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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 12558/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24998/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],21/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SALERNO n. 5157/2022 depositata il22/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La ditta [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. avanti il Tribunale di Salerno.

Costituitasi la convenuta, con ordinanza del 22 settembre 2022 il giudice adito dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Vicenza e condanna va parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio.

Delibando la tempestiva eccezione di parte, l’ordinanza affermava che il Tribunale di Vicenza era stato individuato dalle parti sia nelle condizioni generali di contratto all’art. 12, sia nell’atto pubblico in cui espressamente lo si indica va qual e foro esclusivo convenzionale, sicché la dizione utilizzata non avrebbe fatto residuare dubbi su una diversa interpretazione della volontà delle parti circa il foro in cui radicare la competenz a esclusiva per ogni controversia derivante dal contratto.

Propone regolamento di competenza la ditta Musella, sulla scorta di un unico, complesso motivo, domandando l’annullamento dell’ordinanza e la declaratoria di competenza del Tribunale di Salerno.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. ha concluso per il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza camerale, la controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unica censura, la ricorrente articola quattro doglianze: a) il Tribunale di Salerno avrebbe mancato di considerare l a circostanza che la clausola n. 12 della Proposta d’ordine 22 febbraio 2021 non specifica le controversie per le quali sarebbecompetente l’[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, risultando così del tutto generica , nonostante l’adozione del termine “esclusivo”; b) omessa specificazione del contenuto della clausola vessatoria di cui all’art. 12 cit., giacché non sarebbe stato espressamente richiamat o il suo contenutoall’atto della seconda firma; c) invalidità della clausola di cui all’art.10 della scrittura privata autenticata del 28 aprile 2021 : nell’atto sostitutivo della proposta accettata, l’invocata clausola derogativa sarebbe stata ancor più generica della prima, né approvata specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; d) invalidità della clausola di cui all’art. 12 della Proposta d’Ordine , in quanto non applicabile alla vicenda.

La clausola si riferirebbe, in ogni caso,al solo contratto, mentre con il giudizio ex art. 696 bis c.p.c.il Musella avev a introdotto una richiesta di garanzia per vizi e difetti relativi al manufatto acquistato e alla sua messa in opera, sicchéil petitum in relazione alla causa p e tendi avrebbe escluso la competenza territoriale convenzionale.

Il motivo, nelle sue varie articolazioni, è destituito di fondamento.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere lacompetenza degli altri fori previsti dalla legge (Sez. 6-3, n. 21362 del 6 ottobre 2020 ; Sez. 6 - 3, n. 15532 del 14 luglio 2011).

All’uopo, l’ordinanza impugnata ha testualmente affermato “nel caso di specie, la dizione utilizzata sia nelle condizioni di contratto “qualsivoglia controversia eventualmente derivante dal contratto è devoluta in via esclusiva all’autorità giudiziaria di Vicenza”, sia nella scrittura privata ove il foro competente in caso di controversia viene individuato esclusivamente in quello di Vicenza non lascia dubbi ad altra interpretazione della volontà delle parti se non quella di radicare nel Tribunale di Vicenza la competenze esclusiva per ogni controversia derivante dal contratto (ricomprendendosi anche eventuali azioni di garanzia)”.

L’inequivoca volontà dei contraenti è stata dunque accertata dal Tribunale attraverso una valutazione di fatto che, applicando coerentemente l’orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, non risulta smentita dalla ricorrente.

Con riguardo al preteso doveredi riproduzione dell’intero contenuto della clausola nella proposta d’ordine , basterà aggiungere che , n el caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nell’ipotesi di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (Sez. 6-3,n. 17939 del 9 luglio 20 18 ).

In ogni caso, e per quanto concerne la fattispecie, allorquando la scrittura privata autenticata (in sostituzione della proposta d’ordine accettata) sia la risultante di una contrattazione mirata, nessuna clausola vessatoria può ipotizzarsi, giacché possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto alla qual e l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti (Sez. 6 - 2, n. 9738 del 26 maggio 2020; Sez. 2, n. 6753 del 19 marzo 2018).

Con riguardo, infine, all’asserita limitazione della clausola derogativa della competenza al solo contratto e non alla garanzia per vizi e difetti, giova osservare che la suddetta clausola, riferita a tutte le controversie sorte nell'esecuzione del negozio, opera anche con riguardo alla controversia nella quale si voglia porre in discussione la validità stessa degli accordi, in quanto le operazioni relative agli effetti di garanzia sono comunque afferenti allo sviluppo (in negativo) delle vicende contrattuali, dal momento che la richiesta risarcitoriatrova fondamento e causa in un’anomalia del rapporto, che trae, a sua volta, ragione dalla inesatta esecu zione degli accordi inter partes.

Del resto, anche l’interpretazione complessiva della volontà delle parti (“qualsivoglia controversia eventualmente derivante dal contratto”), ai sensi dell’art. 1362 c.c., rende incongrua la limitazione della lettura della clausola rispetto alla versione accreditata dal Tribunale di Salerno ( per un caso analogo cfr. Sez. 6-3, n. 4035 del 15 febbraio 2017).

Il ricorso va dunque rigettato e le spese del presente giudizio verranno liquidate col definitivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza.

Spese al definitivo.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24998/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],21/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SALERNO n. 5157/2022 depositata il22/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La ditta [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. avanti il Tribunale di Salerno. Costituitasi la convenuta, con ordinanza del 22 settembre 2022 il giudice adito dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Vicenza e condanna va parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio. Delibando la tempestiva eccezione di parte, l’ordinanza affermava che il Tribunale di Vicenza era stato individuato dalle parti sia nelle condizioni generali di contratto all’art. 12, sia nell’atto pubblico in cui espressamente lo si indica va qual e foro esclusivo convenzionale, sicché la dizione utilizzata non avrebbe fatto residuare dubbi su una diversa interpretazione della volontà delle parti circa il foro in cui radicare la competenz a esclusiva per ogni controversia derivante dal contratto. Propone regolamento di competenza la ditta Musella, sulla scorta di un unico, complesso motivo, domandando l’annullamento dell’ordinanza e la declaratoria di competenza del Tribunale di Salerno. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. ha concluso per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza camerale, la controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unica censura, la ricorrente articola quattro doglianze: a) il Tribunale di Salerno avrebbe mancato di considerare l a circostanza che la clausola n. 12 della Proposta d’ordine 22 febbraio 2021 non specifica le controversie per le quali sarebbecompetente l’[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, risultando così del tutto generica , nonostante l’adozione del termine “esclusivo”; b) omessa specificazione del contenuto della clausola vessatoria di cui all’art. 12 cit., giacché non sarebbe stato espressamente richiamat o il suo contenutoall’atto della seconda firma; c) invalidità della clausola di cui all’art.10 della scrittura privata autenticata del 28 aprile 2021 : nell’atto sostitutivo della proposta accettata, l’invocata clausola derogativa sarebbe stata ancor più generica della prima, né approvata specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; d) invalidità della clausola di cui all’art. 12 della Proposta d’Ordine , in quanto non applicabile alla vicenda. La clausola si riferirebbe, in ogni caso,al solo contratto, mentre con il giudizio ex art. 696 bis c.p.c.il Musella avev a introdotto una richiesta di garanzia per vizi e difetti relativi al manufatto acquistato e alla sua messa in opera, sicchéil petitum in relazione alla causa p e tendi avrebbe escluso la competenza territoriale convenzionale. Il motivo, nelle sue varie articolazioni, è destituito di fondamento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere lacompetenza degli altri fori previsti dalla legge (Sez. 6-3, n. 21362 del 6 ottobre 2020 ; Sez. 6 - 3, n. 15532 del 14 luglio 2011). All’uopo, l’ordinanza impugnata ha testualmente affermato “nel caso di specie, la dizione utilizzata sia nelle condizioni di contratto “qualsivoglia controversia eventualmente derivante dal contratto è devoluta in via esclusiva all’autorità giudiziaria di Vicenza”, sia nella scrittura privata ove il foro competente in caso di controversia viene individuato esclusivamente in quello di Vicenza non lascia dubbi ad altra interpretazione della volontà delle parti se non quella di radicare nel Tribunale di Vicenza la competenze esclusiva per ogni controversia derivante dal contratto (ricomprendendosi anche eventuali azioni di garanzia)”. L’inequivoca volontà dei contraenti è stata dunque accertata dal Tribunale attraverso una valutazione di fatto che, applicando coerentemente l’orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, non risulta smentita dalla ricorrente. Con riguardo al preteso doveredi riproduzione dell’intero contenuto della clausola nella proposta d’ordine , basterà aggiungere che , n el caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nell’ipotesi di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (Sez. 6-3,n. 17939 del 9 luglio 20 18 ). In ogni caso, e per quanto concerne la fattispecie, allorquando la scrittura privata autenticata (in sostituzione della proposta d’ordine accettata) sia la risultante di una contrattazione mirata, nessuna clausola vessatoria può ipotizzarsi, giacché possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto alla qual e l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti (Sez. 6 - 2, n. 9738 del 26 maggio 2020; Sez. 2, n. 6753 del 19 marzo 2018). Con riguardo, infine, all’asserita limitazione della clausola derogativa della competenza al solo contratto e non alla garanzia per vizi e difetti, giova osservare che la suddetta clausola, riferita a tutte le controversie sorte nell'esecuzione del negozio, opera anche con riguardo alla controversia nella quale si voglia porre in discussione la validità stessa degli accordi, in quanto le operazioni relative agli effetti di garanzia sono comunque afferenti allo sviluppo (in negativo) delle vicende contrattuali, dal momento che la richiesta risarcitoriatrova fondamento e causa in un’anomalia del rapporto, che trae, a sua volta, ragione dalla inesatta esecu zione degli accordi inter partes. Del resto, anche l’interpretazione complessiva della volontà delle parti (“qualsivoglia controversia eventualmente derivante dal contratto”), ai sensi dell’art. 1362 c.c., rende incongrua la limitazione della lettura della clausola rispetto alla versione accreditata dal Tribunale di Salerno ( per un caso analogo cfr. Sez. 6-3, n. 4035 del 15 febbraio 2017). Il ricorso va dunque rigettato e le spese del presente giudizio verranno liquidate col definitivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza. Spese al definitivo. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titol
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