrenza la liquidità necessaria". All'interno di questo ambito, si è inserito il contributo del Valente, membro del C.d.a. del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale, dopo avere riepilogato le vicende che avevano interessato il predetto Consorzio, valorizza il dato, particolarmente significativo, della partecipazione del Valente alla "riunione di condominio" del 15 aprile, svolta a seguito della notizia dello scioglimento dell'ASO per infiltrazione mafiosa, su impulso del delfino, che, dopo essersi confrontato con il Martorano, aveva con quest'ultimo convenuto sulla necessità di organizzare un incontro "tutti insieme", per decidere una linea di azione comune (f. 57 dell'ordinanza impugnata). 3.2.2 In tal modo, il Tribunale si è correttamente conformato all'orientamento per il quale la finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento di un sodalizio criminoso di tal tipo, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'organizzazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01); la condotta di agevolazione deve essere finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Rv. 267300); per la configurazione della circostanza del dolo specifico, il fine di favorire l'associazione deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti (Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Rv. 270590-01). 3.2.3. Come già ricordato, il G.i.p. ed il Tribunale hanno valorizzato, a fondamento della configurazione della circostanza aggravante in oggetto, plurimi elementi, ed in particolare il periodico versamento di parte degli utili agli esponenti delle famiglie criminali. Trattasi di profilo ampiamente esaminato dall'ordinanza genetica nella parte relativa ai "rapporti con la 'ndrangheta" (pag. 454 e segg.), fornendo un'articolata ricostruzione dei materiali investigativi, ed in particolare evidenziando che l'associazione per delinquere di cui al capo 1) presentava connotazioni 'ndranghetiste sia per la presenza nel suo organigramma, in posizione apicale (come nel caso del Chilà) o strettamente operativa, di soggetti intranei o comunque orbitanti nei circuiti della criminalità organizzata, sia per la protezione ambientale accordata da alcune delle cosche allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle strutture sanitarie ricadenti nel territorio di competenza in cambio del versamento periodico di somme di danaro. E la consolidata e condivisa prassi di pagamenti periodici a cosche e ‘ndrine del reggino sul cui territorio l'ATI operava costituisce una chiara manifestazione della finalità agevolativa, contribuendo siffatte dazioni all'accrescimento della capacità finanziaria del sodalizio di riferimento e a rinsaldarne il controllo del territorio attraverso le plurime interferenze documentate nella gestione dell'attività imprenditoriale appaltata all'associazione di cui al capo 1). 4. Il terzo motivo è fondato. A prescindere dalle (anche in questo caso) non consentite censure riguardanti l'interpretazione delle conversazioni valorizzate ad integrazione del necessario quadro indiziario, al fine di valutare la fondatezza o meno del motivo con il quale si afferma che l'indagato non avrebbe offerto alcun contributo concorsuale di rilievo alla realizzazione del reato in contestazione, appare logicamente imprescindibile valutare, alla stregua della contestazione provvisoria, in cosa si sarebbe concretizzato tale contributo, per poi verificare se le conversazioni intercettate e gli altri elementi indiziari raccolti corroborino o meno tale provvisoria ipotesi d'accusa. A tal proposito, il ricorrente (f. 26 del ricorso) si duole espressamente del fatto che la condotta contestatagli sub 5 sia descritta in modo indeterminato (perché "viene enunciato in maniera precisa e dettagliata il fatto addebitato al solo Delfino, senza alcun riferimento alla contestazione mossa al ricorrente se non nella formulazione generica attraverso gli articoli del codice violati nella rubrica Il vizio era stato eccepito anche a fondamento dell'istanza di riesame, ed il Tribunale lo aveva ritenuto insussistente osservando (pag. 52 dell'ordinanza impugnata) che "il Pubblico Ministero, nel formulare l'accusa provvisoria, ha indicato in rubrica i nominativi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda delittuosa e poi, nel corpo della imputazione, ne ha individuato la condotta, ripetendo una seconda volta solo i nominativi di coloro che avevano le vesti di rappresentanti legali di diritto o di fatto delle imprese facenti parte dell'[OSCURATO:PERSONA]", ruolo che il Valente non aveva all'interno del Gruppo consortile Coopservice. A parere del collegio, peraltro, resta fermo e bene evidente che il capo 5) reca menzione dell'indagato unicamente nella "testatina" introduttiva, che lo indica insieme ai nominativi dei concorrenti, poiché, diversamente da quanto accade per la gran parte di questi ultimi, nella descrizione del fatto contestato che segue, nessuna condotta valorizzabile quale contributo concorsuale gli è ascritta (neppure evocandone genericamente il ruolo di uomo di fiducia del Delfino, o comunque i rapporti con quest'ultimo coindagato); ciò induce a dubitare del corretto esercizio dell'azione cautelare da parte del P.M. nei confronti del Valente in riferimento al reato in esame (cfr. Sez. 6, n. 29593 del 04/07/2011, Starita, Rv. 250742 - 01, secondo la quale la mancanza della domanda cautelare del P.M. integra una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.). E' pur vero che secondo questa Corte (così, da ultimo, Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, Gigliotti, Rv. 279898 - 01), in materia di misure cautelari, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., la «descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate», può avvenire mediante indicazione sintetica delle condotte quando di queste sia data concreta specificazione tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nel contesto motivazionale dell'ordinanza applicativa della misura cautelare; tuttavia, nel caso di specie, e con riferimento al reato di cui al capo 5), siffatta descrizione, con riguardo al contributo concorsuale asseritamente fornito dall'odierno ricorrente, manca del tutto. 5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 5), per difetto di valida contestazione del fatto al ricorrente; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame dei provvedimenti cautelare, dovrà conseguentemente procedere a nuovo esame sulle esigenze cautelari in riferimento al residuo reato di cui al capo 1. Il ricorso va, nel resto, rigettato. P.