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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06538/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 33509/2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di tentato furto PI uriaggravato; Rilevato che il primo motivo — che eccepisce l'omessa pronuncia di improcedibilità del reato per difetto di querela — è manifestamente infondato in quanto la querela in atti, sporta 1'11 ottobre 2020 presso la stazione Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], responsabile del punto vendita OVS, contiene la specifica richiesta di punizione del responsabile e proviene da soggetto legittimato; Considerato, sempre quanto alla questione suesposta, che i responsabile del punto vendita è soggetto legittimato a proporre querela, alla luce dei principi stabiliti da Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 (secondo cui «Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela») e ribaditi, tra le altre, da Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342; Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906; Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani e altro, Rv. 259289).

Considerato, ancora, che tale legittimazione prescinde dalla presenza o meno del soggetto al momento del reato, perché non è quello che radica la sua legittimazione, ma la titolarità di una relazione di fatto con il bene, legata alla qualifica rivestita ed alle funzioni in concreto svolte, che non cessa certo laddove il soggetto si allontani dall'esercizio; Considerato, quanto alle fonti del potere di rappresentanza, che il Collegio intende prestare adesione all'orientamento secondo cui, a, ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez. 2, n. 23534 del 18/04/2019, Diaz, Rv. 276663 ; Sez. 5, n. 8368 del 26/09/2013, dep. 2014, Giacobelli, Rv. 259037); tale contraria dimostrazione non vi è stata; fr Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso — che investe la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede — che il fronte giurisprudenziale maggioritario e assolutamente preferibile ritiene che integri il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383; in termini N. 24862 del 2011 Rv. 250914 - 01, N. 10535 del 2015 Rv. 262683 - 01, N. 49640 del 2009 Rv. 245820 - 01, N. 435 del 2016 Rv. 265586 - 01, N. 6168 del 2016 Rv. 266071 - 01, N. 4036 del 2016 Rv. 267564 - 01, N. 8390 del 2014 Rv. 259047 - 01, N. 47570 del 2015 Rv. 265913 - 01, N. 21158 del 2017 Rv. 269923 - 01; difformi: N. 38716 del 2009 Rv. 245300 - 01, N. 20342 del 2015 Rv. 264075 - 01, N. 11161 del 2014 Rv. 259223 - 01); Considerato peraltro che non vi era motivo di appello in relazione al giudizio di sussistenza della circostanza aggravante in parola, sicché trova applicazione il principio secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 33509/2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di tentato furto PI uriaggravato; Rilevato che il primo motivo — che eccepisce l'omessa pronuncia di improcedibilità del reato per difetto di querela — è manifestamente infondato in quanto la querela in atti, sporta 1'11 ottobre 2020 presso la stazione Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], responsabile del punto vendita OVS, contiene la specifica richiesta di punizione del responsabile e proviene da soggetto legittimato; Considerato, sempre quanto alla questione suesposta, che i responsabile del punto vendita è soggetto legittimato a proporre querela, alla luce dei principi stabiliti da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 (secondo cui «Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela») e ribaditi, tra le altre, da Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342; Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906; Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani e altro, Rv. 259289). Considerato, ancora, che tale legittimazione prescinde dalla presenza o meno del soggetto al momento del reato, perché non è quello che radica la sua legittimazione, ma la titolarità di una relazione di fatto con il bene, legata alla qualifica rivestita ed alle funzioni in concreto svolte, che non cessa certo laddove il soggetto si allontani dall'esercizio; Considerato, quanto alle fonti del potere di rappresentanza, che il Collegio intende prestare adesione all'orientamento secondo cui, a, ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez. 2, n. 23534 del 18/04/2019, Diaz, Rv. 276663 ; Sez. 5, n. 8368 del 26/09/2013, dep. 2014, Giacobelli, Rv. 259037); tale contraria dimostrazione non vi è stata; fr Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso — che investe la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede — che il fronte giurisprudenziale maggioritario e assolutamente preferibile ritiene che integri il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383; in termini N. 24862 del 2011 Rv. 250914 - 01, N. 10535 del 2015 Rv. 262683 - 01, N. 49640 del 2009 Rv. 245820 - 01, N. 435 del 2016 Rv. 265586 - 01, N. 6168 del 2016 Rv. 266071 - 01, N. 4036 del 2016 Rv. 267564 - 01, N. 8390 del 2014 Rv. 259047 - 01, N. 47570 del 2015 Rv. 265913 - 01, N. 21158 del 2017 Rv. 269923 - 01; difformi: N. 38716 del 2009 Rv. 245300 - 01, N. 20342 del 2015 Rv. 264075 - 01, N. 11161 del 2014 Rv. 259223 - 01); Considerato peraltro che non vi era motivo di appello in relazione al giudizio di sussistenza della circostanza aggravante in parola, sicché trova applicazione il principio secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.