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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32541/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative al vizio di motivazione e alla violazione degli artt. 104 cod. proc. pen., 18 Ord. pen., 36 d.P.R. 230/2000, 111, 25 Cost. e art. 6 Cedu ad opera del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano, col quale è stato rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano, che rigettava l'istanza formulata dal condannato finalizzata ad un aumento del numero di colloqui telefonici autorizzati con i difensori, non sono consentite in sede di legittimità, perché in fatto e reiterative dei medesimi profili di censura oggetto di reclamo.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Milano nel provvedimento impugnato rileva che: - i colloqui telefonici impegnano inevitabilmente, per il loro svolgimento, scelte di gestione tecnica degli impianti, oltre che personale addetto alla vigilanza, con la conseguenza che il diritto del detenuto allo svolgimento di conversazioni telefoniche con i difensori, non è assoluto, ma deve necessariamente essere contemperato con le esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria, che deve poter prevedere modalità di esecuzione dei colloqui, limiti numerici e appositi provvedimenti autorizzatori, necessari al superamento di detti limiti; - l'esercizio del diritto di corrispondenza telefonica con il difensore deve, infatti, necessariamente trovare un contemperamento in dette esigenze, anche con riferimento al personale impegnato ad effettuare la vigilanza nel corso dei predetti colloqui, tenuto, altresì, conto che il diritto del detenuto deve fare i conti con analoghe esigenze della popolazione carceraria in tema di colloqui con i difensori e con i familiari; - il numero dei colloqui fissato, pari a dodici al mese, non è affatto esiguo, ove si consideri che le conversazioni telefonich autorizzate si svolgono senza limiti di durata.

Ij,tkc L- A3 ei-u-1 etc, e 74 ib-t/15kn,44t Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, I'll lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative al vizio di motivazione e alla violazione degli artt. 104 cod. proc. pen., 18 Ord. pen., 36 d.P.R. 230/2000, 111, 25 Cost. e art. 6 Cedu ad opera del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano, col quale è stato rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano, che rigettava l'istanza formulata dal condannato finalizzata ad un aumento del numero di colloqui telefonici autorizzati con i difensori, non sono consentite in sede di legittimità, perché in fatto e reiterative dei medesimi profili di censura oggetto di reclamo. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Milano nel provvedimento impugnato rileva che: - i colloqui telefonici impegnano inevitabilmente, per il loro svolgimento, scelte di gestione tecnica degli impianti, oltre che personale addetto alla vigilanza, con la conseguenza che il diritto del detenuto allo svolgimento di conversazioni telefoniche con i difensori, non è assoluto, ma deve necessariamente essere contemperato con le esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria, che deve poter prevedere modalità di esecuzione dei colloqui, limiti numerici e appositi provvedimenti autorizzatori, necessari al superamento di detti limiti; - l'esercizio del diritto di corrispondenza telefonica con il difensore deve, infatti, necessariamente trovare un contemperamento in dette esigenze, anche con riferimento al personale impegnato ad effettuare la vigilanza nel corso dei predetti colloqui, tenuto, altresì, conto che il diritto del detenuto deve fare i conti con analoghe esigenze della popolazione carceraria in tema di colloqui con i difensori e con i familiari; - il numero dei colloqui fissato, pari a dodici al mese, non è affatto esiguo, ove si consideri che le conversazioni telefonich autorizzate si svolgono senza limiti di durata. Ij,tkc L- A3 ei-u-1 etc, e 74 ib-t/15kn,44t Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll lu
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