CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI4et-e-E"Vid3ereMeigemtit- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 7.10.2021, il GUP/tribunale di Brindisi, in esito alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 4 anni di reclusione ed euro 20.000 di multa, con il concorso di attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva e applicata la diminuente di rito, con confisca della somma di denaro e dello stupefacente in sequestro, ordinandone la distruzione, per il reato continuato di detenzione illecita a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina ex art. 73, TU Stup.; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia vizio di motivazione, in relazione alla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129, c.p.p. ed in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; Ritenuto che tale motivo è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-is, c.p.p. (cfr., tra le tante, quanto al vizio motivazionale afferente all'art. 129, c.p.p.:Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Rv. 272014; nel senso, poi, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, circostanza non ravvisabile nel caso in esame: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 - dep. 16/04/2021, Rv. 281116); Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] r ella [OSCURATO:PERSONA]L, DEPOSI