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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18506/2025

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osaria, tutti rappresentati e difes i dal l ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA] (CE), e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pietravairano (CE), quest’ultimo anche exart. 86 cod. proc. civ. come difensore si sé stesso, elettivamente domiciliati presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: fr ancescobenedetto.marrocco@avvocati - smcv.it; antonio.galardoavvocatismcv.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge [OSCURATO:PERSONA] ART. 9 D.LGS. N. 346/1990 domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per il Lazio il 18 luglio 2017, n. 4485/20/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi testamentari della defunta [OSCURATO:PERSONA], deceduta a Pietravairano (CE) il 2 novembre 2007, hannoproposto ricorso sulla base di quattro motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 18 luglio 2017, n. 4485/20/2017, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione n. 08/00627/000029/001 da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’imposta complementare sulle successionidopo l’ applicazione della presunzione pari al 10% del valore dell’asse ereditario, in base alla dichiarazione di successione del 28 ottobre 2 008, registrata a Roma il 15dicembre 2008 al n.29 - vol. 627 , nella quale si eranoindicati tra le attività anche il danaro depositato presso la “[OSCURATO:PERSONA] di AnconaS.p.A.”, per un totale di € 93.511,71, ed il danaro depositato presso la “[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].”, perun totale di € 35.389,01, h a accolto , in sede rescindente, l a revocazione propost a da ll ’Agenzia delle Entrate nei loro confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 1 6 ottobre 2014, n. 6128/37/2014, ed ha accolto, in sede rescissoria, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei loro confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 13 marzo 2012, n. 127/60/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

3. In prossimità dell’adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato rinuncia al ricorso, rappresentando «che sul medesimo rapporto tributario oggetto del presente giudizio nonché sulla medesima questione giuridica, si è già espressa questa Corte con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 21901/20» e, pertanto, «non esserci più l’interesse a ottenere sentenza su vicenda già definita». [OSCURATO:PERSONA]: 1.La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.)ed è stata sottoscritta dalle parti e da i difensor i ( art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.).

Pertanto, si deve dichiarare l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. 2.La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131). 3.Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere coordinato con l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nonché con l’art. 15, comma 2, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546), essendo, comunque, consentita la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali.

Nella specie, quindi, alla luce delle motivazioni addotte per la rinuncia, le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti. 4.Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9200; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 19559; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34974; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26812; Cass., Sez. Trib., 26 maggio 2025, n. 14024).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorsoe compensa tra le parti le spese giudiziali.

Così deciso a Roma nell a camera di consiglio de l 1 4 maggio 2025.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osaria, tutti rappresentati e difes i dal l ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA] (CE), e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pietravairano (CE), quest’ultimo anche exart. 86 cod. proc. civ. come difensore si sé stesso, elettivamente domiciliati presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: fr ancescobenedetto.marrocco@avvocati - smcv.it; antonio.galardoavvocatismcv.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge [OSCURATO:PERSONA] ART. 9 D.LGS. N. 346/1990 domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per il Lazio il 18 luglio 2017, n. 4485/20/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi testamentari della defunta [OSCURATO:PERSONA], deceduta a Pietravairano (CE) il 2 novembre 2007, hannoproposto ricorso sulla base di quattro motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 18 luglio 2017, n. 4485/20/2017, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione n. 08/00627/000029/001 da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’imposta complementare sulle successionidopo l’ applicazione della presunzione pari al 10% del valore dell’asse ereditario, in base alla dichiarazione di successione del 28 ottobre 2 008, registrata a Roma il 15dicembre 2008 al n.29 - vol. 627 , nella quale si eranoindicati tra le attività anche il danaro depositato presso la “[OSCURATO:PERSONA] di AnconaS.p.A.”, per un totale di € 93.511,71, ed il danaro depositato presso la “[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].”, perun totale di € 35.389,01, h a accolto , in sede rescindente, l a revocazione propost a da ll ’Agenzia delle Entrate nei loro confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 1 6 ottobre 2014, n. 6128/37/2014, ed ha accolto, in sede rescissoria, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei loro confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 13 marzo 2012, n. 127/60/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 3. In prossimità dell’adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato rinuncia al ricorso, rappresentando «che sul medesimo rapporto tributario oggetto del presente giudizio nonché sulla medesima questione giuridica, si è già espressa questa Corte con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 21901/20» e, pertanto, «non esserci più l’interesse a ottenere sentenza su vicenda già definita». [OSCURATO:PERSONA]: 1.La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.)ed è stata sottoscritta dalle parti e da i difensor i ( art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, si deve dichiarare l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. 2.La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131). 3.Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere coordinato con l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nonché con l’art. 15, comma 2, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546), essendo, comunque, consentita la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali. Nella specie, quindi, alla luce delle motivazioni addotte per la rinuncia, le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti. 4.Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9200; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 19559; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34974; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26812; Cass., Sez. Trib., 26 maggio 2025, n. 14024). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorsoe compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio de l 1 4 maggio 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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