CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44024/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 5/2/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità. 6. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che il ricorrente aveva denunciato il furto della propria identità. Fatto questo che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a non attribuire credibilità alla dichiarazione resa dal dipendente dell'agenzia automobilistica che aveva curato il passaggio di proprietà. La doglianza è generica e manifestamente infondata. Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là della mera affermazione che la valutazione operata dai giudici di merito sarebbe carente, non si confronta con i puntuali argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale ha riposto alle medesime critiche della difesa e si è espressa in termini articolati evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali ha fondato la conferma della pronuncia di primo grado. Sotto tale profilo, d'altro canto, la sentenza della Corte territoriale, la cui motivazione La si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla dichiarazione resa dal teste circa la personale presenza del ricorrente presso la sua agenzia, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, peraltro fondate sulla mera affermazione che esisteva la denuncia per il furto di identità e che pertanto il teste avrebbe potuto essersi confuso con altri analoghi passaggi di proprietà, tendendo a ottenere una diversa e inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, sono manifestamente infondate e non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è infatti consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]