CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al diniego della pena sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] L 1. La Corte d'appello di Messina con sentenza del 13 marzo 2026 confermava quella emessa il 18 novembre 2024 dal Tribunale di Messina, che aveva dichiarato l'imputata colpevole del reato di cui all'art. 372 cod. pen. è l'aveva condannata, con le attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione. La Corte rigettava la richiesta difensiva di applicazione della pena sostitutiva delladetenzione domiciliare in considerazione dei precedenti penali da cui l'imputata era attinta, che denotavano "un'assoluta insensibilità ai dettami di legge ed assenza di qualsiasi seria resipiscenza, incompatibili con l'applicazione di misure sostitutive" e inidonee a consentire "un giudizio prognostico favorevole circa la futura funzione rieducativa di un'eventuale sanzione sostitutiva". 2. Il difensore dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge per il diniego di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, motivato sulla base del mero riferimento al dato asseritamente ostativo dei precedenti penali da cui l'imputata risultava attinta. 3. Il procedimento è stato trattato con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, atteso che la motivazione del diniego della pena sostitutiva non risponde adeguatamente al puntuale scrutinio delle condizioni per l'applicazione, in luogo della pena detentiva breve, delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 e segg. I. 24 novembre 1981, n. 689, prescritto dalla riforma "Cartabia". Secondo il più recente e coerente orientamento giurisprudenziale di legittimità il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della asserita immeritevolezza, conseguente alla sola sussistenza di precedenti condanne (Sez. 2, n. 40681 del 03/12/2025, T., Rv. 288983; Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006). Egli deve valutare, ai sensi degli artt. 58 e 59 I. cit., se, sulla base della pregnanza dimostrativa desunta dai dati fattuali emersi nel processo, il nuovo modello sanzionatorio, sostitutivo della pena detentiva, sia idoneo - o non - ad assicurare la prevenzione del rischio che il condannato commetta ulteriori reati, svolgendo il relativo giudizio prognostico e dandone conto nel percorso argomentativo che giustifica la soluzione decisoria: una valutazione composita, dunque, e necessariamente ancorata al caso concreto e alla personalità dell'imputato. Il vaglio dei precedenti penali del prevenuto può bensì condurre a un giudizio negativo, ma a condizione che esso sia oggetto di una specifica e puntuale motivazione che illustri le ragioni concrete per cui il parametro di riferimento abbia un valore determinante circa la inidoneità specialpreventiva della invocatasostituzione della pena detentiva, senza alcun automatismo tra la circostanza di essere pregiudicato e il diniego di accesso alle pene sostitutive. 2. Ciò posto, la motivazione della Corte territoriale appare affatto apodittica laddove ha fatto esclusivo riferimento alla esistenza di non meglio identificati "precedenti penali" dell'imputata, senza evidenziarne la concreta incidenza negativa rispetto alla prospettiva della sostituzione, considerato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, quanto al contenimento del rischio di recidiva e all'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01). 3. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte di appello, relativamente alla valutazione della pena sostitutiva. P.Q P.Q.M