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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 35932/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15702/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Frosinone, via Marittima, n. 208; –ricorrenti– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore -intimato- Avverso il decreto n. 1545/2020 emesso dalla Corte di appello di Roma, Sezione equa riparazione, il 26/10/2020, depositato il 27/11/2020 e non notificato, conclusivo del procedimento ex art. 5-ter, legge 24 marzo 2001, n. 89; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Liquidazione spese del giudizio – Maggiorazione ex art. 4 , comma 2 (difesa di pluralità di parti), e 4, comma 1-bis (deposito telematico), del D.M. n. 55 del 2014 –Domanda sul punto –Omessa decisione –Conseguenze.

Rilevato che:

1. Con ricorso ex art. 3 e ss. legge 24 marzo 2001, depositato telematicamente il 30/9/2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adirono la Corte d’Appello di Roma – Sez.

Equa riparazione, onde ottenere l’indennizzo per irragionevole durata del processo penale che li aveva visti imputati davanti al Tribunale di Frosinone.

La Corte d’Appello di Roma, con decreto pubblicato il 26 giugno 2020, dichiarò l’inammissibilità della domanda proposta, per non avere i ricorrenti depositato, nel giudizio penale presupposto, l’istanza di accelerazione di cui all’art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001, come novellato.

L’opposizione avverso questo decreto, proposta dai ricorrenti in ragione dell’obbligo, gravante sul giudice, di chiedere, ai sensi dell’art. 640, secondo comma, cod. proc. civ., la produzione della formulata istanza, con la quale domandarono altresì la condanna del Ministero al pagamento dell’indennizzo per ciascuno di euro 2.400,00, dato il tempo di non ragionevole durata del processo, esitò nel decreto n. 12321 del 16/2/2021, con il quale la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’opposizione, revocò il decreto opposto e condannò il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1.500,00 e in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1.000,00, oltre alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre a spese forfetarie al 15%, IVA, CPA ed euro 54,00 di esborsi.

2. Contro il predetto decreto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Considerato che:

1. Col primo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 3 e 24, legge 13 giugno 1942, n. 794, dell’art. 4 del D.M. del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., dell’art. 91 cod. proc. civ., nonché dei principi in materia di determinazione e liquidazione dei diritti, onorari e spese di avvocato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello liquidato le spese del giudizio, pur correttamente secondo il criterio della soccombenza, secondo il valore minimo degli importi tabellari, in ragione della natura non particolarmente difficoltosa della materia, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento, a tale titolo, di euro 1.000,00 a titolo di compensi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui di essi, IVA, CPA ed euro 54,00 per esborsi.

Ad avviso dei ricorrenti, la non particolare difficoltà della materia (ossia dei procedimenti per l’equa riparazione ai sensi della legge Pinto) evidenziata dai giudici di merito, oltre a costituire una mera clausola di stile, non poteva essere considerata valida ragione per ridurre al minimo il compenso spettante al procuratore della parte vincitrice, in quanto non soltanto costituiva una modalità automatica, idonea ad annullare i criteri stabiliti dal D.M. n. 55/14, secondo cui si sarebbe dovuto tener conto dei valori medi, nonché delle caratteristiche, del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ma trascurava le stesse istanze dei ricorrenti, che avevano chiesto la liquidazione secondo i valori medi.

Il lavoro svolto dal difensore, inoltre, non poteva considerarsi minimale, avendo avuto un esito positivo, rispetto al precedente grado del giudizio.

2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 4, comma 1-bis del D.M. del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito liquidato il compenso finale in misura inferiore a quanto previsto dalla legge, sia in quanto determinato secondo il valore minimo, sia in quanto privo dell’aumento del 30% ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/14, previsto in caso di deposito telematico degli atti e richiesto dai ricorrenti, di cui non vi era menzione nella motivazione, benché gli atti nel precedente grado del giudizio fossero stati depositati con modalità telematica e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizionee consentissero la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.

3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 4, comma 2, D.M. del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello riconosciuto l’aumento del compenso al 30% ex art. 4, comma 2, D.M. del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, per avere l’avvocato difeso contemporaneamente due distinti soggetti nella stessa causa;

4. Con il quarto motivo, si lamenta l’omessa pronuncia, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello omesso di applicare alla liquidazione del compenso per le spese processuali anche l’aumento del 30% di cui all’art. 4, comma 1-bis del D.M. del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, formalmente ed espressamente richiesto nelle conclusioni, posto che i valori minimi delle tabelle e l’aumento del 30% avrebbero consentito di superare, assieme, il valore di euro 1.000,00 invece riconosciuto, oltre agli accessori.

5. Col quinto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 3, comma 4, primo periodo, legge 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., subordinato al primo motivo di ricorso, per avere la Corte d’Appello omesso di motivare sul perché avesse asserito che la «natura della materia non presenta particolari difficoltà», benché questo avesse portato alla riduzione dei valori medi fino al minimo, sicché detta riduzione era sprovvista di qualsiasi giustificazione logico-giuridica.

6. Il primo e il quinto motivo sono infondati.

Questa Corte ha, in più occasioni, avuto modo di affermare che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale (Cass., Sez . 6 - 3 , 15/12/2017, n. 30286), sicché, non trovando fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, il giudice è tenuto soltanto a quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, per cui «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura» (Cass., Sez.

L, 10/05/2019, n. 12537; Cass., Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; Cass., Sez. 6 - 3, 09/11/2017, n. 26608; Cass., Sez.

L , 02/10/2017, n. 22991; Cass., Sez. 6 - 3, 11/12/2017, n. 29606; Cass., Sez. 3 , 13/07/2021, n. 19989 ), fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, secondo comma, cod. civ., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass., Sez. 6- 3 , 15/12/2017, n. 30286) .

Peraltro, il principio secondo il quale, quando la parte presenta la nota spese, ai sensi dell'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore (in tal senso, Cass., Sez. 2 , 05/05/2 022, n. 14198) , non può trovare applicazione quando, come nella specie, il giudice abbia deciso per una somma inferiore a quella richiesta, allorché essa sia inclusa nell’ambito della forbice tra il minimo e massimo tariffario, dovendo altrimenti motivare sul discostamento da tali limiti.

Ciò comporta che, non essendo in contestazione il fatto che i giudici di merito abbiano liquidato le spettanze del difensore entro il limite minimo, deve escludersi che fosse necessaria una specifica motivazione sul punto, senza che rilevi il principio della congruità del compenso, essendo essa insita nella forbice tra minimo e massimo predeterminata dal legislatore, o il richiamo, contenuto nel decreto, alla semplicità della causa (si veda con riferimento a questo aspetto, Cass., Sez. 2, 18/8/2021, n. 23088).

Da quanto detto consegue l’infondatezza del motivo.

7. Il secondo e il quarto motivo, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono, invece, fondati.

Il comma 1-bis dell’art. 4, del D.M. n. 55 del 2014 - inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 8 marzo 2018, n. 37, a decorrere dal 27 aprile 2018, e applicabile, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del medesimo D.M. n. 37/2018, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (27 aprile, 2018) stabilisce, infatti, che «il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto».

Nonostante la norma, attraverso la dicitura «di regola», sembri far propendere per la facoltatività e non per l’obbligatorietà dell’aumento previsto dalla norma, come già affermato da questa Corte con riferimento all’art. 12, n. 2, del medesimo D.M. (in tal senso Cass., Sez. 2, 4/3/2020, n. 6005), deve ritenersi che l’omessa pronuncia sulla richiesta di aumento ex art. 4, comma 1- bis, non possa considerarsi rigetto implicito della domanda, ricorrendo una tale ipotesi quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., 2017, n. 24155) e non anche quando, come nella specie, nessuna parte della motivazione si ponga, rispetto a tale domanda, in posizione antitetica.

Deve allora confermarsi il principio secondo il quale, i n tema di spese processuali, realizza un'omessa pronuncia la motivazione che non espliciti le ragioni del rigetto della domanda di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione che consentano la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto, giacché, in ragione dell'autonomia di tale domanda, è da escludere che possa essere ravvisata un'ipotesi di rigetto implicito nel mancato riconoscimento della maggiorazione (sul punto, Cass., Sez . 2, 18/08/2021, n. 23088).

8. E’ infine fondato anche il terzo motivo.

L’art. 4, comma 2, D.M. del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, stabilisce, infatti, che: «quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti».

Alla stregua di tale disposizione, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del D.M. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratiodella disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, primo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 1 , 19/01/2022, n. 1650; Cass., Sez. 3 , 27/08/2015, n. 17215).

In tali evenienze, secondo quanto già sostenuto da questa Corte, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura, a carico del medesimo, l'onere di motivare, sia nel caso in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nel caso contrario (Cass., Sez.6 - 2 , 14/01/2020, n. 461).

Non avendo pertanto i giudici di merito dato conto dei motivi per i quali non è stato riconosciuto l’aumento, la censura deve ritenersi, sotto questo profilo, fondata.

9. In conclusione, rigettati il primo e il quinto motivo e accolti i restanti, il decreto deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accolti il secondo, il terzo e il quarto motiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15702/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Frosinone, via Marittima, n. 208; –ricorrenti– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore -intimato- Avverso il decreto n. 1545/2020 emesso dalla Corte di appello di Roma, Sezione equa riparazione, il 26/10/2020, depositato il 27/11/2020 e non notificato, conclusivo del procedimento ex art. 5-ter, legge 24 marzo 2001, n. 89; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Liquidazione spese del giudizio – Maggiorazione ex art. 4 , comma 2 (difesa di pluralità di parti), e 4, comma 1-bis (deposito telematico), del D.M. n. 55 del 2014 –Domanda sul punto –Omessa decisione –Conseguenze. Rilevato che: 1. Con ricorso ex art. 3 e ss. legge 24 marzo 2001, depositato telematicamente il 30/9/2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adirono la Corte d’Appello di Roma – Sez. Equa riparazione, onde ottenere l’indennizzo per irragionevole durata del processo penale che li aveva visti imputati davanti al Tribunale di Frosinone. La Corte d’Appello di Roma, con decreto pubblicato il 26 giugno 2020, dichiarò l’inammissibilità della domanda proposta, per non avere i ricorrenti depositato, nel giudizio penale presupposto, l’istanza di accelerazione di cui all’art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001, come novellato. L’opposizione avverso questo decreto, proposta dai ricorrenti in ragione dell’obbligo, gravante sul giudice, di chiedere, ai sensi dell’art. 640, secondo comma, cod. proc. civ., la produzione della formulata istanza, con la quale domandarono altresì la condanna del Ministero al pagamento dell’indennizzo per ciascuno di euro 2.400,00, dato il tempo di non ragionevole durata del processo, esitò nel decreto n. 12321 del 16/2/2021, con il quale la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’opposizione, revocò il decreto opposto e condannò il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1.500,00 e in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1.000,00, oltre alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre a spese forfetarie al 15%, IVA, CPA ed euro 54,00 di esborsi. 2. Contro il predetto decreto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Considerato che: 1. Col primo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 3 e 24, legge 13 giugno 1942, n. 794, dell’art. 4 del D.M. del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., dell’art. 91 cod. proc. civ., nonché dei principi in materia di determinazione e liquidazione dei diritti, onorari e spese di avvocato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello liquidato le spese del giudizio, pur correttamente secondo il criterio della soccombenza, secondo il valore minimo degli importi tabellari, in ragione della natura non particolarmente difficoltosa della materia, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento, a tale titolo, di euro 1.000,00 a titolo di compensi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui di essi, IVA, CPA ed euro 54,00 per esborsi. Ad avviso dei ricorrenti, la non particolare difficoltà della materia (ossia dei procedimenti per l’equa riparazione ai sensi della legge Pinto) evidenziata dai giudici di merito, oltre a costituire una mera clausola di stile, non poteva essere considerata valida ragione per ridurre al minimo il compenso spettante al procuratore della parte vincitrice, in quanto non soltanto costituiva una modalità automatica, idonea ad annullare i criteri stabiliti dal D.M. n. 55/14, secondo cui si sarebbe dovuto tener conto dei valori medi, nonché delle caratteristiche, del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ma trascurava le stesse istanze dei ricorrenti, che avevano chiesto la liquidazione secondo i valori medi. Il lavoro svolto dal difensore, inoltre, non poteva considerarsi minimale, avendo avuto un esito positivo, rispetto al precedente grado del giudizio. 2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 4, comma 1-bis del D.M. del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito liquidato il compenso finale in misura inferiore a quanto previsto dalla legge, sia in quanto determinato secondo il valore minimo, sia in quanto privo dell’aumento del 30% ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/14, previsto in caso di deposito telematico degli atti e richiesto dai ricorrenti, di cui non vi era menzione nella motivazione, benché gli atti nel precedente grado del giudizio fossero stati depositati con modalità telematica e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizionee consentissero la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto. 3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 4, comma 2, D.M. del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello riconosciuto l’aumento del compenso al 30% ex art. 4, comma 2, D.M. del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, per avere l’avvocato difeso contemporaneamente due distinti soggetti nella stessa causa; 4. Con il quarto motivo, si lamenta l’omessa pronuncia, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello omesso di applicare alla liquidazione del compenso per le spese processuali anche l’aumento del 30% di cui all’art. 4, comma 1-bis del D.M. del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, formalmente ed espressamente richiesto nelle conclusioni, posto che i valori minimi delle tabelle e l’aumento del 30% avrebbero consentito di superare, assieme, il valore di euro 1.000,00 invece riconosciuto, oltre agli accessori. 5. Col quinto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 3, comma 4, primo periodo, legge 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., subordinato al primo motivo di ricorso, per avere la Corte d’Appello omesso di motivare sul perché avesse asserito che la «natura della materia non presenta particolari difficoltà», benché questo avesse portato alla riduzione dei valori medi fino al minimo, sicché detta riduzione era sprovvista di qualsiasi giustificazione logico-giuridica. 6. Il primo e il quinto motivo sono infondati. Questa Corte ha, in più occasioni, avuto modo di affermare che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale (Cass., Sez . 6 - 3 , 15/12/2017, n. 30286), sicché, non trovando fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, il giudice è tenuto soltanto a quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, per cui «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura» (Cass., Sez. L, 10/05/2019, n. 12537; Cass., Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; Cass., Sez. 6 - 3, 09/11/2017, n. 26608; Cass., Sez. L , 02/10/2017, n. 22991; Cass., Sez. 6 - 3, 11/12/2017, n. 29606; Cass., Sez. 3 , 13/07/2021, n. 19989 ), fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, secondo comma, cod. civ., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass., Sez. 6- 3 , 15/12/2017, n. 30286) . Peraltro, il principio secondo il quale, quando la parte presenta la nota spese, ai sensi dell'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore (in tal senso, Cass., Sez. 2 , 05/05/2 022, n. 14198) , non può trovare applicazione quando, come nella specie, il giudice abbia deciso per una somma inferiore a quella richiesta, allorché essa sia inclusa nell’ambito della forbice tra il minimo e massimo tariffario, dovendo altrimenti motivare sul discostamento da tali limiti. Ciò comporta che, non essendo in contestazione il fatto che i giudici di merito abbiano liquidato le spettanze del difensore entro il limite minimo, deve escludersi che fosse necessaria una specifica motivazione sul punto, senza che rilevi il principio della congruità del compenso, essendo essa insita nella forbice tra minimo e massimo predeterminata dal legislatore, o il richiamo, contenuto nel decreto, alla semplicità della causa (si veda con riferimento a questo aspetto, Cass., Sez. 2, 18/8/2021, n. 23088). Da quanto detto consegue l’infondatezza del motivo. 7. Il secondo e il quarto motivo, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono, invece, fondati. Il comma 1-bis dell’art. 4, del D.M. n. 55 del 2014 - inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 8 marzo 2018, n. 37, a decorrere dal 27 aprile 2018, e applicabile, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del medesimo D.M. n. 37/2018, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (27 aprile, 2018) stabilisce, infatti, che «il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto». Nonostante la norma, attraverso la dicitura «di regola», sembri far propendere per la facoltatività e non per l’obbligatorietà dell’aumento previsto dalla norma, come già affermato da questa Corte con riferimento all’art. 12, n. 2, del medesimo D.M. (in tal senso Cass., Sez. 2, 4/3/2020, n. 6005), deve ritenersi che l’omessa pronuncia sulla richiesta di aumento ex art. 4, comma 1- bis, non possa considerarsi rigetto implicito della domanda, ricorrendo una tale ipotesi quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., 2017, n. 24155) e non anche quando, come nella specie, nessuna parte della motivazione si ponga, rispetto a tale domanda, in posizione antitetica. Deve allora confermarsi il principio secondo il quale, i n tema di spese processuali, realizza un'omessa pronuncia la motivazione che non espliciti le ragioni del rigetto della domanda di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione che consentano la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto, giacché, in ragione dell'autonomia di tale domanda, è da escludere che possa essere ravvisata un'ipotesi di rigetto implicito nel mancato riconoscimento della maggiorazione (sul punto, Cass., Sez . 2, 18/08/2021, n. 23088). 8. E’ infine fondato anche il terzo motivo. L’art. 4, comma 2, D.M. del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, stabilisce, infatti, che: «quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti». Alla stregua di tale disposizione, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del D.M. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratiodella disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, primo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 1 , 19/01/2022, n. 1650; Cass., Sez. 3 , 27/08/2015, n. 17215). In tali evenienze, secondo quanto già sostenuto da questa Corte, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura, a carico del medesimo, l'onere di motivare, sia nel caso in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nel caso contrario (Cass., Sez.6 - 2 , 14/01/2020, n. 461). Non avendo pertanto i giudici di merito dato conto dei motivi per i quali non è stato riconosciuto l’aumento, la censura deve ritenersi, sotto questo profilo, fondata. 9. In conclusione, rigettati il primo e il quinto motivo e accolti i restanti, il decreto deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accolti il secondo, il terzo e il quarto motiv
Decreto Cassazione n. 35932/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris