CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 40678/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Napoli con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP del TRIBUNALE di Napoli il 16 giugno 2020 , ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di furto aggravato e evasione e ha rideterminato la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in ordine alla richiesta avanzata con l'atto di appello di esclusione delle aggravanti, nonché in merito al mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e travisamento delle prove poiché da una lettura delle motivazioni emergono chiare contraddizioni in ordine alla descrizione del reo che la corte ha cercato di sminuire. -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'articolo 61 n. 6 codice penale. -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disconoscimento del vincolo della continuazione. Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La corte ha reso adeguata ed esaustiva motivazione sia in ordine alla attendibilità della persona offesa e alla credibilità della ricostruzione della vicenda e del responsabile, sia in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'articolo 61 1numero sei codice penale e della recidiva, correttamente fondata sulla valutazione della violazione commessa che, in relazione ai precedenti penali, costituisce espressione di una rafforzata pericolosità sociale del ricorrente, nonché in ordine all'esclusione del vincolo della continuazione dei fatti sottoposti al vaglio della corte con quelli giudicati con sentenza definitiva, in quanto espressione di una generale propensione a commettere un certo tipo di delitti e non di una programmazione unitaria. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]