CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19333/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di appello di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17/11/2025 la Corte di appello di Milano ha confermatola sentenza del 22/11/2024 con la quale il Tribunale di Pavia aveva condannatoHicham Miqdam alla pena di mesi 5 di arresto per il reato di cui all'art. 712 cod.pen. (così riqualificato il fatto a lui originariamente contestato comericettazione).Secondo le conformi sentenze di merito l'imputato, nonostante vi fosseroelementi che dovevano indurlo a sospettare della provenienza illecita, avevaincautamente acquistato da un suo fornitore un consistente quantitativo di capidi abbigliamento, risultati provento di furto denunciato il 10/12/2021 ai danni diun esercizio commerciale di Milano.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo con il quale sideduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione diresponsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 712 cod. pen.2.1. La difesa deduce, in primo luogo, travisamento della prova in quanto laCorte territoriale ha affermato che uno degli elementi in forza dei quali l'imputatoavrebbe dovuto sospettare della provenienza illecita della merce acquistata erarappresentato dal fatto che per tale merce il venditore non aveva emesso la bolladi accompagnamento; si trattava tuttavia di affermazione che era contraddettadalle evenienze istruttorie (testimonianze e documenti) dalle quali emergeva chela bolla era stata in realtà emessa ma solamente non consegnata al Miqdam, ilquale, all'atto del carico, aveva dimenticato di prenderla (anche se l'aveva poiesibita in un secondo momento agli operanti durante il controllo).2.2. La difesa denuncia, in secondo luogo, l'omessa motivazione da parte deiGiudici di appello in ordine ai motivi aggiunti ritualmente depositati: motivi neiquali il difensore aveva contestato anche la sussistenza dell'altro elemento chesecondo i Giudici di merito avrebbe dovuto indurre l'imputato a sospettare dellaprovenienza dei capi di abbigliamento, vale a dire il fatto che il valore dellamerce rinvenuta in suo possesso era di molto superiore al prezzo di acquisto cherisultava aver pagato al venditore. Secondo il difensore tale differenza sigiustificava in quanto il Miqdam era un commerciante ed era solito acquistarestock di capi di abbigliamento di marca ma di stagioni passate o fallati chedunque avevano un prezzo più basso. A riprova di ciò aveva allegato ai motivinuovi le fatture da cui risultano i prezzi di acquisto di altri carichi di merceeffettuati dall'imputato in epoca coeva ai fatti per cui si procede.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel complesso inammissibile per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo, con il quale si deduce la manifesta illogicità dellamotivazione per travisamento della prova, è inammissibile.Questa Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta ilvizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, penal'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamentepresi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovveronon correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando nonabbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processualecui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che datale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nellasentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del datoprobatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cuitale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, inmodo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impiantoargomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021,Nel caso in esame, il motivo di ricorso difetta dei requisiti di ammissibilitàsopra indicati. In primo luogo va evidenziato che non è stato neppure benindicato l'elemento fattuale che sarebbe stato erroneamente percepito dai Giudicidi merito, in quanto la sentenza di appello, contrariamente a quanto dedotto dalricorrente, non afferma affatto che l'elemento di sospetto nasceva dal fatto chela bolla di accompagnamento della merce non era stata emessa, ma rileva chel'anomalia consisteva nella circostanza (effettivamente esistente) che l'imputatoal momento del controllo in strada non aveva con sé tale bolla. In secondo luogo,la difesa non ha in alcun modo indicato le ragioni per le quali il travisamentodenunciato avrebbe carattere di decisività, cioè sarebbe idoneo a scardinare latenuta logica della motivazione; ciò tenuto anche conto del fatto che i Giudici dimerito hanno fondato la pronuncia di condanna anche su un altro elemento disospetto della provenienza illecita dei capi di abbigliamento ben più consistente erilevante; vale a dire il fatto che il valore commerciale della merce trasportatadall'imputato (e risultata compendio di furto), pari a circa 30.000 euro, risultavadi molto superiore a quello che il Miqdam aveva pagato per acquistarla al suofornitore abituale (pari a circa 4.500 euro).2. Il secondo motivo, con il quale si deduce che la Corte di appello haomesso di motivare sul motivo di gravame nuovo depositato ex art. 585, comma4, cod. proc. pen., è inammissibile.Occorre infatti rilevare che il motivo nuovo risultava del tutto generico, nonpertinente e/o manifestamente infondato. E' infatti evidente che ciò chel'imputato doveva dimostrare, al fine di rimuovere l'elemento di sospetto datodall'acquisto della merce a prezzo vile, non era il fatto che, di solito e ingenerale, acquistava capi di abbigliamento di marca fallati o fuori moda (e quindia prezzi ridotti), ma piuttosto che la merce acquistata nel caso specifico (etrovata in suo possesso) presentasse tali caratteristiche. Circostanza questa chenon è stata in alcun modo provata e a ben vedere neppure allegata e che,contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non poteva certo esseredimostrata allegando ai motivi di appello fatture che riguardavano acquisti chenulla hanno a che vedere con quello in esame. A ciò si aggiunga che la merceche l'imputato aveva acquistato risultava essere stata denunciata lo stessogiorno come rubata all'interno di un negozio di un centro commerciale milanese,sicché era del tutto inverosimile che si potesse trattare di capi di abbigliamentodi passate stagioni o recante difetti di fabbrica.Ciò detto, sebbene la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, abbiaomesso di prendere in considerazione il motivo aggiunto, il motivo di ricorso percassazione è inammissibile per difetto di interesse. Ed infatti questa Corte hacostantemente ribadito il condivisibile principio di diritto secondo il quale, intema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso percassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso inconsiderazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifestainfondatezza o inammissibilità (in quanto generico, privo di specificità o per altracausa); ciò in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbealcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, tenuto anche conto che imotivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche ilgiudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez.3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 – 01; nello stesso senso, Sez.5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01).3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente