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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15297/2023

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iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12685/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso; –ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] degli Ubaldi 66; – controricorrente – avverso la SENTENZA n. 2539/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 26 ottobre 2017; udita la relazione della causa, svolta dal [OSCURATO:PERSONA], nell’adunanza in camera di consiglio del 23/11/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Ferrara il fratello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, “accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale” del convenuto “sia in merito alla scrittura privata di protocollo d’intesa che al successivo accordo integrativo”, il convenuto fosse condannato “all’adempimento delle proprie obbligazioni e, in particolare, alla consegna di tutte le autovetture elencate nella scrittura privata di protocollo d’intesa in data 25 febbraio 2005 e in quella di accordo integrativo a stralcio e alla firma dei rispettivi passaggi di proprietà”, nonché “al risarcimento dei danni provocati a seguito del suo grave inadempimento contrattuale”.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando le domande attoree e proponendo domande riconvenzionali.

Il Tribunale di Ferrara rigettava sia le domande attoree che le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto, a fronte della impossibilità, a causa della indeterminatezza dell’oggetto dell’accordo, di individuare l’inadempimento ovvero l’adempimento delle parti.

2. La sentenza era impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza 26 ottobre 2017, n. 2539, rigettava il gravame.

Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Con il primo motivo si lamenta “disapplicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. sulla ricerca della comune intenzione delle parti del contratto”, ex art. 360, n. 3 c.p.c: il processo è stato “giocato tutto in termini di adempimento/inadempimento dell’accordo complessivo” e invece il giudice d’appello “fa assurgere l’esatta descrizione formale dei singoli autoveicoli a requisito essenziale di determinazione dell’oggetto” del contratto. 2) Il secondo motivo denuncia “vizio nella valutazione dei diversi elementi di prova, art. 115 c.p.c., in rapporto all’art. 360, n. 3 c.p.c.; motivazione apparente, nonché perplessa e obiettivamente incomprensibile, artt. 132, comma 2, n. 4 e 111, comma 6 Cost., in rapporto all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.”: la rappresentazione dell’allegato A da parte della Corte d’appello, che d’altra parte “si arresta al piano più superficiale”, non può fondare conseguenze di invalidità dell’accordo, in quanto i due fratelli volevano proprio stipulare il contratto; d’altro canto alla “deficienza” dell’elenco del ricorrente “ben può prestare ausilio quello prodotto dal convenuto in primo grado”, nonché l’interrogatorio di quest’ultimo e le testimonianze. 3) Il terzo motivo contesta “asserita impossibilità di calcolare il danno, artt. 1223 e 1226 c.c. in rapporto all’art. 360, n. 3 c.p.c.; motivazione apparente, nonché perplessa ed obiettivamente incomprensibile della sentenza impugnata, artt. 132, comma 2, n. 4 e 111, comma 6 Cost., in rapporto all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.”: “non si sa a cosa si riferisca” il giudice di secondo grado laddove afferma che “il convenuto ha adempiuto almeno in parte ai suoi obblighi” e “risulta alquanto misteriosa” la frase secondo cui “non è consentita la valutazione del rapporto sinallagmatico nella sua globalità”.

I tre motivi, tra loro strettamente connessi, non possono essere accolti.

Il giudice d’appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato le domande di adempimento e di risarcimento del danno del ricorrente (il rigetto di quelle riconvenzionali non è stato censurato da controparte), in quanto non è risultato determinato lo stesso oggetto della prestazione che, secondo il ricorrente, sarebbe stata inadempiuta.

La conclusione viene basata dal giudice d’appello sulla “inintellegibilità, genericità, incoerenza e confusione” dell’allegato A, parte sostanziale dell’accordo, che appunto non consente di individuare i beni oggetto dell’accordo; carenza di individuazione che non risulta superata dai risultati della consulenza tecnica d’ufficio e dalle dichiarazioni dei testimoni.

A fronte dell’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, il ricorrente (con il primo motivo) lamenta la mancata considerazione della volontà dei contraenti di concludere un accordo, senza confrontarsi con la ratio decidendi della decisione, di mancata individuazione dell’oggetto del medesimo, ed anzi ammettendo le carenze dell’allegato A e invocando piuttosto (con il secondo motivo) una, inammissibile, diversa valutazione delle dichiarazioni dei testimoni, preclusa a questa Corte di legittimità.

Del tutto eccentrico rispetto alla decisione è poi il terzo motivo che contesta alla Corte di non avere liquidato in favore del ricorrente il danno da egli patito, danno che non poteva essergli riconosciuto a fronte della mancata individuazione dell’obbligazione che sarebbe rimasta inadempiuta.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 4.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13 , comma 1 - bis del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12685/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso; –ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] degli Ubaldi 66; – controricorrente – avverso la SENTENZA n. 2539/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 26 ottobre 2017; udita la relazione della causa, svolta dal [OSCURATO:PERSONA], nell’adunanza in camera di consiglio del 23/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Ferrara il fratello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, “accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale” del convenuto “sia in merito alla scrittura privata di protocollo d’intesa che al successivo accordo integrativo”, il convenuto fosse condannato “all’adempimento delle proprie obbligazioni e, in particolare, alla consegna di tutte le autovetture elencate nella scrittura privata di protocollo d’intesa in data 25 febbraio 2005 e in quella di accordo integrativo a stralcio e alla firma dei rispettivi passaggi di proprietà”, nonché “al risarcimento dei danni provocati a seguito del suo grave inadempimento contrattuale”. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando le domande attoree e proponendo domande riconvenzionali. Il Tribunale di Ferrara rigettava sia le domande attoree che le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto, a fronte della impossibilità, a causa della indeterminatezza dell’oggetto dell’accordo, di individuare l’inadempimento ovvero l’adempimento delle parti. 2. La sentenza era impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza 26 ottobre 2017, n. 2539, rigettava il gravame. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Con il primo motivo si lamenta “disapplicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. sulla ricerca della comune intenzione delle parti del contratto”, ex art. 360, n. 3 c.p.c: il processo è stato “giocato tutto in termini di adempimento/inadempimento dell’accordo complessivo” e invece il giudice d’appello “fa assurgere l’esatta descrizione formale dei singoli autoveicoli a requisito essenziale di determinazione dell’oggetto” del contratto. 2) Il secondo motivo denuncia “vizio nella valutazione dei diversi elementi di prova, art. 115 c.p.c., in rapporto all’art. 360, n. 3 c.p.c.; motivazione apparente, nonché perplessa e obiettivamente incomprensibile, artt. 132, comma 2, n. 4 e 111, comma 6 Cost., in rapporto all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.”: la rappresentazione dell’allegato A da parte della Corte d’appello, che d’altra parte “si arresta al piano più superficiale”, non può fondare conseguenze di invalidità dell’accordo, in quanto i due fratelli volevano proprio stipulare il contratto; d’altro canto alla “deficienza” dell’elenco del ricorrente “ben può prestare ausilio quello prodotto dal convenuto in primo grado”, nonché l’interrogatorio di quest’ultimo e le testimonianze. 3) Il terzo motivo contesta “asserita impossibilità di calcolare il danno, artt. 1223 e 1226 c.c. in rapporto all’art. 360, n. 3 c.p.c.; motivazione apparente, nonché perplessa ed obiettivamente incomprensibile della sentenza impugnata, artt. 132, comma 2, n. 4 e 111, comma 6 Cost., in rapporto all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.”: “non si sa a cosa si riferisca” il giudice di secondo grado laddove afferma che “il convenuto ha adempiuto almeno in parte ai suoi obblighi” e “risulta alquanto misteriosa” la frase secondo cui “non è consentita la valutazione del rapporto sinallagmatico nella sua globalità”. I tre motivi, tra loro strettamente connessi, non possono essere accolti. Il giudice d’appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato le domande di adempimento e di risarcimento del danno del ricorrente (il rigetto di quelle riconvenzionali non è stato censurato da controparte), in quanto non è risultato determinato lo stesso oggetto della prestazione che, secondo il ricorrente, sarebbe stata inadempiuta. La conclusione viene basata dal giudice d’appello sulla “inintellegibilità, genericità, incoerenza e confusione” dell’allegato A, parte sostanziale dell’accordo, che appunto non consente di individuare i beni oggetto dell’accordo; carenza di individuazione che non risulta superata dai risultati della consulenza tecnica d’ufficio e dalle dichiarazioni dei testimoni. A fronte dell’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, il ricorrente (con il primo motivo) lamenta la mancata considerazione della volontà dei contraenti di concludere un accordo, senza confrontarsi con la ratio decidendi della decisione, di mancata individuazione dell’oggetto del medesimo, ed anzi ammettendo le carenze dell’allegato A e invocando piuttosto (con il secondo motivo) una, inammissibile, diversa valutazione delle dichiarazioni dei testimoni, preclusa a questa Corte di legittimità. Del tutto eccentrico rispetto alla decisione è poi il terzo motivo che contesta alla Corte di non avere liquidato in favore del ricorrente il danno da egli patito, danno che non poteva essergli riconosciuto a fronte della mancata individuazione dell’obbligazione che sarebbe rimasta inadempiuta. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 4.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13 , comma 1 - bis del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu
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