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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2021

Cassazione n. 46827/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha illustrato i motivi di gravame ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 24 maggio 2021, riformava la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e confermando la condanna nel resto, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione e fatti di bancarotta fraudolenta impropria per la commissione di atti dolosi cagionanti il fallimento.

In particolare, all'esito del primo grado di giudizio, ritenute non comprovate altre condotte, residuava la responsabilità dell'attuale ricorrente — amministratore unico dal 6 luglio 2007 al 29 marzo 2012 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 9 maggio 2014) e considerato amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. — quanto: a) alla bancarotta fraudolenta per distrazione del marchio registrato Natys, ceduto in data 8 ottobre 2013 alla Natys s.r.I., riferibile appunto ad [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo meramente apparente di euro 3.000, mai pagato né preteso, nonché alla distrazione di rimanenze di magazzino per l'importo di euro 195.603,00, cedute nel giugno 2012 alla Natys; b) all'aver cagionato, per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società, occultando con artifizi la situazione di dissesto già nel 2011 e la perdita del capitale sociale e il patrimonio netto negativo al 31 dicembre 2012, nonché omettendo sistematicamente il versamento degli oneri tributari, proseguendo l'attività sociale senza assumere i necessari provvedimenti.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Dopo aver rappresentato l'autonomia della Natys dal gruppo di società nel quale era inserita la fallita Natex, gruppo facente capo al padre dell'attuale ricorrente, il motivo contesta la sentenza impugnata sul punto della ritenuta incongruità del valore del marchio Natex, fissato in tremila euro, ritenuto oggetto della distrazione.

Osserva il ricorrente come lo stesso prezzo sia stato poi versato alla curatela, cosicché non si verterebbe in tema di distrazione né, avendo la curatela accettato il versamento, di incongruità del valore, non potendo qualificarsi il versamento alla curatela di quanto contabilizzato prima del fallimento un post factum come ritenuto dalla sentenza impugnata.

Lamenta il ricorrente la condanna in violazione del canone che la responsabilità debba essere accertata «oltre ogni ragionevole dubbio».

4. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenuto in conto che [OSCURATO:PERSONA] non era più amministratore di diritto al momento in cui intervenne la cessione delle rimanenze di magazzino dalla Natex alla Natys, in cambio dell'accollo del debito relativo al TFR dovuto ai dipendenti della prima.

Quanto a quest'ultimo, la curatela avrebbe preso atto della rinuncia dei dipendenti alla insinuazione al passivo per tali pretese.

Inoltre, non sarebbe adeguatamente comprovato il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente oltre che nella Natex, all'atto della cessione delle rimanenze, neanche nella cessionaria Natys, ove verrebbe esclusa l'autonomia decisionale, con valutazioni discriminatorie, della amministratrice di diritto [OSCURATO:PERSONA], coniuge del Nahum.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datata 9 luglio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

6. Il difensore del ricorrente chiedeva tempestivamente la trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.

Le parti concludevano come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che le due sentenze di merito integrano la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145)

3. Tanto premesso i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto censurano in modo ripetuto la attribuzione all'imputato del ruolo di amministratore di fatto della società cedente Natex e della cessionaria Natis, come anche l'effettività della distrazione, sia in relazione alle rimanenze di magazzino sia in relazione al marchio. 3.1 E bene, le condotte materiali di cessione del marchio e dei beni di magazzino non vengono in sé contestate.

Il ricorso propone però in parte censure in fatto, come tali non formulabili in sede di legittimità, in assenza di incongruenze logiche.

E così, per il marchio della Natex ceduto per 3000,00 euro alla Natys si sostiene che il valore sia congruo e la riprova la si trae dalla circostanza che la curatela abbia poi accettato, dopo il fallimento, il pagamento di tale importo, anche sostenendo, per altro, che la cessione fosse stata contabilizzata, ma solo il pagamento fosse intervenuto successivamente. 3.2 A riguardo va rilevato, quanto alla congruità del prezzo, che la valutazione dei giudici del merito non è in questa sede sindacabile, in quanto si tratta di interpretazione delle risultanze fattuali, attraverso la delibazione operata dal curatore che definiva 'irrisorio' tale valore, come riporta la sentenza impugnata al fol. 7, per altro senza che fosse stato versato alcunchè (vedi anche fol. 7 e 16 della sentenza di primo grado).

In sostanza, una risposta logica alle censure ora formulate nella sentenza di appello è già nella sentenza impugnata, cosicché il motivo di ricorso non introduce elementi valutativi di novità, risultando reiterativo di quello proposto in appello, il che ne integra ulteriore ragione di inammissibilità, in quanto in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito. (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).

D'altro canto il giudizio di irrisorietà del prezzo, contenuto nella sentenza, non è contestato in modo specifico, cosicché la censura si trasforma in una doglianza di inattendibilità del curatore quanto all'espressione di tale giudizio, che resta però astratta.

Per altro le censure relative inattendibilità di quanto dichiarato dal curatore, in sede di istruttoria, non sono fondate: infatti il curatore assume la veste di teste particolarmente qualificato per cui il divieto di apprezzamenti personali non opera, riferendo su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv. 278086 - 01; Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015 - dep. 13/07/2015, Diouf, Rv. 26444401; Sez. 2, n. 44326 del 11/11/2010 - dep. 16/12/2010, Tavernari, Rv. 24918001), non riscontrandosi ragioni di illogicità.

Infatti, a fronte della valutazione di incongruità del valore del marchio, per altro non versato, nessun elemento dimostra la illogicità manifesta della motivazione impugnata, nel punto in cui fa propria la valutazione del curatore rifluita nella relazione ex art. 33 legge fall. e confermata in sede di esame dibattimentale. 3.3 La circostanza ulteriore, dedotta in ricorso, che sia poi stato versato l'importo predetto alla curatela, non attesta la congruità di quel valore, in quanto il Tribunale in motivazione rileva che il pagamento è intervenuto in favore della curatela a seguito di transazione, riguardante anche la cessione d'azienda (fol. 7), il che dimostra che, trattandosi di transazione, il valore era certamente inferiore rispetto a quello reale.

D'altro canto, correttamente è stata ritenuta dai giudici del merito la condotta in esame distrattiva, per un verso perché, pur accedendo alla tesi difensiva che il valore fosse quello di 3000,00 euro, comunque il pagamento non era intervenuto, se non successivamente, con ciò dovendo ritenersi un post factum rispetto alla distrazione.

A tal riguardo, va ricordato che — Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv. 278983 - 01 — in tema di bancarotta fraudolenta pre- fallimentare, il recupero o la possibilità di recupero è ininfluente sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato, in quanto la fattispecie si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore anche se il reato viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, cosicché il versamento dell'importo successivamente, oltre che perché incongruo, interviene quale post factum (Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, Biondino, Rv. 278951 - 01 afferma che il recupero della "res" rappresenta solo un "posterius" - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori; nello stesso senso Sez. 5, n. 39635 del 23/09/2010, Calderini, Rv. 248658 - 01). 3.4 Tale principio, relativamente alla natura di post factum di ogni ritenuta restituzione, vale anche in relazione alla dedotta rinuncia dei dipendenti della Natex dall'insinuazione al passivo, i cui crediti erano oggetto di accolto in cambio della cessione delle rimanenze di magazzino.

Oltre alla circostanza che tale dato fattuale non risulta prospettato in sede di merito, cosicchè ne risulta preclusa la formulazione in sede di legittimità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., deve anche valutarsene la irrilevanza proprio perché si tratta di un post -factum.

N 5 a Risulta, peraltro, sul punto corretta la sentenza impugnata, che riscontrava come le giacenze di magazzino fossero state cedute dalla fallenda senza alcun corrispettivo, se non il predetto accollo, cui non seguiva l'effettività dei pagamenti del TFR ai lavoratori della cedente, tanto che i lavoratori si insinuavano al passivo.

In sostanza vi era stata una riduzione del patrimonio della società, senza alcun vantaggio per la stessa in quanto nessun debito era stato estinto. 3.5 Infine, entrambi i motivi ritornano sul tema della estraneità di Nahum all'amministrazione di fatto della cedente e della cessionaria per entrambe le predette condotte distrattive.

Sul punto le sentenze di merito, congiuntamente, riportano espressioni dalle quali emerge che [OSCURATO:PERSONA] prendesse parte alla gestione anche senza incarichi formali, sia nella Natex, dacché gli subentrò la madre come amministratore di diritto dal 30 marzo 2012 al fallimento, sia all'atto della costituzione della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA], nella quale figurava quale amministratrice il coniuge dell'imputato.

La sentenza impugnata riporta le espressioni dell'imputato sostanzialmente confessorie di un ruolo di amministratore di fatto, riguardo alla costituzione della Natys e all'affitto di azienda da parte della Natex in favore della predetta («il motore di questa operazione è stata mia moglie insieme a me»; «sto dicendo che ero parte attiva sicuramente della società ed era l'unico modo che io vedevo insieme al commercialista per salvarla»), richiamando anche le dichiarazioni della Siclari, madre del ricorrente (cfr. foll 6 e 7 della sentenza impugnata e fol. 10 e 18 della sentenza di primo grado).

E bene, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).Tale verifica è stata compiuta dalla Corte territoriale, che ha fatto buon governo dei principi costanti in giurisprudenza, anche in considerazione della circostanza che la qualità di amministratore di fatto non richiede la esclusività della gestione e l'estromissione dei soggetti di diritto, in quanto la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi irsi concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01).

La critica che il ricorso rivolge alla sentenza in merito, quanto alle valutazioni ritenute discriminatorie, in ragione della giovane età, del difetto di esperienza imprenditoriale e dell'essere madre della amministratrice di diritto, coniuge dell'imputato, risultano proporre, con il richiamo alle dichiarazioni di Giorgetti, Siclari, Ravanelli e Bresciani, il ruolo centrale nella gestione di [OSCURATO:PERSONA].

E però, per quanto evidenziato, l'amministratore di fatto per essere tale non deve avere l'esclusività della gestione, cosicché ben può aversi una co-gestione con l'amministratore di diritto, il che rende non decisiva la censura di travisamento per omissione della valutazione delle predette testimonianze.

Il motivo è quindi inammissibile, perché non accompagnato dalla deduzione della decisività: infatti in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01).

E' anche inammissibile lo stesso motivo in quanto privo degli specifici riferimenti agli atti del processo ritenuti travisati, quindi difettoso di autosufficienza.

Infatti, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis, Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801; Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023).

Quanto alla invocata regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", ricorda questa Corte che la stessa impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/15 del 19 dicembre 2014, Pg in proc.

Segura, Rv. 262280).

Naturalmente il dubbio deve essere "ragionevole"; tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione, atteso che un dubbio non motivato è già di per sè "non ragionevole" (Sez. 4 n. 48320 del 12 novembre 2009, Durante, rv 245879 e in motivazione).

Nel caso in esame quelle esaminate dalla Corte di appello e dal Tribunale sono risultanze probatorie che non contemplano concrete ricostruzioni alternative, che restano, appunto, solo eventualità remote e ipotetiche.

4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha illustrato i motivi di gravame ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 24 maggio 2021, riformava la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e confermando la condanna nel resto, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione e fatti di bancarotta fraudolenta impropria per la commissione di atti dolosi cagionanti il fallimento. In particolare, all'esito del primo grado di giudizio, ritenute non comprovate altre condotte, residuava la responsabilità dell'attuale ricorrente — amministratore unico dal 6 luglio 2007 al 29 marzo 2012 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 9 maggio 2014) e considerato amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. — quanto: a) alla bancarotta fraudolenta per distrazione del marchio registrato Natys, ceduto in data 8 ottobre 2013 alla Natys s.r.I., riferibile appunto ad [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo meramente apparente di euro 3.000, mai pagato né preteso, nonché alla distrazione di rimanenze di magazzino per l'importo di euro 195.603,00, cedute nel giugno 2012 alla Natys; b) all'aver cagionato, per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società, occultando con artifizi la situazione di dissesto già nel 2011 e la perdita del capitale sociale e il patrimonio netto negativo al 31 dicembre 2012, nonché omettendo sistematicamente il versamento degli oneri tributari, proseguendo l'attività sociale senza assumere i necessari provvedimenti. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo aver rappresentato l'autonomia della Natys dal gruppo di società nel quale era inserita la fallita Natex, gruppo facente capo al padre dell'attuale ricorrente, il motivo contesta la sentenza impugnata sul punto della ritenuta incongruità del valore del marchio Natex, fissato in tremila euro, ritenuto oggetto della distrazione. Osserva il ricorrente come lo stesso prezzo sia stato poi versato alla curatela, cosicché non si verterebbe in tema di distrazione né, avendo la curatela accettato il versamento, di incongruità del valore, non potendo qualificarsi il versamento alla curatela di quanto contabilizzato prima del fallimento un post factum come ritenuto dalla sentenza impugnata. Lamenta il ricorrente la condanna in violazione del canone che la responsabilità debba essere accertata «oltre ogni ragionevole dubbio». 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenuto in conto che [OSCURATO:PERSONA] non era più amministratore di diritto al momento in cui intervenne la cessione delle rimanenze di magazzino dalla Natex alla Natys, in cambio dell'accollo del debito relativo al TFR dovuto ai dipendenti della prima. Quanto a quest'ultimo, la curatela avrebbe preso atto della rinuncia dei dipendenti alla insinuazione al passivo per tali pretese. Inoltre, non sarebbe adeguatamente comprovato il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente oltre che nella Natex, all'atto della cessione delle rimanenze, neanche nella cessionaria Natys, ove verrebbe esclusa l'autonomia decisionale, con valutazioni discriminatorie, della amministratrice di diritto [OSCURATO:PERSONA], coniuge del Nahum. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datata 9 luglio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il difensore del ricorrente chiedeva tempestivamente la trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. Le parti concludevano come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che le due sentenze di merito integrano la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) 3. Tanto premesso i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto censurano in modo ripetuto la attribuzione all'imputato del ruolo di amministratore di fatto della società cedente Natex e della cessionaria Natis, come anche l'effettività della distrazione, sia in relazione alle rimanenze di magazzino sia in relazione al marchio. 3.1 E bene, le condotte materiali di cessione del marchio e dei beni di magazzino non vengono in sé contestate. Il ricorso propone però in parte censure in fatto, come tali non formulabili in sede di legittimità, in assenza di incongruenze logiche. E così, per il marchio della Natex ceduto per 3000,00 euro alla Natys si sostiene che il valore sia congruo e la riprova la si trae dalla circostanza che la curatela abbia poi accettato, dopo il fallimento, il pagamento di tale importo, anche sostenendo, per altro, che la cessione fosse stata contabilizzata, ma solo il pagamento fosse intervenuto successivamente. 3.2 A riguardo va rilevato, quanto alla congruità del prezzo, che la valutazione dei giudici del merito non è in questa sede sindacabile, in quanto si tratta di interpretazione delle risultanze fattuali, attraverso la delibazione operata dal curatore che definiva 'irrisorio' tale valore, come riporta la sentenza impugnata al fol. 7, per altro senza che fosse stato versato alcunchè (vedi anche fol. 7 e 16 della sentenza di primo grado). In sostanza, una risposta logica alle censure ora formulate nella sentenza di appello è già nella sentenza impugnata, cosicché il motivo di ricorso non introduce elementi valutativi di novità, risultando reiterativo di quello proposto in appello, il che ne integra ulteriore ragione di inammissibilità, in quanto in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito. (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584). D'altro canto il giudizio di irrisorietà del prezzo, contenuto nella sentenza, non è contestato in modo specifico, cosicché la censura si trasforma in una doglianza di inattendibilità del curatore quanto all'espressione di tale giudizio, che resta però astratta. Per altro le censure relative inattendibilità di quanto dichiarato dal curatore, in sede di istruttoria, non sono fondate: infatti il curatore assume la veste di teste particolarmente qualificato per cui il divieto di apprezzamenti personali non opera, riferendo su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv. 278086 - 01; Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015 - dep. 13/07/2015, Diouf, Rv. 26444401; Sez. 2, n. 44326 del 11/11/2010 - dep. 16/12/2010, Tavernari, Rv. 24918001), non riscontrandosi ragioni di illogicità. Infatti, a fronte della valutazione di incongruità del valore del marchio, per altro non versato, nessun elemento dimostra la illogicità manifesta della motivazione impugnata, nel punto in cui fa propria la valutazione del curatore rifluita nella relazione ex art. 33 legge fall. e confermata in sede di esame dibattimentale. 3.3 La circostanza ulteriore, dedotta in ricorso, che sia poi stato versato l'importo predetto alla curatela, non attesta la congruità di quel valore, in quanto il Tribunale in motivazione rileva che il pagamento è intervenuto in favore della curatela a seguito di transazione, riguardante anche la cessione d'azienda (fol. 7), il che dimostra che, trattandosi di transazione, il valore era certamente inferiore rispetto a quello reale. D'altro canto, correttamente è stata ritenuta dai giudici del merito la condotta in esame distrattiva, per un verso perché, pur accedendo alla tesi difensiva che il valore fosse quello di 3000,00 euro, comunque il pagamento non era intervenuto, se non successivamente, con ciò dovendo ritenersi un post factum rispetto alla distrazione. A tal riguardo, va ricordato che — Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv. 278983 - 01 — in tema di bancarotta fraudolenta pre- fallimentare, il recupero o la possibilità di recupero è ininfluente sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato, in quanto la fattispecie si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore anche se il reato viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, cosicché il versamento dell'importo successivamente, oltre che perché incongruo, interviene quale post factum (Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, Biondino, Rv. 278951 - 01 afferma che il recupero della "res" rappresenta solo un "posterius" - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori; nello stesso senso Sez. 5, n. 39635 del 23/09/2010, Calderini, Rv. 248658 - 01). 3.4 Tale principio, relativamente alla natura di post factum di ogni ritenuta restituzione, vale anche in relazione alla dedotta rinuncia dei dipendenti della Natex dall'insinuazione al passivo, i cui crediti erano oggetto di accolto in cambio della cessione delle rimanenze di magazzino. Oltre alla circostanza che tale dato fattuale non risulta prospettato in sede di merito, cosicchè ne risulta preclusa la formulazione in sede di legittimità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., deve anche valutarsene la irrilevanza proprio perché si tratta di un post -factum. N 5 a Risulta, peraltro, sul punto corretta la sentenza impugnata, che riscontrava come le giacenze di magazzino fossero state cedute dalla fallenda senza alcun corrispettivo, se non il predetto accollo, cui non seguiva l'effettività dei pagamenti del TFR ai lavoratori della cedente, tanto che i lavoratori si insinuavano al passivo. In sostanza vi era stata una riduzione del patrimonio della società, senza alcun vantaggio per la stessa in quanto nessun debito era stato estinto. 3.5 Infine, entrambi i motivi ritornano sul tema della estraneità di Nahum all'amministrazione di fatto della cedente e della cessionaria per entrambe le predette condotte distrattive. Sul punto le sentenze di merito, congiuntamente, riportano espressioni dalle quali emerge che [OSCURATO:PERSONA] prendesse parte alla gestione anche senza incarichi formali, sia nella Natex, dacché gli subentrò la madre come amministratore di diritto dal 30 marzo 2012 al fallimento, sia all'atto della costituzione della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA], nella quale figurava quale amministratrice il coniuge dell'imputato. La sentenza impugnata riporta le espressioni dell'imputato sostanzialmente confessorie di un ruolo di amministratore di fatto, riguardo alla costituzione della Natys e all'affitto di azienda da parte della Natex in favore della predetta («il motore di questa operazione è stata mia moglie insieme a me»; «sto dicendo che ero parte attiva sicuramente della società ed era l'unico modo che io vedevo insieme al commercialista per salvarla»), richiamando anche le dichiarazioni della Siclari, madre del ricorrente (cfr. foll 6 e 7 della sentenza impugnata e fol. 10 e 18 della sentenza di primo grado). E bene, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).Tale verifica è stata compiuta dalla Corte territoriale, che ha fatto buon governo dei principi costanti in giurisprudenza, anche in considerazione della circostanza che la qualità di amministratore di fatto non richiede la esclusività della gestione e l'estromissione dei soggetti di diritto, in quanto la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi irsi concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01). La critica che il ricorso rivolge alla sentenza in merito, quanto alle valutazioni ritenute discriminatorie, in ragione della giovane età, del difetto di esperienza imprenditoriale e dell'essere madre della amministratrice di diritto, coniuge dell'imputato, risultano proporre, con il richiamo alle dichiarazioni di Giorgetti, Siclari, Ravanelli e Bresciani, il ruolo centrale nella gestione di [OSCURATO:PERSONA]. E però, per quanto evidenziato, l'amministratore di fatto per essere tale non deve avere l'esclusività della gestione, cosicché ben può aversi una co-gestione con l'amministratore di diritto, il che rende non decisiva la censura di travisamento per omissione della valutazione delle predette testimonianze. Il motivo è quindi inammissibile, perché non accompagnato dalla deduzione della decisività: infatti in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01). E' anche inammissibile lo stesso motivo in quanto privo degli specifici riferimenti agli atti del processo ritenuti travisati, quindi difettoso di autosufficienza. Infatti, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis, Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801; Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023). Quanto alla invocata regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", ricorda questa Corte che la stessa impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/15 del 19 dicembre 2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280). Naturalmente il dubbio deve essere "ragionevole"; tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione, atteso che un dubbio non motivato è già di per sè "non ragionevole" (Sez. 4 n. 48320 del 12 novembre 2009, Durante, rv 245879 e in motivazione). Nel caso in esame quelle esaminate dalla Corte di appello e dal Tribunale sono risultanze probatorie che non contemplano concrete ricostruzioni alternative, che restano, appunto, solo eventualità remote e ipotetiche. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichia
Sentenza Cassazione n. 46827/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris