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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32812/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e FINANZE c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GUP presso il Tribunale di Catania dal 08/02/2016 sino al 11/02/2016, in riferimento a un'imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81, 110, 319 e 319 cod.pen. e dalla quale l'istante era stato assolto dallo stesso Tribunale con sentenza del 28/05/2022 (irrevocabile il'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) perché il fatto non costituisce reato.

La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che non erano ipotizzabili comportamenti concorrenti in capo al ricorrente connotati da dolo o colpa grave e tali da porsi in relazione sinergica con l'applicazione della misura cautelare.

In tema di liquidazione dell'indennizzo, la Corte ha fatto riferimento al criterio matematico desumibile dal rapporto tra il tetto massimo previsto dall'art.315, comma 2, cod.proc.pen. e i giorni di restrizione; ha peraltro fatto riferimento al potere/dovere di procedere a opportuni aggiustamenti di tale criterio in relazione alla circostanze del caso concreto; nel caso di specie, il Collegio ha quindi ritenuto di valorizzare elementi quali il pretium doloris, il danno reputazionale e quello all'immagine derivante dallo strepitus fori conseguente alla carcerazione, anche in riferimento al lungo tempo trascorso tra la stessa e la successiva assoluzione; ritenendo quindi riconoscibile un importo di C 20.000,00.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di riconoscimento di un indennizzo superiore rispetto a quello derivante dal calcolo aritmetico e la conseguente violazione di legge - ai sensi degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. e in relazione all'art.1226 cod.civ.. - in riferimento alla quantificazione medesima.

Ha dedotto che illogicamente la Corte - a fronte di un indennizzo riconoscibile sulla base dell'applicazione del criterio aritmetico pari a C 943,28 - avrebbe liquidato una somma pari a C 20.000,00, sulla base di una valutazione del danno reputazionale e all'immagine del tutto congetturale e comunque non adeguatamente specificata; ha altresì dedotto che la Corte di merito non avrebbe comunque motivato in ordine all'effettiva rilevanza e ampiezza del dedotto strepitus fori, anche argomentando che la notizia del procedimento penale aveva comunque avuto un'eco marginale e prettamente locale; esponendo altresì che sarebbe stato illogico il rilievo conferito alla durata del processo penale; ha altresì esposto che la Corte avrebbe violato i principi in tema di valutazione equitativa del danno, presupponente comunque la dimostrazione che un danno sia stato effettivamente subìto.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In riferimento al tema controverso in questa sede sulla base del motivo di ricorso, va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, 10/11/2020, n.32891, [OSCURATO:PERSONA], RV. 280072) e che, anzi, l'individualizzazione dell'indennizzo sulla base delle concrete circostanze del caso di specie assume carattere doveroso per il giudice del merito, all'esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative della fattispecie concreta (Sez.4, 11/01/2019, n.18361, Piccolo, RV. 276259).

Dovendosi altresì evidenziare che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità riconosciuta, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez.4, 4/3/2015, n.24225, Pappalardi, RV. 263721; Sez.4, 2/7/2021, n.27474, Spedo, RV. 281513 - 02).

3. Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte territoriale non si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi, presentando il provvedimento impugnato delle evidenti lacune motivazionali.

Sul punto, va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è onere della parte che deduce l'esistenza di pregiudizi ulteriori, non solo allegare le conseguenze personali subite, ma altresì spiegare in modo circostanziato - pur senza provarlo - il danno subito, la sua natura, i fattori che ne sono causa e il rapporto di derivazione dall'ingiusta detenzione patita, essendo quindi necessario che sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione (Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334; Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513).

Specificamente, in ordine al danno all'immagine derivante dal cosiddetto strepitus fori, occorre che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, Calascione, Rv. 275193), essendo necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita (Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284496).

4. Va quindi rilevato che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha adoperato una motivazione del tutto tautologica e autoevidente, giungendo a una liquidazione di molto superiore rispetto a quella derivante dall'applicazione del calcolo aritmetico, senza dare conto degli elementi di fatto e delle circostanze allegate dalla parte ricorrente e senza, di conseguenza, esplicitare la loro idoneità a determinare il suddetto aumento dell'indennizzo riconosciuto.

Sotto tale aspetto e in relazione ai poteri equitativi riconoscibili al giudice della riparazione va ricordato difatti che, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (Sez.4, 01/04/2014 n.21077, Silletti, Rv. 259237).

Ne consegue che il giudice, nel fare ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i criteri di calcolo utilizzati ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati (Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaj, Rv. 259940; Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016, dep. 2017, D'Elia, Rv. 269077).

5. In riferimento ad altra deduzione contenuta nel ricorso, va altresì ritenuto erroneo il riferimento - quale causale di aumento equitativo dell'indennizzo - al tempo trascorso tra l'applicazione della misura cautelare e la definitività dell'assoluzione; ciò in forza del principio in base al quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, poiché la somma dovuta dallo Stato in base all'art. 314 cod. proc. pen. deve essere commisurata alla durata della ingiusta detenzione e non a quella della vicenda processuale, è del tutto irrilevante, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, il disagio che la parte abbia subito in conseguenza della vicenda giudiziaria e dei tempi del procedimento penale (Sez. 4, n. 30578 del 07/06/2016, Lombardo, Rv. 267543).

6. La motivazione della Corte territoriale deve quindi ritenersi illogica e non in linea con i principi elaborati in materia da questa Corte.

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catania, la quale procederà ad un nuovo esame sul punto.

Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania cui demanda anche la regolamentazione fra le parti del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e FINANZE c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GUP presso il Tribunale di Catania dal 08/02/2016 sino al 11/02/2016, in riferimento a un'imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81, 110, 319 e 319 cod.pen. e dalla quale l'istante era stato assolto dallo stesso Tribunale con sentenza del 28/05/2022 (irrevocabile il'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) perché il fatto non costituisce reato. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che non erano ipotizzabili comportamenti concorrenti in capo al ricorrente connotati da dolo o colpa grave e tali da porsi in relazione sinergica con l'applicazione della misura cautelare. In tema di liquidazione dell'indennizzo, la Corte ha fatto riferimento al criterio matematico desumibile dal rapporto tra il tetto massimo previsto dall'art.315, comma 2, cod.proc.pen. e i giorni di restrizione; ha peraltro fatto riferimento al potere/dovere di procedere a opportuni aggiustamenti di tale criterio in relazione alla circostanze del caso concreto; nel caso di specie, il Collegio ha quindi ritenuto di valorizzare elementi quali il pretium doloris, il danno reputazionale e quello all'immagine derivante dallo strepitus fori conseguente alla carcerazione, anche in riferimento al lungo tempo trascorso tra la stessa e la successiva assoluzione; ritenendo quindi riconoscibile un importo di C 20.000,00. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di riconoscimento di un indennizzo superiore rispetto a quello derivante dal calcolo aritmetico e la conseguente violazione di legge - ai sensi degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. e in relazione all'art.1226 cod.civ.. - in riferimento alla quantificazione medesima. Ha dedotto che illogicamente la Corte - a fronte di un indennizzo riconoscibile sulla base dell'applicazione del criterio aritmetico pari a C 943,28 - avrebbe liquidato una somma pari a C 20.000,00, sulla base di una valutazione del danno reputazionale e all'immagine del tutto congetturale e comunque non adeguatamente specificata; ha altresì dedotto che la Corte di merito non avrebbe comunque motivato in ordine all'effettiva rilevanza e ampiezza del dedotto strepitus fori, anche argomentando che la notizia del procedimento penale aveva comunque avuto un'eco marginale e prettamente locale; esponendo altresì che sarebbe stato illogico il rilievo conferito alla durata del processo penale; ha altresì esposto che la Corte avrebbe violato i principi in tema di valutazione equitativa del danno, presupponente comunque la dimostrazione che un danno sia stato effettivamente subìto. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In riferimento al tema controverso in questa sede sulla base del motivo di ricorso, va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, 10/11/2020, n.32891, [OSCURATO:PERSONA], RV. 280072) e che, anzi, l'individualizzazione dell'indennizzo sulla base delle concrete circostanze del caso di specie assume carattere doveroso per il giudice del merito, all'esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative della fattispecie concreta (Sez.4, 11/01/2019, n.18361, Piccolo, RV. 276259). Dovendosi altresì evidenziare che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità riconosciuta, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez.4, 4/3/2015, n.24225, Pappalardi, RV. 263721; Sez.4, 2/7/2021, n.27474, Spedo, RV. 281513 - 02). 3. Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte territoriale non si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi, presentando il provvedimento impugnato delle evidenti lacune motivazionali. Sul punto, va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è onere della parte che deduce l'esistenza di pregiudizi ulteriori, non solo allegare le conseguenze personali subite, ma altresì spiegare in modo circostanziato - pur senza provarlo - il danno subito, la sua natura, i fattori che ne sono causa e il rapporto di derivazione dall'ingiusta detenzione patita, essendo quindi necessario che sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione (Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334; Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513). Specificamente, in ordine al danno all'immagine derivante dal cosiddetto strepitus fori, occorre che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, Calascione, Rv. 275193), essendo necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita (Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284496). 4. Va quindi rilevato che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha adoperato una motivazione del tutto tautologica e autoevidente, giungendo a una liquidazione di molto superiore rispetto a quella derivante dall'applicazione del calcolo aritmetico, senza dare conto degli elementi di fatto e delle circostanze allegate dalla parte ricorrente e senza, di conseguenza, esplicitare la loro idoneità a determinare il suddetto aumento dell'indennizzo riconosciuto. Sotto tale aspetto e in relazione ai poteri equitativi riconoscibili al giudice della riparazione va ricordato difatti che, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (Sez.4, 01/04/2014 n.21077, Silletti, Rv. 259237). Ne consegue che il giudice, nel fare ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i criteri di calcolo utilizzati ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati (Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaj, Rv. 259940; Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016, dep. 2017, D'Elia, Rv. 269077). 5. In riferimento ad altra deduzione contenuta nel ricorso, va altresì ritenuto erroneo il riferimento - quale causale di aumento equitativo dell'indennizzo - al tempo trascorso tra l'applicazione della misura cautelare e la definitività dell'assoluzione; ciò in forza del principio in base al quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, poiché la somma dovuta dallo Stato in base all'art. 314 cod. proc. pen. deve essere commisurata alla durata della ingiusta detenzione e non a quella della vicenda processuale, è del tutto irrilevante, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, il disagio che la parte abbia subito in conseguenza della vicenda giudiziaria e dei tempi del procedimento penale (Sez. 4, n. 30578 del 07/06/2016, Lombardo, Rv. 267543). 6. La motivazione della Corte territoriale deve quindi ritenersi illogica e non in linea con i principi elaborati in materia da questa Corte. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catania, la quale procederà ad un nuovo esame sul punto. Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese della presente fase. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania cui demanda anche la regolamentazione fra le parti del
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