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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2025

Cassazione n. 28988/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che EI [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato quella del Tribunale di Bergamo che la dichiarava colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale, condannandola alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo generico - è del tutto aspecifico oltre che reiterativo.

La mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

In particolare la Corte di appello ritiene sussistente l'ipotesi di bancarotta documentale di tipo generico, per la quale è richiesto il dolo generico al quale si rapporta la motivazione, facendo discendere la prova del coefficiente soggettivo non solo dalla irregolare tenuta in sé delle scritture, inidonee a garantire una adeguata ricostruzione delle attività della fallita, bensì anche - elementi con i quali non si confronta il motivo - dalla insolvenza dell'imputata prima del fallimento, dalla circostanza che i crediti ammessi al passivo risultavano non avere rispondenza nelle scritture contabili, come pure dall'evasione totale di tipo tributario per oltre 310mila euro , nonché dalla irreperibilità della imputata.

Pertanto, il motivo è aspecifico, perché non si confronta con tali risultanze; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputata - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo. e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); il motivo è anche manifestamente infondato, in quanto la ricorrente chiede sia provato il dolo specifico ma, come anticipato, è necessario e sufficiente il dolo generico per il caso di bancarotta documentale generica, come ritenuto dalla sentenza impugnata: infatti, quanto al coefficiente soggettivo, certamente la bancarotta fraudolenta documentale di tipo specifico, consistente nella condotta di sottrazione, occultamento e falsificazione delle scritture contabili, nonchè di omessa tenuta delle stesse (condotta assimilata dalla giurisprudenza consolidata ipotesi previste dalla norma incriminatrice) deve essere 'sostenuta', secondo la lettera della prima parte dell'art. 216, comma 2, n. 1, legge fall., dal dolo specifico consistente nello scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o a altri un ingiusto profitto.

Ma non è questa la fattispecie di reato ritenuta dalla Corte di appello, che invece rileva la sussistenza della prova dell'ipotesi prevista dalla seconda parte della medesima disposizione incriminatrice dell'art. 216, comma 1, n. 2, per le condotte di infedele tenuta delle scritture contabili, caso nel quale le scritture esistono e sono rinvenute, ma sono state tenute in guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio sociale, è sufficiente il dolo generico (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Il motivo è quindi anche manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che chiede l'accertamento dell'intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato.

A ben vedere il delitto sarebbe estinto per prescrizione a partire dal 19 gennaio 2025 e, tenuto in conto il periodo di sospensione per rinvio su richiesta dal 24 novembre 2022 al 22 dicembre 2022, in data 16 febbraio 2025.

A ben vedere è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen, fermo restando che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 , dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).

Nel caso in esame alla data della sentenza impugnata il reato non era estinto e il motivo è quindi manifestamente infondato.

Quanto all'attualità, non può essere accolta la richiesta di dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, o per altre ragioni diverse dalla rinuncia, non consente il formarsi di un valido rap.porto processuale e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez.

U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci; Sez.

U n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che EI [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato quella del Tribunale di Bergamo che la dichiarava colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale, condannandola alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo generico - è del tutto aspecifico oltre che reiterativo. La mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. In particolare la Corte di appello ritiene sussistente l'ipotesi di bancarotta documentale di tipo generico, per la quale è richiesto il dolo generico al quale si rapporta la motivazione, facendo discendere la prova del coefficiente soggettivo non solo dalla irregolare tenuta in sé delle scritture, inidonee a garantire una adeguata ricostruzione delle attività della fallita, bensì anche - elementi con i quali non si confronta il motivo - dalla insolvenza dell'imputata prima del fallimento, dalla circostanza che i crediti ammessi al passivo risultavano non avere rispondenza nelle scritture contabili, come pure dall'evasione totale di tipo tributario per oltre 310mila euro , nonché dalla irreperibilità della imputata. Pertanto, il motivo è aspecifico, perché non si confronta con tali risultanze; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputata - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo. e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); il motivo è anche manifestamente infondato, in quanto la ricorrente chiede sia provato il dolo specifico ma, come anticipato, è necessario e sufficiente il dolo generico per il caso di bancarotta documentale generica, come ritenuto dalla sentenza impugnata: infatti, quanto al coefficiente soggettivo, certamente la bancarotta fraudolenta documentale di tipo specifico, consistente nella condotta di sottrazione, occultamento e falsificazione delle scritture contabili, nonchè di omessa tenuta delle stesse (condotta assimilata dalla giurisprudenza consolidata ipotesi previste dalla norma incriminatrice) deve essere 'sostenuta', secondo la lettera della prima parte dell'art. 216, comma 2, n. 1, legge fall., dal dolo specifico consistente nello scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o a altri un ingiusto profitto. Ma non è questa la fattispecie di reato ritenuta dalla Corte di appello, che invece rileva la sussistenza della prova dell'ipotesi prevista dalla seconda parte della medesima disposizione incriminatrice dell'art. 216, comma 1, n. 2, per le condotte di infedele tenuta delle scritture contabili, caso nel quale le scritture esistono e sono rinvenute, ma sono state tenute in guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio sociale, è sufficiente il dolo generico (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Il motivo è quindi anche manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che chiede l'accertamento dell'intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato. A ben vedere il delitto sarebbe estinto per prescrizione a partire dal 19 gennaio 2025 e, tenuto in conto il periodo di sospensione per rinvio su richiesta dal 24 novembre 2022 al 22 dicembre 2022, in data 16 febbraio 2025. A ben vedere è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen, fermo restando che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 , dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). Nel caso in esame alla data della sentenza impugnata il reato non era estinto e il motivo è quindi manifestamente infondato. Quanto all'attualità, non può essere accolta la richiesta di dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, o per altre ragioni diverse dalla rinuncia, non consente il formarsi di un valido rap.porto processuale e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci; Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 lugl
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