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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19640/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 dicembre 2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 6 dicembre 2018 del Tribunale di Firenze, che aveva condannato l'imputato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., aveva utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011 ventisei fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per operazioni oggettivamente inesistenti, essendo tale società una mera "cartiera", così evadendo l'IRES e l'IRAP per euro 1.777.390,66 e VIVA per euro 357.620,81.

Con la medesima pronuncia gli era stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato all'integrale versamento delle somme evase entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapace di contrarre con la [OSCURATO:PERSONA], interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per due anni e interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria; era stata anche ordinata la confisca della somma di denaro oggetto del sequestro preventivo eseguito in data 10 ottobre 2015.

2. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, tramite i difensori, due distinti ricorsi per cassazione, aventi identico contenuto e finalizzati a chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censurano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'inesistenza delle vendite da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente lamenta il travisamento della prova, con riferimento alle dichiarazioni dei testi dalle quali sarebbe possibile trarre la piena consapevolezza in ordine all'accessibilità dei locali della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dato che solo l'attività amministrativa era stata delocalizzata.

Si sostiene che vi sia un primo travisamento probatorio per omissione, nella misura in cui, mentre la circostanza relativa alla chiusura dei locali interni delle due società era stata provata in seguito alle dichiarazioni dibattimentali, l'asserito accertamento in ordine all'indisponibilità - in capo agli ex amministratori e agli operatori della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - del piazzale antistante ove avveniva lo stoccaggio dei rottami compravenduti, il cui accesso era delimitato da un cancello, oblitera un decisivo risultato di prova in senso contrario.

La difesa afferma che la teste Sensani, impiegata della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., all'udienza del 3 ottobre 2017 avrebbe dichiarato che, anche dopo la sostituzione delle chiavi degli uffici da parte degli amministratori giudiziari, il cancello antistante l'area esterna di stoccaggio "si poteva aprire tranquillamente".

Tale affermazione, peraltro, risulterebbe compatibile con quanto dichiarato dallo stesso amministratore giudiziario, dott. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 23 gennaio 2018, circa il precario funzionamento del cancello stesso.

Conseguentemente, la possibilità, in capo agli operatori della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di disporre del piazzale di carico e scarico della merce presso la sede aziendale priverebbe di supporto logico la massima di esperienza proposta per inferire la non operatività commerciale della società a partire da marzo 2011: avuto accesso al piazzale, infatti, la società venditrice ben avrebbe potuto proseguire nelle attività d'impresa, delocalizzando la mera gestione amministrativa.

Dall'altra parte, le massime di esperienza poste a fondamento dell'accertamento, in entrambi i periodi rilevanti, risulterebbero connotate da vizi logici.

Con riferimento all'inizio del 2011, l'inesistenza delle vendite operate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. viene desunta dal deficit del suo magazzino, nel senso che essa non avrebbe potuto vendere la merce non avendola a disposizione in quantità sufficiente.

Si sarebbe dovuto considerare che la «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. altro non era che una costola di un ramo aziendale della [OSCURATO:SOCIETA], anch'essa facente parte del gruppo Cannarozzo, con sede allo stesso indirizzo della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ovverosia via Forlanini, n. 69, Desio», da cui si rileva la confusione tra le società.

Dunque, se l'azienda venditrice deve ritenersi "confusa" con le altre società, allora "confuso" è anche il relativo magazzino, la cui consistenza non può essere ricostruita con riferimento ai soli acquisti formalmente imputati alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riferimento al periodo successivo al marzo 2011, la massima di esperienza utilizzata troverebbe smentita negli atti stessi del processo: la tesi secondo cui una società, privata dei propri locali, cesserebbe totalmente ogni attività avrebbe dovuto rapportarsi con un decisivo accertamento istruttorio di segno contrario; infatti nel periodo successivo al sequestro la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha acquistato all'asta dell'[OSCURATO:PERSONA] un ingente quantitativo di materiale ferroso (come documentato dal verbale di aggiudicazione del 13 dicembre 2011).

La Corte di appello di Firenze avrebbe svilito il significato probatorio di tale ultima operazione, che invece rendeva conto dell'operatività commerciale della società anche dopo il sequestro del marzo 2011.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censurano l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'evasione delle imposte dirette, quali IRES e IRAP.

Infatti, secondo il ricorrente, le operazioni contestate sarebbero soggettivamente inesistenti, in quanto il giudice, pur rilevando l'inesistenza delle vendite sottostanti alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avrebbe riconosciuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato la medesima merce da altri fornitori; e tuttavia questo non sarebbe sufficiente ad integrare la fattispecie incriminatrice, che fa riferimento a "elementi passivi fittizi".

Secondo la difesa, gli elementi passivi esposti possono considerarsi fittizi solo ove corrispondenti a costi effettivamente non sostenuti, cosicché possa ritenersi integrata la relativa fattispecie.

Dunque, nel caso di specie, l'accertamento dell'effettività dei costi sostenuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l'acquisto della merce 3 AsL (pur se da soggetti diversi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) escluderebbe la configurabilità del reato in capo al ricorrente.

2.3. Con un terzo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della disposizione penale incriminatrice, nonché vizi della motivazione, con riferimento all'accertamento dell'elemento soggettivo nella condotta di evasione dell'IVA, rappresentato dal dolo specifico.

Nel contestare la mancanza di motivazione in merito alla consapevolezza in capo all'imputato della falsità delle operazioni di acquisto, si evidenzia che il giudice, una volta ritenuto provato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva consegnato alla [OSCURATO:SOCIETA]. solo fatture false e non la merce richiamata, ne aveva desunto che l'imputato fosse pienamente consapevole della falsità dell'intera operazione.

I giudici di merito non avrebbero, però, considerato che vi era stato il probabile acquisto della medesima merce da altri fornitori, che escludeva la malafede dell'imputato, a fronte di numerosi indicatori fattuali che deporrebbero per l'assenza di coscienza in capo all'acquirente dell'artificiosità delle operazioni passive come descritte in fattura e della natura di "cartiera" della venditrice, tra i quali: l'estraneità di Zaccari alla gestione degli acquisti effettuati da quest'ultima, l'operatività almeno apparente della stessa, l'impossibilità da parte dell'imputato di conoscere la criticità della tenuta delle scritture contabili e dei registri fornitori- clienti.

Quanto invece alla mancanza di motivazione circa il dolo specifico, ossia allo scopo di evasione, il ricorrente sostiene che tale profilo sia rilevante con precipuo riferimento alla presunta evasione dell'IVA, tributo indiretto per il quale, in astratto, anche la mera diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura può integrare la fattispecie di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000.

Nel caso di specie, invece, le operazioni di vendita oggetto di contestazione sarebbero state effettuate in regime di reverse charge.

Conseguentemente, dal punto di vista contabile, l'operazione risulterebbe completamente neutra, in quanto l'acquirente è chiamato ad annotare il documento sia sul registro delle fatture emesse (art. 23 del d.P.R. n. 633 del 1972) o in quello dei corrispettivi (art. 24 del d.P.R. n. 633 del 1972), sia, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti (art. 25 del d.P.R. n. 633 del 1972); quindi, attraverso la doppia registrazione, VIVA non sarebbe materialmente versata dall'acquirente.

Così nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha emesso fatture in regime di reverse charge ai sensi dell'art. 74, commi 7, 8 e 9, del d.P.R. n. 633 del 1972, correttamente registrate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sia nel registro fatture emesse che nel registro acquisti.

Dunque, il recepimento nelle dichiarazioni a fini IVA delle poste contabili relative alle fatture in questione sarebbe oggettivamente inidoneo a determinare alcuna detrazione indebita dell'IVA, dal momento che l'imposta è resa contabilmente neutra dalla doppia registrazione e non può compensare VIVA versata con riferimento ad acquisti diversi.

2.4. Con un quarto motivo di ricorso, il ricorrente adduce l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del debito tributario e delle sanzioni accessorie per una durata superiore al minimo edittale.

In particolare, il ricorrente enfatizza l'avvenuto svolgimento del procedimento tributario, nell'ambito del quale aveva provveduto al pagamento di una quota rilevante del debito sorto dalle contestazioni dell'Agenzia delle Entrate; proprio l'adempimento spontaneo di tale debito e l'effettuazione di una mole ingente di pagamenti senza ricorrere alla richiesta di dissequestro delle somme vincolate in sede cautelare avrebbe dovuto essere valorizzata ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Inoltre, la difesa sostiene che vi sarebbe un travisamento del fatto lì dove si afferma che l'imputato aveva provveduto al pagamento utilizzando i fondi già destinati ad essere acquisiti dall'Erario, poiché il parziale dissequestro funzionale al pagamento rateale concordato con l'Agenzia delle Entrate è intervenuto solo dopo la definizione della procedura agevolata delle pendenze tributarie, mentre i pagamenti precedenti sarebbero stati effettuati con denaro ulteriore rispetto a quello già oggetto di sequestro preventivo.

Si aggiunge, inoltre, che l'argomentazione offerta dalla Corte di appello sul punto sarebbe intrinsecamente illogica, poiché, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 74 del 2000, gli effetti estintivi o di attenuazione della responsabilità penale, tipizzati dagli art. 13 e 14, derivano dal pagamento di un debito tributario sempre suscettibile, in astratto, di essere sottoposto a sequestro o futura confisca, per evitare che "l'ablazione definitiva di un bene possa essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa".

Quindi, la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato non opererebbe per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro.

A parere del ricorrente, dunque, non è condivisibile la tesi per la quale l'adempimento del debito tributario - sempre possibile, per espressa disposizione normativa, con denaro suscettibile di sequestro e successiva confisca - può condurre al riconoscimento per l'imputato di benefici tipici, finanche estintivi del reato, ma non può essere valorizzato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche o delle operazioni di dosimetria sanzionatoria.

Inoltre, il riferimento a pagamenti già effettuati aventi ad oggetto anche imposte prive di rilevanza penale non avrebbe alcun collegamento con il dissequestro parziale, autorizzato dal giudice procedente per 5 AsL il versamento delle somme derivanti da reato e oggetto della procedura di definizione agevolata. 2.5 Con un quinto motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione con riferimento alla confisca per equivalente.

Invocando la giurisprudenza di legittimità, si sostiene che il sequestro preventivo e la conseguente confisca devono essere mantenuti sino all'integrale effettivo pagamento del quantum evaso, ma il giudice, in caso di pagamento rateale, è chiamato a tenere conto di quanto già versato ai fini della quantificazione della misura.

Nel caso di specie, la difesa sostiene di avere indicato in modo dettagliato le somme già versate; mentre il pagamento rateale, ancora in corso, sarebbe documentato dal versamento di plurimi importi che andrebbero scomputati dal quantum confiscabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si denunciano vizi della motivazione e di travisamento della prova in relazione all'inesistenza delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - è inammissibile.

In punto di diritto, va ricordato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex plurimis, Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837).

Più precisamente, il travisamento della prova che è consentito dedurre in cassazione consiste nella contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio o nell'omessa valutazione di una prova decisiva (ex plurimis, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567).

Dunque, per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione 6 intk abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione, o di altro elemento di prova, e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (ex multis, Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

Alla luce di queste premesse, e tenuto conto delle stesse deduzioni difensive, è di tutta evidenza che, nel caso di specie, non si è in presenza di un travisamento della prova, ma al più di una difforme lettura delle dichiarazioni dei testi, che non sono state affatto ignorate o pretermesse da parte dei giudici di merito, ma specificamente considerate e interpretate in termini che non possono ritenersi censurabili in questa sede, ove non è possibile proporre una diversa valutazione del dato istruttorio.

In definitiva, cioè, i giudici di merito hanno ritenuto, sulla base delle risultanze probatorie a loro disposizione, che, dopo il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., da cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva acquistato un ramo di azienda, tutti i locali in cui essa operava, compreso il capannone in cui veniva stoccata la merce e il piazzale antistante ad esso, vennero chiusi dalla originaria curatrice e resi inaccessibili, perché caduti nel fallimento.

Dal dato dell'inaccessibilità dei locali congiunto alle dichiarazioni rilasciate dai testi, nonché dagli altri elementi di prova specificatamente individuati e valutati nel provvedimento impugnato, la Corte di appello trae la conclusione che la chiusura di detto spazio ha reso impossibile la prosecuzione dell'attività e quindi che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non può avere effettuato le forniture di cui alle fatture oggetto di imputazione.

In particolare, risultano pienamente logiche e coerenti le affermazioni della Corte d'appello (pagg. 3-5 della sentenza impugnata), secondo cui: a) la teste Sensani, da un lato, è estremamente generica nell'individuare i periodi nei quali il piazzale, nonostante la mancanza delle chiavi, sarebbe stato ipoteticamente accessibile, dall'altro, ammette di non avere mai assistito all'effettivo carico di merci, cosicché la sua ricostruzione dei fatti risulta irrilevante ai fini dell'accertamento dell'operatività della società venditrice; b) nessun trasporto risulta effettuato dal magazzino della società venditrice, di talché deve essere ritenuta irrilevante l'eventuale consistenza del magazzino stesso, peraltro meramente asserita dalla difesa; c) non vi è corrispondenza fra fatture e documenti di trasporto, né può essere presa in considerazione la consulenza di parte, vista la scarsa affidabilità dei criteri di calcolo applicati e l'intrinseca contraddittorietà della stessa (pag. 6 della sentenza); d) quanto, poi, al preteso acquisto di materiali dall'Istituto vendite giudiziarie, che giustificherebbe - contro l'evidenza - l'operatività della società venditrice, la generica prospettazione difensiva si riferisce ad un'aggiudicazione del dicembre 2011, ovvero successiva all'emissione dell'ultima delle fatture 7 rk_ oggetto dell'imputazione e, dunque, irrilevante ai fini della prova dell'esistenza di una provvista di merce.

1.2. Il secondo motivo - con cui il ricorrente censura la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 nonché vizi della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato con riferimento alle imposte dirette - è parimenti inammissibile.

Infatti - pur dovendosi riconoscere la correttezza del richiamo di parte ricorrente all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 in ordine all'evasione delle imposte sui redditi, rilevano solo le operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero quelle relative alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, e non anche le operazioni soggettivamente inesistenti, quando cioè l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura e il soggetto che abbia erogato la prestazione (ex multis, Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017, dep. 13/02/2018, Rv. 272814) - occorre evidenziare che tale profilo di doglianza, riferito dallo stesso ricorrente sia alla violazione di legge sia al vizio della motivazione, non è stato specificamente posto all'attenzione del giudice di appello.

Quanto al primo aspetto, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è inammissibile «per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello», con la conseguenza che la violazione di legge non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 27256 del 01/10/2020, Rv. 279903; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577).

Volendo considerare, invece, il motivo di ricorso alla stregua di un vizio di motivazione e non di una violazione di legge, il risultato non cambia, perché il ricorrente ha omesso di interrogare specificatamente il giudice di secondo grado anche su tale aspetto.

E non possano essere dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione questioni di fatto sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex multis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202).

Non sono dunque deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame - nel caso di specie, l'inesistenza esclusivamente sul piano soggettivo delle operazioni oggetto di imposizione fiscale - dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, deve comunque rilevarsi che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado non riqualificano come soggettivamente inesistenti le operazioni indicate come oggettivamente inesistenti in imputazione, limitandosi a prospettare, in via del tutto congetturale, la possibilità che via sia stato un acquisto di materiali al nero da parte della società dell'imputato, la cui entità e consistenza non viene indicata compiutamente dalla difesa neanche con il ricorso per cassazione; con la conseguenza che la detraibilità e l'esistenza stessa dei relativi costi rimangono del tutto incerte e ipotetiche.

1.3. Il terzo motivo di ricorso - riferito all'accertamento del dolo specifico del reato, che si sostanzia, oltre che nella conoscenza dell'insussistenza delle operazioni passive, anche nel perseguimento della finalità di evasione - è infondato.

Infatti, quanto al primo aspetto, ossia la conoscenza dell'insussistenza delle operazioni passive, nell'atto di ricorso viene semplicemente offerta una diversa ricostruzione dei fatti, basata sulla preferenza per alcuni elementi probatori piuttosto che per altri, non potendosi configurare, nel caso di specie, un travisamento della prova, come già ampiamente sopra evidenziato.

Con riferimento al perseguimento dello scopo di evasione, invece, non è dato ravvisare alcun vizio di motivazione.

La Corte di appello ha correttamente valorizzato una serie di elementi di prova, tra cui il fatto che Zaccari avesse sottoscritto o fatto sottoscrivere ai suoi dipendenti documenti di trasporto falsi, avesse utilizzato fatture provenienti da un soggetto - la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - che non gli aveva fornito alcunché, e che si fosse avvalso per il trasporto di un proprio dipendente, il quale sicuramente aveva accertato la chiusura della sede e l'impossibilità di accedere al magazzino e al piazzale di carico.

Quanto, infine, al richiamato regime di reverse charge che farebbe risultare l'operazione completamente neutra dal punto di vista contabile, a questa Corte è preclusa qualsiasi pronuncia o valutazione, in considerazione del fatto che si tratta di un profilo, del tutto ipotetico, che non è stato rimesso all'attenzione del giudice di appello, che non aveva, dunque, alcun onere di motivare sul punto, come sopra evidenziato (sub 1.2.).

1.4. Il quarto motivo di ricorso - inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del debito tributario e all'entità delle sanzioni accessorie - è infondato.

Nel provvedimento impugnato, infatti, la Corte di appello offre un'adeguata motivazione, facendo leva sul numero delle fatture utilizzate, sull'entità elevata delle imposte evase, sulla continuità nel tempo della condotta di reato, sull'utilizzo del denaro già sequestrato ai fini del pagamento delle imposte dovute a seguito dell'adesione ad una procedura di definizione agevolata delle pendenze tributarie con l'Agenzia delle Entrate, sulla pervicacia nell'evadere le imposte e nel non rispettare le norme tributarie.

A fronte di una tale motivazione, ancora una volta, il ricorrente si limita ad offrire una diversa interpretazione degli elementi emergenti dal quadro istruttorio, non indicando in modo puntuale le fonti per i pagamenti che avrebbe asseritamente effettuato senza attingere al denaro sequestrato e non contestando l'affermazione della sentenza di secondo grado secondo cui tali pagamenti avrebbero per oggetto, non solo e non tanto i debiti tributari per i quali si procede, ma anche ulteriori diverse pendenze.

Ed è evidente che, per l'applicazione della causa di non punibilità e della circostanza attenuante di cui agli art. 13 e 13-bis, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, è necessario che l'imputato fornisca una prova rigorosa non solo del pagamento, della rateizzazione, dell'adesione a procedure conciliative o del ravvedimento operoso, ma anche dell'esatta imputazione delle somme versate o rateizzate allo specifico debito tributario oggetto del procedimento penale.

A tale debito e non ad altri si riferiscono, infatti, le richiamate disposizioni premiali.

1.5. Il quinto motivo - riferito alla quantificazione della confisca - è, anch'esso, inammissibile.

La difesa asserisce di avere impugnato, con specifico motivo di appello, la confisca per equivalente della somma di denaro oggetto di sequestro preventivo, lamentando la mancanza di motivazione sul punto da parte della Corte di secondo grado.

Dall'esame degli atti, risulta che il ricorrente ha rimesso all'attenzione del giudice territoriale il pagamento rateale in corso, richiamando gli importi asseritamente già versati, ma lo ha fatto al fine di contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, ma non per ottenere una riquantificazione della confisca.

Si tratta, dunque, di una questione preclusa al sindacato di questa Corte, perché non oggetto specifico del giudizio di appello.

A ciò deve in ogni caso aggiungersi che la difesa non ha dimostrato, né compiutamente prospettato, l'esatta imputazione dei pagamenti a suo dire effettuati, in presenza di una pluralità di debiti tributari pacificamente estranei al presente procedimento.

Né si è considerato che la somma confiscata è - secondo quanto indicato dalla difesa - di soli euro 357.620,18, a fronte di un profitto del reato ben più alto e di un parziale dissequestro autorizzato per effettuare i pagamenti.

2. Da quanto precede consegue il rigetto del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 dicembre 2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 6 dicembre 2018 del Tribunale di Firenze, che aveva condannato l'imputato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., aveva utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011 ventisei fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per operazioni oggettivamente inesistenti, essendo tale società una mera "cartiera", così evadendo l'IRES e l'IRAP per euro 1.777.390,66 e VIVA per euro 357.620,81. Con la medesima pronuncia gli era stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato all'integrale versamento delle somme evase entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapace di contrarre con la [OSCURATO:PERSONA], interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per due anni e interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria; era stata anche ordinata la confisca della somma di denaro oggetto del sequestro preventivo eseguito in data 10 ottobre 2015. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, tramite i difensori, due distinti ricorsi per cassazione, aventi identico contenuto e finalizzati a chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censurano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'inesistenza delle vendite da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente lamenta il travisamento della prova, con riferimento alle dichiarazioni dei testi dalle quali sarebbe possibile trarre la piena consapevolezza in ordine all'accessibilità dei locali della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dato che solo l'attività amministrativa era stata delocalizzata. Si sostiene che vi sia un primo travisamento probatorio per omissione, nella misura in cui, mentre la circostanza relativa alla chiusura dei locali interni delle due società era stata provata in seguito alle dichiarazioni dibattimentali, l'asserito accertamento in ordine all'indisponibilità - in capo agli ex amministratori e agli operatori della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - del piazzale antistante ove avveniva lo stoccaggio dei rottami compravenduti, il cui accesso era delimitato da un cancello, oblitera un decisivo risultato di prova in senso contrario. La difesa afferma che la teste Sensani, impiegata della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., all'udienza del 3 ottobre 2017 avrebbe dichiarato che, anche dopo la sostituzione delle chiavi degli uffici da parte degli amministratori giudiziari, il cancello antistante l'area esterna di stoccaggio "si poteva aprire tranquillamente". Tale affermazione, peraltro, risulterebbe compatibile con quanto dichiarato dallo stesso amministratore giudiziario, dott. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 23 gennaio 2018, circa il precario funzionamento del cancello stesso. Conseguentemente, la possibilità, in capo agli operatori della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di disporre del piazzale di carico e scarico della merce presso la sede aziendale priverebbe di supporto logico la massima di esperienza proposta per inferire la non operatività commerciale della società a partire da marzo 2011: avuto accesso al piazzale, infatti, la società venditrice ben avrebbe potuto proseguire nelle attività d'impresa, delocalizzando la mera gestione amministrativa. Dall'altra parte, le massime di esperienza poste a fondamento dell'accertamento, in entrambi i periodi rilevanti, risulterebbero connotate da vizi logici. Con riferimento all'inizio del 2011, l'inesistenza delle vendite operate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. viene desunta dal deficit del suo magazzino, nel senso che essa non avrebbe potuto vendere la merce non avendola a disposizione in quantità sufficiente. Si sarebbe dovuto considerare che la «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. altro non era che una costola di un ramo aziendale della [OSCURATO:SOCIETA], anch'essa facente parte del gruppo Cannarozzo, con sede allo stesso indirizzo della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ovverosia via Forlanini, n. 69, Desio», da cui si rileva la confusione tra le società. Dunque, se l'azienda venditrice deve ritenersi "confusa" con le altre società, allora "confuso" è anche il relativo magazzino, la cui consistenza non può essere ricostruita con riferimento ai soli acquisti formalmente imputati alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riferimento al periodo successivo al marzo 2011, la massima di esperienza utilizzata troverebbe smentita negli atti stessi del processo: la tesi secondo cui una società, privata dei propri locali, cesserebbe totalmente ogni attività avrebbe dovuto rapportarsi con un decisivo accertamento istruttorio di segno contrario; infatti nel periodo successivo al sequestro la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha acquistato all'asta dell'[OSCURATO:PERSONA] un ingente quantitativo di materiale ferroso (come documentato dal verbale di aggiudicazione del 13 dicembre 2011). La Corte di appello di Firenze avrebbe svilito il significato probatorio di tale ultima operazione, che invece rendeva conto dell'operatività commerciale della società anche dopo il sequestro del marzo 2011. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censurano l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'evasione delle imposte dirette, quali IRES e IRAP. Infatti, secondo il ricorrente, le operazioni contestate sarebbero soggettivamente inesistenti, in quanto il giudice, pur rilevando l'inesistenza delle vendite sottostanti alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avrebbe riconosciuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato la medesima merce da altri fornitori; e tuttavia questo non sarebbe sufficiente ad integrare la fattispecie incriminatrice, che fa riferimento a "elementi passivi fittizi". Secondo la difesa, gli elementi passivi esposti possono considerarsi fittizi solo ove corrispondenti a costi effettivamente non sostenuti, cosicché possa ritenersi integrata la relativa fattispecie. Dunque, nel caso di specie, l'accertamento dell'effettività dei costi sostenuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l'acquisto della merce 3 AsL (pur se da soggetti diversi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) escluderebbe la configurabilità del reato in capo al ricorrente. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della disposizione penale incriminatrice, nonché vizi della motivazione, con riferimento all'accertamento dell'elemento soggettivo nella condotta di evasione dell'IVA, rappresentato dal dolo specifico. Nel contestare la mancanza di motivazione in merito alla consapevolezza in capo all'imputato della falsità delle operazioni di acquisto, si evidenzia che il giudice, una volta ritenuto provato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva consegnato alla [OSCURATO:SOCIETA]. solo fatture false e non la merce richiamata, ne aveva desunto che l'imputato fosse pienamente consapevole della falsità dell'intera operazione. I giudici di merito non avrebbero, però, considerato che vi era stato il probabile acquisto della medesima merce da altri fornitori, che escludeva la malafede dell'imputato, a fronte di numerosi indicatori fattuali che deporrebbero per l'assenza di coscienza in capo all'acquirente dell'artificiosità delle operazioni passive come descritte in fattura e della natura di "cartiera" della venditrice, tra i quali: l'estraneità di Zaccari alla gestione degli acquisti effettuati da quest'ultima, l'operatività almeno apparente della stessa, l'impossibilità da parte dell'imputato di conoscere la criticità della tenuta delle scritture contabili e dei registri fornitori- clienti. Quanto invece alla mancanza di motivazione circa il dolo specifico, ossia allo scopo di evasione, il ricorrente sostiene che tale profilo sia rilevante con precipuo riferimento alla presunta evasione dell'IVA, tributo indiretto per il quale, in astratto, anche la mera diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura può integrare la fattispecie di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Nel caso di specie, invece, le operazioni di vendita oggetto di contestazione sarebbero state effettuate in regime di reverse charge. Conseguentemente, dal punto di vista contabile, l'operazione risulterebbe completamente neutra, in quanto l'acquirente è chiamato ad annotare il documento sia sul registro delle fatture emesse (art. 23 del d.P.R. n. 633 del 1972) o in quello dei corrispettivi (art. 24 del d.P.R. n. 633 del 1972), sia, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti (art. 25 del d.P.R. n. 633 del 1972); quindi, attraverso la doppia registrazione, VIVA non sarebbe materialmente versata dall'acquirente. Così nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha emesso fatture in regime di reverse charge ai sensi dell'art. 74, commi 7, 8 e 9, del d.P.R. n. 633 del 1972, correttamente registrate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sia nel registro fatture emesse che nel registro acquisti. Dunque, il recepimento nelle dichiarazioni a fini IVA delle poste contabili relative alle fatture in questione sarebbe oggettivamente inidoneo a determinare alcuna detrazione indebita dell'IVA, dal momento che l'imposta è resa contabilmente neutra dalla doppia registrazione e non può compensare VIVA versata con riferimento ad acquisti diversi. 2.4. Con un quarto motivo di ricorso, il ricorrente adduce l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del debito tributario e delle sanzioni accessorie per una durata superiore al minimo edittale. In particolare, il ricorrente enfatizza l'avvenuto svolgimento del procedimento tributario, nell'ambito del quale aveva provveduto al pagamento di una quota rilevante del debito sorto dalle contestazioni dell'Agenzia delle Entrate; proprio l'adempimento spontaneo di tale debito e l'effettuazione di una mole ingente di pagamenti senza ricorrere alla richiesta di dissequestro delle somme vincolate in sede cautelare avrebbe dovuto essere valorizzata ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Inoltre, la difesa sostiene che vi sarebbe un travisamento del fatto lì dove si afferma che l'imputato aveva provveduto al pagamento utilizzando i fondi già destinati ad essere acquisiti dall'Erario, poiché il parziale dissequestro funzionale al pagamento rateale concordato con l'Agenzia delle Entrate è intervenuto solo dopo la definizione della procedura agevolata delle pendenze tributarie, mentre i pagamenti precedenti sarebbero stati effettuati con denaro ulteriore rispetto a quello già oggetto di sequestro preventivo. Si aggiunge, inoltre, che l'argomentazione offerta dalla Corte di appello sul punto sarebbe intrinsecamente illogica, poiché, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 74 del 2000, gli effetti estintivi o di attenuazione della responsabilità penale, tipizzati dagli art. 13 e 14, derivano dal pagamento di un debito tributario sempre suscettibile, in astratto, di essere sottoposto a sequestro o futura confisca, per evitare che "l'ablazione definitiva di un bene possa essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa". Quindi, la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato non opererebbe per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. A parere del ricorrente, dunque, non è condivisibile la tesi per la quale l'adempimento del debito tributario - sempre possibile, per espressa disposizione normativa, con denaro suscettibile di sequestro e successiva confisca - può condurre al riconoscimento per l'imputato di benefici tipici, finanche estintivi del reato, ma non può essere valorizzato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche o delle operazioni di dosimetria sanzionatoria. Inoltre, il riferimento a pagamenti già effettuati aventi ad oggetto anche imposte prive di rilevanza penale non avrebbe alcun collegamento con il dissequestro parziale, autorizzato dal giudice procedente per 5 AsL il versamento delle somme derivanti da reato e oggetto della procedura di definizione agevolata. 2.5 Con un quinto motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione con riferimento alla confisca per equivalente. Invocando la giurisprudenza di legittimità, si sostiene che il sequestro preventivo e la conseguente confisca devono essere mantenuti sino all'integrale effettivo pagamento del quantum evaso, ma il giudice, in caso di pagamento rateale, è chiamato a tenere conto di quanto già versato ai fini della quantificazione della misura. Nel caso di specie, la difesa sostiene di avere indicato in modo dettagliato le somme già versate; mentre il pagamento rateale, ancora in corso, sarebbe documentato dal versamento di plurimi importi che andrebbero scomputati dal quantum confiscabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si denunciano vizi della motivazione e di travisamento della prova in relazione all'inesistenza delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - è inammissibile. In punto di diritto, va ricordato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex plurimis, Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837). Più precisamente, il travisamento della prova che è consentito dedurre in cassazione consiste nella contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio o nell'omessa valutazione di una prova decisiva (ex plurimis, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567). Dunque, per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione 6 intk abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione, o di altro elemento di prova, e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (ex multis, Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Alla luce di queste premesse, e tenuto conto delle stesse deduzioni difensive, è di tutta evidenza che, nel caso di specie, non si è in presenza di un travisamento della prova, ma al più di una difforme lettura delle dichiarazioni dei testi, che non sono state affatto ignorate o pretermesse da parte dei giudici di merito, ma specificamente considerate e interpretate in termini che non possono ritenersi censurabili in questa sede, ove non è possibile proporre una diversa valutazione del dato istruttorio. In definitiva, cioè, i giudici di merito hanno ritenuto, sulla base delle risultanze probatorie a loro disposizione, che, dopo il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., da cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva acquistato un ramo di azienda, tutti i locali in cui essa operava, compreso il capannone in cui veniva stoccata la merce e il piazzale antistante ad esso, vennero chiusi dalla originaria curatrice e resi inaccessibili, perché caduti nel fallimento. Dal dato dell'inaccessibilità dei locali congiunto alle dichiarazioni rilasciate dai testi, nonché dagli altri elementi di prova specificatamente individuati e valutati nel provvedimento impugnato, la Corte di appello trae la conclusione che la chiusura di detto spazio ha reso impossibile la prosecuzione dell'attività e quindi che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non può avere effettuato le forniture di cui alle fatture oggetto di imputazione. In particolare, risultano pienamente logiche e coerenti le affermazioni della Corte d'appello (pagg. 3-5 della sentenza impugnata), secondo cui: a) la teste Sensani, da un lato, è estremamente generica nell'individuare i periodi nei quali il piazzale, nonostante la mancanza delle chiavi, sarebbe stato ipoteticamente accessibile, dall'altro, ammette di non avere mai assistito all'effettivo carico di merci, cosicché la sua ricostruzione dei fatti risulta irrilevante ai fini dell'accertamento dell'operatività della società venditrice; b) nessun trasporto risulta effettuato dal magazzino della società venditrice, di talché deve essere ritenuta irrilevante l'eventuale consistenza del magazzino stesso, peraltro meramente asserita dalla difesa; c) non vi è corrispondenza fra fatture e documenti di trasporto, né può essere presa in considerazione la consulenza di parte, vista la scarsa affidabilità dei criteri di calcolo applicati e l'intrinseca contraddittorietà della stessa (pag. 6 della sentenza); d) quanto, poi, al preteso acquisto di materiali dall'Istituto vendite giudiziarie, che giustificherebbe - contro l'evidenza - l'operatività della società venditrice, la generica prospettazione difensiva si riferisce ad un'aggiudicazione del dicembre 2011, ovvero successiva all'emissione dell'ultima delle fatture 7 rk_ oggetto dell'imputazione e, dunque, irrilevante ai fini della prova dell'esistenza di una provvista di merce. 1.2. Il secondo motivo - con cui il ricorrente censura la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 nonché vizi della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato con riferimento alle imposte dirette - è parimenti inammissibile. Infatti - pur dovendosi riconoscere la correttezza del richiamo di parte ricorrente all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 in ordine all'evasione delle imposte sui redditi, rilevano solo le operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero quelle relative alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, e non anche le operazioni soggettivamente inesistenti, quando cioè l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura e il soggetto che abbia erogato la prestazione (ex multis, Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017, dep. 13/02/2018, Rv. 272814) - occorre evidenziare che tale profilo di doglianza, riferito dallo stesso ricorrente sia alla violazione di legge sia al vizio della motivazione, non è stato specificamente posto all'attenzione del giudice di appello. Quanto al primo aspetto, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è inammissibile «per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello», con la conseguenza che la violazione di legge non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 27256 del 01/10/2020, Rv. 279903; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577). Volendo considerare, invece, il motivo di ricorso alla stregua di un vizio di motivazione e non di una violazione di legge, il risultato non cambia, perché il ricorrente ha omesso di interrogare specificatamente il giudice di secondo grado anche su tale aspetto. E non possano essere dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione questioni di fatto sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex multis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202). Non sono dunque deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame - nel caso di specie, l'inesistenza esclusivamente sul piano soggettivo delle operazioni oggetto di imposizione fiscale - dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, deve comunque rilevarsi che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado non riqualificano come soggettivamente inesistenti le operazioni indicate come oggettivamente inesistenti in imputazione, limitandosi a prospettare, in via del tutto congetturale, la possibilità che via sia stato un acquisto di materiali al nero da parte della società dell'imputato, la cui entità e consistenza non viene indicata compiutamente dalla difesa neanche con il ricorso per cassazione; con la conseguenza che la detraibilità e l'esistenza stessa dei relativi costi rimangono del tutto incerte e ipotetiche. 1.3. Il terzo motivo di ricorso - riferito all'accertamento del dolo specifico del reato, che si sostanzia, oltre che nella conoscenza dell'insussistenza delle operazioni passive, anche nel perseguimento della finalità di evasione - è infondato. Infatti, quanto al primo aspetto, ossia la conoscenza dell'insussistenza delle operazioni passive, nell'atto di ricorso viene semplicemente offerta una diversa ricostruzione dei fatti, basata sulla preferenza per alcuni elementi probatori piuttosto che per altri, non potendosi configurare, nel caso di specie, un travisamento della prova, come già ampiamente sopra evidenziato. Con riferimento al perseguimento dello scopo di evasione, invece, non è dato ravvisare alcun vizio di motivazione. La Corte di appello ha correttamente valorizzato una serie di elementi di prova, tra cui il fatto che Zaccari avesse sottoscritto o fatto sottoscrivere ai suoi dipendenti documenti di trasporto falsi, avesse utilizzato fatture provenienti da un soggetto - la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - che non gli aveva fornito alcunché, e che si fosse avvalso per il trasporto di un proprio dipendente, il quale sicuramente aveva accertato la chiusura della sede e l'impossibilità di accedere al magazzino e al piazzale di carico. Quanto, infine, al richiamato regime di reverse charge che farebbe risultare l'operazione completamente neutra dal punto di vista contabile, a questa Corte è preclusa qualsiasi pronuncia o valutazione, in considerazione del fatto che si tratta di un profilo, del tutto ipotetico, che non è stato rimesso all'attenzione del giudice di appello, che non aveva, dunque, alcun onere di motivare sul punto, come sopra evidenziato (sub 1.2.). 1.4. Il quarto motivo di ricorso - inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del debito tributario e all'entità delle sanzioni accessorie - è infondato. Nel provvedimento impugnato, infatti, la Corte di appello offre un'adeguata motivazione, facendo leva sul numero delle fatture utilizzate, sull'entità elevata delle imposte evase, sulla continuità nel tempo della condotta di reato, sull'utilizzo del denaro già sequestrato ai fini del pagamento delle imposte dovute a seguito dell'adesione ad una procedura di definizione agevolata delle pendenze tributarie con l'Agenzia delle Entrate, sulla pervicacia nell'evadere le imposte e nel non rispettare le norme tributarie. A fronte di una tale motivazione, ancora una volta, il ricorrente si limita ad offrire una diversa interpretazione degli elementi emergenti dal quadro istruttorio, non indicando in modo puntuale le fonti per i pagamenti che avrebbe asseritamente effettuato senza attingere al denaro sequestrato e non contestando l'affermazione della sentenza di secondo grado secondo cui tali pagamenti avrebbero per oggetto, non solo e non tanto i debiti tributari per i quali si procede, ma anche ulteriori diverse pendenze. Ed è evidente che, per l'applicazione della causa di non punibilità e della circostanza attenuante di cui agli art. 13 e 13-bis, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, è necessario che l'imputato fornisca una prova rigorosa non solo del pagamento, della rateizzazione, dell'adesione a procedure conciliative o del ravvedimento operoso, ma anche dell'esatta imputazione delle somme versate o rateizzate allo specifico debito tributario oggetto del procedimento penale. A tale debito e non ad altri si riferiscono, infatti, le richiamate disposizioni premiali. 1.5. Il quinto motivo - riferito alla quantificazione della confisca - è, anch'esso, inammissibile. La difesa asserisce di avere impugnato, con specifico motivo di appello, la confisca per equivalente della somma di denaro oggetto di sequestro preventivo, lamentando la mancanza di motivazione sul punto da parte della Corte di secondo grado. Dall'esame degli atti, risulta che il ricorrente ha rimesso all'attenzione del giudice territoriale il pagamento rateale in corso, richiamando gli importi asseritamente già versati, ma lo ha fatto al fine di contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, ma non per ottenere una riquantificazione della confisca. Si tratta, dunque, di una questione preclusa al sindacato di questa Corte, perché non oggetto specifico del giudizio di appello. A ciò deve in ogni caso aggiungersi che la difesa non ha dimostrato, né compiutamente prospettato, l'esatta imputazione dei pagamenti a suo dire effettuati, in presenza di una pluralità di debiti tributari pacificamente estranei al presente procedimento. Né si è considerato che la somma confiscata è - secondo quanto indicato dalla difesa - di soli euro 357.620,18, a fronte di un profitto del reato ben più alto e di un parziale dissequestro autorizzato per effettuare i pagamenti. 2. Da quanto precede consegue il rigetto del r