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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 18622/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 81-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' MASSARA, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2724/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2022 R.G.N. 747/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.81/2023 Cron.

Rep.

Ud.24/04/2024 CC Rilevato in fatto che 1.- la Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, ha condannato la parte appellante CONSAP [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] - della minor somma di euro 7531,89 a titolo di 14ª mensilità relativa al 2015, in luogo della somma di euro 23.571,85 determinata in prime cure, oltre accessori come determinati in prime cure.

Ha dichiarato inoltre non dovuta alcuna somma per il rateo di 14ª mensilità per il 2016.

Ha liquidato le spese di lite condannando Consap al pagamento in favore dei ricorrenti ed in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.-Per quanto riguarda il decesso, avvenuto il 5 luglio 2015, di [OSCURATO:PERSONA], congiunto degli appellati, che al momento della morte svolgeva il ruolo di direttore generale della Consap, società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Corte d'appello ha affermato che la sentenza di primo grado fosse fondata su più ragioni una delle quali non criticata dall'impugnazione, ed essa era pertanto passata in giudicato sicché l'impugnazione non era ammissibile sul punto per l'esistenza del giudicato. 3.-Rilevava inoltre che il rischio assicurato fosse previsto dal CCNL di categoria e che l’intenzione di Consap con la stipula del contratto di assicurazione fosse quello di coprire l’eventualità di essere tenuta al pagamento dell’indennità al proprio dirigente tramite il rapporto assicurativo, prevedendo oltretutto a maggior tutela del dirigente che l’indennizzo venisse effettuato direttamente dall’assicurazione. 4.-Infine, per quanto ancora rileva in questa sede, ai fini del quantum dovuto agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (per indennità per causa di morte ed altri emolumenti), la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile ai contratti di lavoro preesistenti - e pertanto anche al caso di specie - la riduzione dei c.d. tetti retributivi stabilita dall'art.13 decreto legge n.66/2014, dato che tale norma non aveva affatto introdotto i tetti retributivi che in realtà preesistevano, ma ne aveva solo aggiornato l’importo portandolo ad € 240.000,00 lasciando intatta la normativa generale preesistente (in particolare l’art. 2, comma 20 quinquies del 2 d.l. 95/2012 ).

Infatti “secondo l'articolo 2 comma 20 quater , d.l. 95 2012 , che ha introdotto i commi 5 bis e 5 ter nell'art. 23 bis d.l. 201/2011, la decorrenza di tale estensione è stata espressamente limitata dal successivo comma 20 quinquies dell’art.2 d.l. 95/2012 “al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” per quanto concerne gli amministratori e i consigli di amministrazione; e “ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, per quanto riguarda gli altri dipendenti ( comma 5 ter dell’art.23 d.l. 201/2011).

Il d.l. 66/2014 non ha apportato alcuna modifica al perimetro applicativo dei tetti retributivi e alla decorrenza della loro applicazione per le singole categorie di soggetti passivi.

Esso ha semplicemente aggiornato l'importo dei tetti retributivi portandolo a € 240.000,00 annui”. 5.- Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con un unico motivo a cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Le parti hanno depositatomemorie.

Considerato in diritto che 1.- con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del decreto legge n. 66/2014 ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla dichiarata inapplicabilità dei cosiddetti tetti retributivi al rapporto lavorativo intercorso tra Consap e il dottor Panarelli; 2.- la difesa delle eredi Panarelli controricorrenti ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza; 3.- il Collegio, vista la novità e la rilevanza nomofilattica della questione dedotta nella causa, ritiene che vada disposto il rinvio a nuovo ruolo ai fini della rimessione della causa in udienza pubblica, segnalando alle parti che la normativa dettata dal primo comma dell’art.13 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014 (limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate) che ha aggiornato l’importo del tetto retributivo, portandolo a € 240.000,00 annui, risulta composta da tre consecutivi periodi normativi con i quali così si dispone : “

1. - A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23- bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo.

Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo”.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione alla pubblica udienza per la valenza nomofilattica dell’interpretazione dell’art.13,1 comma del d.l. 66/2014 conv. in l.89/2014 con riferimento a cias

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 81-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' MASSARA, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2724/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2022 R.G.N. 747/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.81/2023 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 CC Rilevato in fatto che 1.- la Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, ha condannato la parte appellante CONSAP [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] - della minor somma di euro 7531,89 a titolo di 14ª mensilità relativa al 2015, in luogo della somma di euro 23.571,85 determinata in prime cure, oltre accessori come determinati in prime cure. Ha dichiarato inoltre non dovuta alcuna somma per il rateo di 14ª mensilità per il 2016. Ha liquidato le spese di lite condannando Consap al pagamento in favore dei ricorrenti ed in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.-Per quanto riguarda il decesso, avvenuto il 5 luglio 2015, di [OSCURATO:PERSONA], congiunto degli appellati, che al momento della morte svolgeva il ruolo di direttore generale della Consap, società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Corte d'appello ha affermato che la sentenza di primo grado fosse fondata su più ragioni una delle quali non criticata dall'impugnazione, ed essa era pertanto passata in giudicato sicché l'impugnazione non era ammissibile sul punto per l'esistenza del giudicato. 3.-Rilevava inoltre che il rischio assicurato fosse previsto dal CCNL di categoria e che l’intenzione di Consap con la stipula del contratto di assicurazione fosse quello di coprire l’eventualità di essere tenuta al pagamento dell’indennità al proprio dirigente tramite il rapporto assicurativo, prevedendo oltretutto a maggior tutela del dirigente che l’indennizzo venisse effettuato direttamente dall’assicurazione. 4.-Infine, per quanto ancora rileva in questa sede, ai fini del quantum dovuto agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (per indennità per causa di morte ed altri emolumenti), la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile ai contratti di lavoro preesistenti - e pertanto anche al caso di specie - la riduzione dei c.d. tetti retributivi stabilita dall'art.13 decreto legge n.66/2014, dato che tale norma non aveva affatto introdotto i tetti retributivi che in realtà preesistevano, ma ne aveva solo aggiornato l’importo portandolo ad € 240.000,00 lasciando intatta la normativa generale preesistente (in particolare l’art. 2, comma 20 quinquies del 2 d.l. 95/2012 ). Infatti “secondo l'articolo 2 comma 20 quater , d.l. 95 2012 , che ha introdotto i commi 5 bis e 5 ter nell'art. 23 bis d.l. 201/2011, la decorrenza di tale estensione è stata espressamente limitata dal successivo comma 20 quinquies dell’art.2 d.l. 95/2012 “al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” per quanto concerne gli amministratori e i consigli di amministrazione; e “ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, per quanto riguarda gli altri dipendenti ( comma 5 ter dell’art.23 d.l. 201/2011). Il d.l. 66/2014 non ha apportato alcuna modifica al perimetro applicativo dei tetti retributivi e alla decorrenza della loro applicazione per le singole categorie di soggetti passivi. Esso ha semplicemente aggiornato l'importo dei tetti retributivi portandolo a € 240.000,00 annui”. 5.- Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con un unico motivo a cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Le parti hanno depositatomemorie. Considerato in diritto che 1.- con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del decreto legge n. 66/2014 ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla dichiarata inapplicabilità dei cosiddetti tetti retributivi al rapporto lavorativo intercorso tra Consap e il dottor Panarelli; 2.- la difesa delle eredi Panarelli controricorrenti ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza; 3.- il Collegio, vista la novità e la rilevanza nomofilattica della questione dedotta nella causa, ritiene che vada disposto il rinvio a nuovo ruolo ai fini della rimessione della causa in udienza pubblica, segnalando alle parti che la normativa dettata dal primo comma dell’art.13 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014 (limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate) che ha aggiornato l’importo del tetto retributivo, portandolo a € 240.000,00 annui, risulta composta da tre consecutivi periodi normativi con i quali così si dispone : “ 1. - A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23- bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo”. P.Q.M. La Corte dispone la rimessione alla pubblica udienza per la valenza nomofilattica dell’interpretazione dell’art.13,1 comma del d.l. 66/2014 conv. in l.89/2014 con riferimento a cias