CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15105/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA, difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.91/2021 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] evocava, dinanzi al Tribunale di Locri, RobertaCorigliano per fare accertare l'acquisto per usucapione di unterreno, esponendo di possederlo da oltre quarant'anni,utilizzandolo sin dalla fine degli anni '70 come pertinenza del suolocale pizzeria, di avervi realizzato opere, di averlo coltivato e diNumero registro generale 7402/2022Numero sezionale 2685/2025Numero di raccolta generale 15105/2026avere creato un accesso diretto. [OSCURATO:PERSONA] resisteva eData pubblicazione 19/05/2026chiedeva, in via riconvenzionale, il rilascio del fondo.Il Tribunale di Locri rigettava la domanda principale e accoglievala riconvenzionale.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, lamentando la mancataammissione delle prove e l'errata valutazione della documentazionee la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], espletata la provatestimoniale e apprezzandone l’esito come «complessivamente nonfavorevole all’odierno appellante», ha rigettato l'appello.Ricorre in cassazione l’attore con otto motivi di ricorso, illustratida memoria. Resiste la convenuta con controricorso e memoria.Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso perinammissibilità o manifesta infondatezza.Il ricorrente ne ha chiesto la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 116 e 246 c.p.c., e omessa pronunciasull'eccezione di incapacità a testimoniare, in quanto la Corte diappello, pur enunciando il principio secondo cui i testimoni devonoessere estranei al rapporto, ha poi erroneamente valutato ledeposizioni dei testi indicati dalla convenuta (fratelli diquest’ultima, già comproprietari e custodi del bene), senzapronunciarsi sull’eccezione di incapacità sollevata dall’attore. Adavviso del ricorrente, si tratta di un vizio di attività che determinala nullità della sentenza.Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 24,111 Cost., 2697, 2907 c.c., 112, 115 c.p.c. e l'omessa pronunciasul motivo di gravame relativo alla mancata ammissione di provedocumentali e istanze istruttorie. [OSCURATO:PERSONA] che la Cortedi appello ha dato prevalenza esclusiva alle testimonianze ai finidella prova dell’usucapione, escludendo le altre prove documentaliofferte dall’appellante.2 di 6Numero registro generale 7402/2022Numero sezionale 2685/2025Numero di raccolta generale 15105/2026Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 24 Cost eData pubblicazione 19/05/2026116 c.p.c. per avere la Corte di appello dato rilevanza probatoria adcui l’attore era estraneo, in violazione del contraddittorio (primoprofilo), e attibuito efficacia interruttiva del possesso agli atti delgiudizio di divisione e al successivo ricorso possessorio (secondoprofilo).Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 24, 111Cost., 2697, 2907 c.c., 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte diappello, prima, rigettato mezzi istruttori e, poi, dichiarato nonprovata la domanda.Con il quinto motivo si contesta ex art. 116 c.p.c. la valutazionedella prova testimoniale, sostenendo che le deposizioni a favoredell’attore sarebbero state complete e sufficienti.Con il sesto motivo si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi,cioè gli atti del precedente giudizio possessorio e la relativapronuncia.Con il settimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 111Cost. e 112 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso unamotivazione analitica in relazione ai singoli motivi di appello.Con l'ottavo motivo si denuncia il vizio di nullità per motivazioneapparente, a causa del contrasto tra l'affermazione della sufficienzadella prova testimoniale e la successiva richiesta di una provarigorosa.2. - Gli otto motivi di ricorso sono da esaminare contestualmentee da dichiarare inammissibili.Infatti, pur nella varietà dei profili che essi attaccano e nelladiversità di tipo di censure in cui si articolano, sono ispirati dallamedesima idea, cioè che: (a) si possa ottenere un accoglimento delricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtàsono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamentodella situazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la3 di 6Numero registro generale 7402/2022Numero sezionale 2685/2025Numero di raccolta generale 15105/2026prospettiva di un terzo accertamento in fatto relativo alla stessaData pubblicazione 19/05/2026controversia dinanzi al giudice di rinvio, nonostantel’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto nei due precedentigradi di giudizio abbia trovato la propria espressione in unamotivazione effettiva, resoluta e coerente, o comunque riducibile acoerenza attraverso l’interpretazione (cioè si sia espresso in unamotivazione che rispetta i canoni dettati da Cass., Sez. Un., n.8053/2014).Dinanzi a censure come quelle sintetizzate nel paragrafoprecedente, il compito di questa Corte è di verificare che il giudicedi merito abbia fatto buon governo del proprio potere diapprezzamento ed è quanto è accaduto nel caso di specie. Infatti, ilgiudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcuneprove, piuttosto che su altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazioneche abbia le caratteristiche indicate nel capoverso precedente. Ditalché egli - in obbedienza al canone di proporzionalità di unamotivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non ètenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorioo a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversaricostruzione della situazione di fatto rilevante. È appena il caso diaggiungere che, con ciò, la corte di legittimità non si impegna afare proprio tale apprezzamento, che rimane del giudice di meritoanche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità: cfr.l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art.116, co. 1 c.p.c.Con riferimento al caso di specie e ai singoli motivi di ricorso, sipossono specificare i seguenti aspetti: la valutazionedell’attendibilità dei testimoni, anche in relazione ai loro legami conle parti, rientra nell'apprezzamento di fatto riservato al giudice dimerito; tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità,poiché è sorretta da motivazione non manifestamente illogica.4 di 6Numero registro generale 7402/2022Numero sezionale 2685/2025Numero di raccolta generale 15105/2026Inoltre, il giudice di merito ha il potere di selezionare le proveData pubblicazione 19/05/2026ritenute più rilevanti ai fini della decisione, senza essere tenuto aprendere posizione su ogni singolo documento prodotto. Il giudicedi merito può utilizzare, quali prove atipiche, documenti provenientida altri giudizi, valutandoli secondo il suo prudente apprezzamento.La ratio decidendi della sentenza impugnata non si basa poisull'interruzione di un possesso già provato, ma sulla mancanza diprova di un possesso utile ai fini dell'invocata usucapione. Infine, siripete, il giudice non è tenuto a rispondere partitamente a ognisingola argomentazione della parte, potendo adottare unamotivazione complessiva che dia conto delle ragioni della decisionee disattenda implicitamente le censure non accolte.3. – Conclusivamente, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo,anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dàto, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari aquella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a normadell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rim-borsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 2.000,00, oltre a € 200,00 per esborsi, alle spesegenerali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Condanna, altresì, la parte ricorrente al pagamento ex art. 96,co. 3 c.p.c. di € 2.000,00 in favore della parte controricorrente,nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 800,00 in favoredella cassa delle ammende.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.5 di 6Numero registro generale 7402/2022Numero sezionale 2685/2025Numero di raccolta generale 15105/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-Data pubblicazione 19/05/2026zione civile, il 06/11/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI6 di 6