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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 gennaio 1962

Cassazione n. 31105/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/01/1962 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) i motivi sub A), B) su giudizio di responsabilità, C) D), questi ultimi due limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, E) ed F), su diniego della pena sostitutiva, sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2, 3 e 4); ii) il motivo relativo alla recidiva (sub C e D) è stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/01/1962 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) i motivi sub A), B) su giudizio di responsabilità, C) D), questi ultimi due limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, E) ed F), su diniego della pena sostitutiva, sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2, 3 e 4); ii) il motivo relativo alla recidiva (sub C e D) è stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31105/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris