CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 2024
Cassazione n. 31474/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9142-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 2994/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Immobiliare EugeniaS.r.L. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3677/2018della Commissione tributaria provinciale di Milano in rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale il Comune di Trezzano sul Naviglio aveva dichiarato non applicabile la riduzione ICI del 50%, ex art. 8 DLgs 504/1992, relativamente all'anno 2011 e per le annualità successive, richiesta per porzioni di fabbricati inagibili di proprietà della contribuente. il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 21/10/2024, la ricorrente hanno dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con il Comune. 1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Ente locale. 1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;Cass., 12 novembre 2015, n. 23175) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, del