Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 2024

Cassazione n. 05793/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 7 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 9 maggio 2024 dalla Procura Generale di Salonicco (Grecia) per dare esecuzione alla pena di anni due di reclusione irrogata dalla Corte di appello di Thessaloniki con la sentenza del 2 giugno 2022, divenuta definitiva, per il reato di tentato furto commesso il 4 marzo 2018.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione in relazione all'art. 18-bis, comma 2, della

I. n. 69 del 2005, considerato lo status di rifugiato richiedente asilo politico e la sua residenza in Italia.

La Corte di appello ha negato lo status di rifugiato benchè dal permesso di soggiorno risulti la richiesta di asilo politico.

Inoltre, si rappresenta che il ricorrente risiede a Trieste e che lavora in Italia come aiuto cuoco e che sussistono, pertanto, le ragioni per opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna, per il suo interesse a che la pena sia eseguita in Italia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato oltre che generico.

A prescindere dalla carenza o meno della prova dello stato di rifugiato richiedente asilo politico deve rammentarsi che essendo il mandato d'arresto europeo un meccanismo di consegna che esplica i suoi effetti unicamente all'interno dell'area territoriale propria dell'Unione, il riconoscimento del diritto di protezione sussidiaria da parte dello Stato italiano non costituisce causa ostativa alla consegna ad altro paese dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

Il rilievo che il consegnando non potrebbe fruire delle stesse garanzie costituzionali in tema di asilo è palesemente infondato, atteso che, da un lato, l'art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati sancisce che il principio del "non refoulement" riguarda soltanto i territori in cui la vita o la libertà del soggetto sarebbero minacciate a motivo della razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale, opinioni politiche, e, dall'altro, lo status di asilo o di protezione internazionale attribuito nell'ambito dell'Unione europea ha natura uniforme ed è valido in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 6, n. 9821 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281110).

Quanto al motivo di rifiuto correlato alla residenza si deve rilevare l'assoluta genericità della doglianza atteso che alcun documento è stato sottoposto alla Corte di appello a dimostrazione del radicamento nel quinquennio nel territorio nazionale.

Al riguardo va osservato che anche dopo la modifica dell'art. 18-bis per effetto del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dal 11 agosto 2023, il presupposto del motivo di rifiuto in esame, quanto alla durata minima della presenza stabile nel territorio nazionale, è rimasto immutato.

La modifica ha riguardato, invero, solo l'ambito dei soggetti interessati, non più limitato al cittadino italiano o al cittadino di altro Stato membro, ma esteso a qualunque persona (senza attributo alcuno di cittadinanza) che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che la Corte stessa disponga l'esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza per cui la consegna viene richiesta conformemente al diritto interno.

In altri termini, solo se la presenza sul territorio nazionale presenti i caratteri della stabilità e della durata non inferiore a cinque anni richiesti dal comma 2, sorge la necessità di giustificare il mancato esercizio della facoltà di avvalersi del motivo di rifiuto sulla base degli ulteriori indici specificati nel comma 2-bis cit.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo determinare in tremila euro. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 7 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 9 maggio 2024 dalla Procura Generale di Salonicco (Grecia) per dare esecuzione alla pena di anni due di reclusione irrogata dalla Corte di appello di Thessaloniki con la sentenza del 2 giugno 2022, divenuta definitiva, per il reato di tentato furto commesso il 4 marzo 2018. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione in relazione all'art. 18-bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005, considerato lo status di rifugiato richiedente asilo politico e la sua residenza in Italia. La Corte di appello ha negato lo status di rifugiato benchè dal permesso di soggiorno risulti la richiesta di asilo politico. Inoltre, si rappresenta che il ricorrente risiede a Trieste e che lavora in Italia come aiuto cuoco e che sussistono, pertanto, le ragioni per opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna, per il suo interesse a che la pena sia eseguita in Italia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato oltre che generico. A prescindere dalla carenza o meno della prova dello stato di rifugiato richiedente asilo politico deve rammentarsi che essendo il mandato d'arresto europeo un meccanismo di consegna che esplica i suoi effetti unicamente all'interno dell'area territoriale propria dell'Unione, il riconoscimento del diritto di protezione sussidiaria da parte dello Stato italiano non costituisce causa ostativa alla consegna ad altro paese dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69. Il rilievo che il consegnando non potrebbe fruire delle stesse garanzie costituzionali in tema di asilo è palesemente infondato, atteso che, da un lato, l'art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati sancisce che il principio del "non refoulement" riguarda soltanto i territori in cui la vita o la libertà del soggetto sarebbero minacciate a motivo della razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale, opinioni politiche, e, dall'altro, lo status di asilo o di protezione internazionale attribuito nell'ambito dell'Unione europea ha natura uniforme ed è valido in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 6, n. 9821 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281110). Quanto al motivo di rifiuto correlato alla residenza si deve rilevare l'assoluta genericità della doglianza atteso che alcun documento è stato sottoposto alla Corte di appello a dimostrazione del radicamento nel quinquennio nel territorio nazionale. Al riguardo va osservato che anche dopo la modifica dell'art. 18-bis per effetto del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dal 11 agosto 2023, il presupposto del motivo di rifiuto in esame, quanto alla durata minima della presenza stabile nel territorio nazionale, è rimasto immutato. La modifica ha riguardato, invero, solo l'ambito dei soggetti interessati, non più limitato al cittadino italiano o al cittadino di altro Stato membro, ma esteso a qualunque persona (senza attributo alcuno di cittadinanza) che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che la Corte stessa disponga l'esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza per cui la consegna viene richiesta conformemente al diritto interno. In altri termini, solo se la presenza sul territorio nazionale presenti i caratteri della stabilità e della durata non inferiore a cinque anni richiesti dal comma 2, sorge la necessità di giustificare il mancato esercizio della facoltà di avvalersi del motivo di rifiuto sulla base degli ulteriori indici specificati nel comma 2-bis cit. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo determinare in tremila euro. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 de
Sentenza Cassazione n. 05793/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris