CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 33863/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1219/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22874/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 novembre 1963; avverso l’ordinanza del 9 maggio 2025 del Tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Ravenna ha rigettato la richiesta di scomputo dell’asserito presofferto (in territorio nicaraguense) avanzata dal ricorrente; - che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato articolando tre motivi di censura; - che il ricorso è tardivo, in quanto proposto il 23 giugno 2025, oltre il termine di quindici giorni, individuato ai sensi dell’art. 585 comma 1, lett. a), decorrente dal 9 maggio 2025 (data di comunicazione del provvedimento emesso in camera di consiglio); [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33863/2025 Roma, lì, 15/10/2025 - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]