CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 36361/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21910-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Oggetto R.G.N.21910/2022 Cron. Rep. Ud.16/11/2023 CC per la correzione dell'ordinanza n. 18377/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/06/2022 R.G.N. 14981/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 21910/22 Rilevato che: l’Inps ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n. 18377/22emessa il 22 marzo 2022 e pubblicata il 8 giugno 2022, con cui questa Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Istituto previdenziale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinviato la causa al giudice a quo per un nuovo esame della controversia, in base ai principi enunciati nella stessa ordinanza. La Corte ha tuttavia, nel dispositivo della sentenza, indicato, quale Giudice del rinvio, il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in luogo della Corte di appello di Palermo. Rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. Dispone che nell’ordinanzadi questa Corte di cassazione n. 18377/2022 in particolare nel dispositivo (alla pagina 4, terz’ultima riga), sia corretta l’indicazione del “tribunale di [OSCURATO:PERSONA], diverso giudice” che deve leggersi ed intendersi “Corte di appello di Palermo, in diversa composizione”. Dispone l’annotazione a margine dell’originale del provvedimento. Così decis