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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06027/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in concorso, aggravato dall'uso di un qualsiasi mezzo fraudolento (artt. 110, 624 e 625, n. 2 cod. pen.) Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disciplina di cui all'art. 110 c.p. - è manifestamente infondato in quanto manca di confrontarsi con la decisione impugnata in cui (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4) il giudice motiva in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria sulla configurazione nel caso di specie del concorso di persone nel reato, indicando le fonti di prova da cui desume tale convincimento.

Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. - è manifestamente infondato poiché sollecita una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione dell'applicabilità dell'aggravante.

Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen. - è manifestamente infondato dal momento che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Considerato che con il quarto motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché è generico per indeterminatezza essendo privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in concorso, aggravato dall'uso di un qualsiasi mezzo fraudolento (artt. 110, 624 e 625, n. 2 cod. pen.) Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disciplina di cui all'art. 110 c.p. - è manifestamente infondato in quanto manca di confrontarsi con la decisione impugnata in cui (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4) il giudice motiva in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria sulla configurazione nel caso di specie del concorso di persone nel reato, indicando le fonti di prova da cui desume tale convincimento. Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. - è manifestamente infondato poiché sollecita una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione dell'applicabilità dell'aggravante. Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen. - è manifestamente infondato dal momento che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Considerato che con il quarto motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché è generico per indeterminatezza essendo privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 06027/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris