CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 marzo 2021 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione della semilibertà ex art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente alla residua pena di anni quattro di reclusione, di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Genova del 14 gennaio 2019, definitiva il 18 febbraio 2020, in ordine ai reati di rapina aggravata, detenzione illegale di armi, tre furti aggravati e due ricettazioni, commessi in Genova nel mese di marzo 2018. 2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza si sarebbe limitato ad evidenziare la gravità del fatto di reato commesso, omettendo di valorizzare il buon comportamento tenuto dal condannato successivamente alla commissione del reato (come rilevato dalla stessa sentenza di condanna). [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, come si evince dai registri del servizio informatico penitenziario, in data 4 settembre 2021, il ricorrente è stato rimesso in libertà per avvenuta espiazione della pena. Giova evidenziare che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti. Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame anche, in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, si è presa in specifica considerazione la categoria della "carenza di interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1or